Decreto Legislativo 30/05/2008 n. 117
(Gazzetta ufficiale 07/07/2008 n. 157)
Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie e che modifica la direttiva 2004/35/CE
testo in vigore dal: 22-7-2008
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2006, ed, in particolare
l'articolo 1 e l'allegato B;
Vista la direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti
delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 febbraio 2008;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome, reso nella seduta del
26 marzo 2008;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati;
Considerato che le competenti commissioni del Senato non hanno
espresso il parere nel termine prescritto;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 maggio 2008;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e dei Ministri
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello
sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri,
della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'interno, del
lavoro, della salute e delle politiche sociali e per i rapporti con
le regioni;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Finalita'
1. Il presente decreto stabilisce le misure, le procedure e le
azioni necessarie per prevenire o per ridurre il piu' possibile
eventuali effetti negativi per l'ambiente, in particolare per
l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna, la flora e il paesaggio, nonche'
eventuali rischi per la salute umana, conseguenti alla gestione dei
rifiuti prodotti dalle industrie estrattive.
Art. 2.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica alla gestione dei rifiuti di
estrazione come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera d),
all'interno del sito di cui all'articolo 3, comma 1, lettera hh), e
nelle strutture di deposito di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera r).
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto e
rimangono assoggettati alla disciplina settoriale in vigore:
a) i rifiuti che non derivano direttamente da operazioni di
prospezione o di ricerca, di estrazione e di trattamento di risorse
minerali e dallo sfruttamento delle cave, quali, ad esempio, i
rifiuti alimentari, gli oli usati, i veicoli fuori uso, le batterie e
gli accumulatori usati;
b) i rifiuti derivanti dalle attivita' di prospezione o di
ricerca, di estrazione e di trattamento in offshore delle risorse
minerali;
c) l'inserimento di acque e il reinserimento di acque sotterranee
quali definiti all'articolo 104, commi 2, 3 e 4, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, di
seguito denominato: «decreto legislativo n. 152 del 2006», nei limiti
autorizzati da tale articolo;
d) i rifiuti radioattivi ai sensi del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni.
3. Ai rifiuti inerti e alla terra non inquinata derivanti dalle
operazioni di prospezione o di ricerca, di estrazione, di trattamento
e di stoccaggio delle risorse minerali e dallo sfruttamento delle
cave, nonche' ai rifiuti derivanti dalle operazioni di estrazione, di
trattamento e di stoccaggio della torba non si applicano gli
a [ . . . ]
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