Norme Correlate
Ministero dello Sviluppo Economico - Integrazioni al decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, di attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile sul mercato interno dell'energia, e modificativa della direttiva 92/42/CE
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Decreto Legislativo 08/02/2007 n. 20
(Gazzetta ufficiale 06/03/2007 n. 54)
Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonche' modifica alla direttiva 92/42/CEE
testo in vigore dal: 7-3-2007
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, ed in particolare
l'articolo 21 e l'allegato B;
Vista la direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della
cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato
interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239;
Vista la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas 19 marzo 2002, n. 42, recante condizioni per il riconoscimento
della produzione combinata di energia elettrica e calore come
cogenerazione ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 79 del 4 aprile 2002;
Considerato che a livello nazionale l'adozione dei criteri di cui
alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas n.
42/02 per il calcolo della cogenerazione soddisfa in media i criteri
dell'allegato III, lettera a), della direttiva 2004/8/CE;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 ottobre 2006;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso
nella seduta dell'8 novembre 2006;
Acquisito il parere espresso dalle competenti commissioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 febbraio 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole
alimentari e forestali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Finalita' ed ambito di applicazione
1. Il presente decreto intende accrescere l'efficienza energetica e
migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento, definendo misure
atte a promuovere e sviluppare, anche ai fini di tutela
dell'ambiente, la cogenerazione ad alto rendimento di calore ed
energia, basata sulla domanda di calore utile e sul risparmio di
energia primaria, con particolare riferimento alle condizioni
climatiche nazionali.
2. Il presente decreto si applica alla cogenerazione come definita
all'articolo 2 e alle tecnologie di cogenerazione di cui all'allegato
I.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore [ . . . ]
TESTO INTEGRALE DISPONIBILE
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