News Correlate
17/10/2008
Le posizioni di Anie e Ministero del Lavoro per la tutela dei dati personali
24/02/2006
Il Documento Unico è necessario per tutte le imprese, anche subappaltatrici, pena la sospensione del titolo abilitativo
06/02/2006
Modifica contenuta nel maxiemendamento del Governo al decreto “milleproroghe” approvato dal Senato con voto di fiducia
03/01/2006
Obbligatorio per imprese non edili, appalti di servizi e forniture
28/12/2005
Lo prevede una recente nota del Ministero del Lavoro
22/12/2005
Lo chiarisce il Ministero del Lavoro in risposta ad un quesito dell’Inps
17/08/2005
La normativa non prevede il piano di sicurezza nel progetto definitivo; la bozza di regolamento all’esame del Parlamento
Decreto Legislativo 14/08/1996 n. 494
Ripubblicazione del Decreto Legislativo 494/1996 relativo all' "Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza
e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili" come modificato dal D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528.
Art. 1. Campo di applicazione.
1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a).
2. Le disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, di seguito denominato decreto legislativo n. 626 del 1994, e della vigente legislazione in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro si applicano al settore di cui al comma 1, fatte salve le disposizioni specifiche contenute nel presente decreto legislativo.
3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni;
c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera ai sensi dell'articolo 23 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni;
d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e lizzatura dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali;
e) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato.
e-bis) ai lavori svolti [ . . . ]
TESTO INTEGRALE DISPONIBILE
PER GLI UTENTI REGISTRATI
Consiglia questa pagina ai tuoi amici