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Decreto Pres. Repubblica 06/06/ 2001 n. 380

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia

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Decreto Legislativo 27/12/2002 n. 301

(Gazzetta ufficiale 21/01/2003 n. 16)

Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia.

testo in vigore dal: 5-2-2003

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 14 e 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti gli articoli 14, 16, 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni;
Vista la legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, e successive
modificazioni;
Visto il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive
modificazioni;
Vista la legge 5 novembre 1971, n. 1086, e successive
modificazioni;
Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive modificazioni;
Vista la legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
successive modificazioni;
Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 378;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
379;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380;
Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, cosi' come modificata
dalla legge 1 agosto 2002, n. 166;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell'11 dicembre 2002;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 dicembre 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, lettera d), le parole: "successiva
fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma,
volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, a quello
preesistente" sono sostituite dalle seguenti: "ricostruzione con la
stessa volumetria e sagoma di quello preesistente";
b) all'articolo 10, comma 1, lettera c), dopo le parole:
"ristrutturazione edilizia" sono inserite le seguenti: "che portino
ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente
e";
c) all'articolo 16, comma 2, secondo periodo, dopo le parole:
"opere di urbanizzazione" sono inserite le seguenti: ", nel rispetto
dell'articolo 2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni,";
d) all'articolo 20, dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente:
"10-bis. Il termine per il rilascio del permesso di costruire per gli
interventi di cui all'articolo 22, comma 7, e' di sessanta giorni
dalla data di presentazione della domanda.";
e) l'articolo 22 e' sostituito dal seguente:
"Art. 22 (L) (Interventi subordinati a denuncia di inizio
attivita). - 1. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio
attivita' gli interventi non riconducibili all'elenco di cui
all'articolo 10 e all'articolo 6, che siano conformi alle previsioni
degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della
disciplina urbanistico-edilizia vigente.
2. Sono, altresi', realizzabili mediante denuncia di inizio
attivita' le varianti a permessi di costruire che non incidono sui
parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la
destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma
dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel
permesso di costruire. Ai fini dell'attivita' di vigilanza
urbanistica ed edilizia, nonche' ai fini del rilascio del certificato
di agibilita', tali denunce di inizio attivita' costituiscono parte
integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione
dell'intervento principale e possono essere presentate prima della
dichiarazione di ultimazione dei lavori.
3. In alternativa al permesso di costruire, possono essere
realizzati mediante denuncia di inizio attivita':
a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10,
comma 1, lettera c [ . . . ]

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