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Ministero della Giustizia - Requisiti per la individuazione e l'annotazione degli enti di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nell'elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni regolamentate per le quali non esistono ordini, albi o collegi, nonchè dei servizi non intellettuali e delle professioni non regolamentate. Procedimento per la valutazione delle istanze e per la annotazione nell'elenco. Procedimento per la revisione e gestione dell'elenco

Bozza non ancora in vigore 02/08/ 2007

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/36/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali

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Decreto Legislativo 09/11/2007 n. 206

(Gazzetta ufficiale 09/11/2007 n. 261)

Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania

testo in vigore dal: 24-11-2007

Titolo IDISPOSIZIONI GENERALICapo IAmbito di applicazione e definizioni


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4
e l'allegato B;
Vista la direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle
qualifiche professionali;
Vista la direttiva 2006/100/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006,
che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle
persone a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della direttiva 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di
riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano
formazioni professionali di una durata minima di tre anni;
Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, recante
attuazione della direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema
generale di riconoscimento della formazione professionale che integra
la direttiva 89/48/CEE;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
approvazione del Codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229, recante
attuazione della direttiva 99/42/CE che istituisce un meccanismo di
riconoscimento delle qualifiche per le attivita' professionali
disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive
recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di
riconoscimento delle qualifiche;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante
attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione
dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi,
certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE,
98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE;
Vista la legge 13 giugno 1985, n. 296, relativa al diritto di
stabilimento e libera prestazione dei servizi da parte delle
ostetriche con cittadinanza di uno degli Stati membri della Comunita'
economica europea;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129, relativo
all'attuazione delle direttive 85/384/CEE, n. 85/614/CEE e n.
86/17/CEE in materia di riconoscimento dei diplomi, delle
certificazioni e altri titoli nel settore dell'architettura;
Vista la legge 24 luglio 1985, n. 409, relativa alla istituzione
della professione sanitaria di odontoiatra e disposizioni relative al
diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da
parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunita' europee;
Vista la legge 18 dicembre 1980, n. 905, relativa al diritto di
stabilimento e libera prestazione dei servizi da parte degli
infermieri professionali cittadini degli Stati membri della Comunita'
economica europea;
Vista la legge 8 novembre 1984, n. 750, relativa al diritto di
stabilimento e libera prestazione di servizi da parte dei veterinari
cittadini degli Stati membri della Comunita' economica europea;
Visto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 258, relativo alla
attuazione delle direttive 85/432/CEE, n. 85/433/CEE e n. 85/584/CEE,
in materia di formazione e diritto di stabilimento dei farmacisti a
norma dell'articolo 6 della legge 30 luglio 1990, n. 212;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 luglio 2007;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 ottobre 2007;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche europee, della
pubblica istruzione, dell'universita' e della ricerca, della salute e
della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri,
dell'economia e delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale,
dello sviluppo economico, per i beni e le attivita' culturali, dei
trasporti e per gli affari regionali e le autonomie locali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
O g g e t t o
1. Il presente decreto disciplina il riconoscimento, per l'accesso
alle professioni regolamentate e il loro esercizio, con esclusione di
quelle il cui svolgimento sia riservato dalla legge a professionisti
in quanto partecipi sia pure occasionalmente dell'esercizio di
pubblici poteri ed in particolare le attivita' riservate alla
professione notarile, delle qualifiche professionali gia' acquisite
in uno o piu' Stati membri dell'Unione europea, che permettono al
titolare di tali qualifiche di esercitare nello Stato membro di
origine la professione corrispondente.
2. Restano salve le disposizioni vigenti che disciplinano il
profilo dell'accesso al pubblico impiego.



Art. 2.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica ai cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea che vogliano esercitare sul territorio nazionale,
quali lavoratori subordinati o autonomi, compresi i liberi
professionisti, una professione regolamentata in base a qualifiche
professionali conseguite in uno Stato membro dell'Unione europea e
che, nello Stato d'origine, li abilita all'esercizio di detta
professione.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai
cittadini degli Stati membri dell'Unione europea titolari di
qualifiche professionali non acquisite in uno Stato membro, per i
quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti. Per le
professioni che rientrano nel titolo III, capo IV, il riconoscimento
deve avvenire nel rispetto delle condizioni minime di formazione
elencate in tale capo.
3. Per il riconoscimento dei titoli di formazione acquisiti dai
cittadini dei Paesi aderenti allo Spazio economico europeo e della
Confederazione Svizzera, si applicano gli accordi in vigore con
l'Unione europea.



Art. 3.
Effetti del riconoscimento
1. Il riconoscimento delle qualifiche professionali operato ai
sensi del presente decreto legislativo permette di accedere, se in
possesso dei requisiti specificamente previsti, alla professione
corrispondente per la quale i soggetti di cui all'art [ . . . ]

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