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Decreto Legislativo 19/08/2005 n. 187

(Gazzetta ufficiale 05/10/2005 n. 232)

Ripubblicazione del testo del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187, recante: «Attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche», corredato delle relative note. (Decreto legislativo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 220 del 21 settembre 2005)

Avvertenza:
- Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 187, corredato dalle relative note, ai
sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla
emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986,
n. 217. Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto
legislativo qui trascritto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306 (legge comunitaria 2003);
Vista la direttiva 2002/44/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alle prescrizioni minime di
sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi
derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni);
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 20 maggio 2005;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 luglio 2005;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle
finanze, della salute, delle attivita' produttive, per gli affari
regionali e per la funzione pubblica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, il presente decreto legislativo prescrive
le misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori
che sono esposti o possono essere esposti a rischi derivanti da
vibrazioni meccaniche.
2. Nei riguardi dei soggetti indicati all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, le disposizioni del
presente decreto sono applicate tenuto conto delle particolari
esigenze connesse al servizio espletato individuate con il
provvedimento di cui al medesimo articolo 1, comma 2.



Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
[ . . . ]

TESTO INTEGRALE DISPONIBILE
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