Radiatori LHZ

Scheda Normativa

News Correlate

10/10/2008
Marche, più trasparenza per i contratti pubblici

Già firmato il protocollo di intesa tra Regione e Autorità di Vigilanza

20/12/2007
La dichiarazione ai fini ICI non è più obbligatoria

Pienamente operativo l’interscambio dei dati catastali per i Comuni

16/11/2007
Interscambio dei dati catastali con altre P.A.

Definite le regole tecnico-economiche per l’utilizzo dei dati catastali

16/12/2005
Digitalizzazione dei dati territoriali più vicina

Conclusa fase di sviluppo di Sigma Ter; Cnipa approva linee guida per la realizzazione del Repertorio nazionale dei dati territoriali della Pa

Decreto Legislativo 07/03/2005 n. 82

(Gazzetta ufficiale 16/05/2005 n. 112)

Codice dell'amministrazione digitale.

Capo I
PRINCIPI GENERALISezione IDefinizioni, finalita' e ambito di applicazione
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera r), della
Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
Visto l'articolo 10 della legge 29 luglio 2003, n. 229, recante
interventi in materia di qualita' della regolazione, riassetto
normativo e codificazione - legge di semplificazione 2001;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme
in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge
23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa (Testo A), di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, recante
attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro
comunitario per le firme elettroniche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice
in materia di protezione dei dati personali;
Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni per
favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici;
Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, recante
attuazione della direttiva 2001/115/CE che semplifica ed armonizza le
modalita' di fatturazione in materia di IVA;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell'11 novembre 2004;
Esperita la procedura di notifica alla Commissione europea di cui
alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, attuata dalla legge
21 giugno 1986, n. 317, cosi' come modificata dal decreto legislativo
23 novembre 2000, n. 427;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi
dell'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
espresso nella riunione del 13 gennaio 2005;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 febbraio 2005;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 marzo 2005;
Sulla proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno, con il
Ministro della giustizia, con il Ministro delle attivita' produttive
e con il Ministro delle comunicazioni;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Definizioni

1. Ai fini del presente codice si intende per:
a) allineamento dei dati: il processo di coordinamento dei dati
presenti in piu' archivi finalizzato alla verifica della
corrispondenza delle informazioni in essi contenute;
b) autenticazione informatica: la validazione dell'insieme di
dati attribuiti in modo esclusivo ed univoco ad un soggetto, che ne
distinguono l'identita' nei sistemi informativi, effettuata
attraverso opportune tecnologie al fine di garantire la sicurezza
dell'accesso;
c) carta d'identita' elettronica: il documento d'identita' munito
di fotografia del titolare rilasciato su supporto informatico dalle
amministrazioni comunali con la prevalente finalita' di dimostrare
l'identita' anagrafica del suo titolare;
d) carta nazionale dei servizi: il documento rilasciato su
supporto informatico per consentire l'accesso per via telematica ai
servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni;
e) certificati elettronici: gli attestati elettronici che
collegano i dati utilizzati per verificare le firme elettroniche ai
titolari e confermano l'identita' informatica dei titolari stessi;
f) certificato qualificato: il certificato elettronico conforme
ai requisiti di cui all'allegato I della direttiva 1999/93/CE,
rilasciati da certificatori che rispondono ai requisiti di cui
all'allegato II della medesima direttiva;
g) certificatore: il soggetto che presta servizi di
certificazione delle firme elettroniche o che fornisce altri servizi
connessi con queste ultime;
h) chiave privata: l'elemento della coppia di chiavi
asimmetriche, utilizzato dal soggetto titolare, mediante il quale si
appone la firma digitale sul documento informatico;
i) chiave pubblica: l'elemento della coppia di chiavi
asimmetriche destinato ad essere reso pubblico, con il quale si
verifica la firma digitale apposta sul documento informatico dal
titolare delle chiavi asimmetriche;
l) dato a conoscibilita' limitata: il dato la cui conoscibilita'
e' riservata per legge o regolamento a specifici soggetti o categorie
di soggetti;
m) dato delle pubbliche amministrazioni: il dato formato, o
comunque trattato da una pubblica amministrazione;
n) dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque;
o) disponibilita': la possibilita' di accedere ai dati senza
restrizioni non riconducibili a esplicite norme di legge;
p) documento informatico: la rappresentazione informatica di
atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
q) firma elettronica: l'insieme dei dati in forma elettronica,
allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati
elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica;
r) firma elettronica qualificata: la firma elettronica ottenuta
attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione
univoca al firmatario e la sua univoca autenticazione informatica,
creata con mezzi sui quali il firmatario puo' conservare un controllo
esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da
consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente
modificati, che sia basata su un certificato qualificato e realizzata
mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma, quale
l'apparato strumentale usato per la creazione della firma
elettronica;
s) firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica
qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una
pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare
tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave
pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la
provenienza e l'integrita' di un documento informatico o di un
insieme di documenti informatici;
t) fruibilita' di un dato: la possibilita' di utilizzare il dato
anche trasferendolo nei sistemi informativi automatizzati di un'altra
amministrazione;
u) gestione informatica dei documenti: l'insieme delle attivita'
finalizzate alla registrazione e segnatura di protocollo, nonche'
alla classificazione, organizzazione, assegnazione, reperimento e
conservazione dei documenti amministrativi formati o acquisiti dalle
amministrazioni, nell'ambito del sistema di classificazione
d'archivio adottato, effettuate mediante sistemi informatici;
v) originali non unici: i documenti per i quali sia possibile
risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di
cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi;
z) pubbliche amministrazioni centrali: le amministrazioni dello
Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le
istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad
ordinamento autonomo, le istituzioni universitarie, gli enti pubblici
non economici nazionali, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale
delle pubbliche amministrazioni (ARAN), le agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
aa) titolare: la persona fisica cui e' attribuita la firma
elettronica e che ha accesso ai dispositivi per la creazione della
firma elettronica;
bb) validazione temporale: il risultato della procedura
informatica con cui si attribuiscono, ad uno o piu' documenti
informatici, una data ed un orario opponibili ai terzi.


Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunita'
europea (G.U.C.E.).

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione dispone che l'esercizio
della funzione legislativa non puo' essere delegato al
Governo se non con determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- L'art. 117, secondo comma, lettera r) della
Costituzione conferisce allo Stato legislazione esclusiva
nelle seguenti materie: «r) pesi, misure e determinazione
del tempo; coordinamento informativo statistico e
informatico dei dati dell'amministrazione statale,
regionale e locale; opere dell'ingegno;».
- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'i [ . . . ]

TESTO INTEGRALE DISPONIBILE
PER GLI UTENTI REGISTRATI


Consiglia questa pagina ai tuoi amici
Progettare la Riqualificazione Efficiente

NEWS NORMATIVA

25/05 - Milano dà il via libera al Piano di governo del territorio

Accolto il 44% delle osservazioni di cittadini, imprese e associazioni, Uil: housing sociale insufficiente

25/05 - Governo territorio, un ddl per l’omogeneità

Primo firmatario Gramazio: ‘evitare norme urbanistiche varate dagli enti locali che mettono in contrapposizione regioni, province e comuni’

Formazione on line per professionisti