Decreto Legislativo 11/09/2008 n. 152
(Gazzetta ufficiale 02/10/2008 n. 231)
Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Suppl. Ordinario n. 227) (Terzo correttivo del Codice Appalti)
testo in vigore dal: 17-10-2008
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto
degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono
servizi di trasporto e servizi postali;
Vista la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di
servizi;
Visto il regolamento (CE) 1874/2004 della Commissione, del
28 ottobre 2004, che modifica le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di
applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per
l'adeguamento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2004, ed in particolare
l'articolo 25, comma 3, che prevede la possibilita' di emanare
disposizioni correttive ed integrative del citato decreto legislativo
n. 163 del 2006;
Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2007, n. 6, recante
disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, a norma dell'articolo 25, comma 3, della
legge 18 aprile 2005, n. 62;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113, recante
ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
Vista la infrazione n. 2007/2309, e la nota di costituzione in mora
inviata il 1° febbraio 2008 dalla Commissione delle Comunita' europee
alla rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione europea;
Vista la sentenza della Corte di giustizia 15 maggio 2008, C-147/06
e C-148/06;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 giugno 2008;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso
nella seduta del 10 luglio 2008;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 14 luglio 2008;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 1° agosto 2008;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri
degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze,
dell'interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, e per i rapporti con le regioni;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Disposizioni di adeguamento comunitario
1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 8, primo periodo, dopo le parole: «I
"lavori"» sono inserite le seguenti: «di cui all'allegato I» e al
terzo periodo, le parole: «di cui all'allegato I» sono soppresse;
b) all'articolo 13, dopo la rubrica, nell'elenco di riferimenti
normativi, le parole «art. 13, direttiva 2004/17» sono sostituite con
le parole «artt. 13 e 35, direttiva 2004/17»; dopo il comma 7 e'
aggiunto, in fine, il seguente: «7-bis. Gli enti aggiudicatori
mettono a disposizione degli operatori economici interessati e che ne
fanno domanda le specifiche tecniche regolarmente previste nei loro
appalti di forniture, di lavori o di servizi, o le specifiche
tecniche alle quali intendono riferirsi per gli appalti che sono
oggetto di avvisi periodici indicativi. Quando le specifiche tecniche
sono basate su documenti accessibili agli operatori economici
interessati, si considera sufficiente l'indicazione del riferimento a
tali documenti.»;
c) all'articolo 18, dopo la rubrica, nell'elenco dei riferimenti
normativi, le parole «art. 22, direttiva 2004/17» sono sostituite
dalle seguenti «artt. 12 e 22, direttiva 2004/17»; dopo il comma 1 e'
inserito il seguente: «1-bis. In sede di aggiudicazione degli appalti
da parte degli enti aggiudicatori, gli stessi applicano condizioni
favorevoli quanto quelle che sono concesse dai Paesi terzi agli
operatori economici italiani in applicazione dell'accordo che
istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio.»;
d) all'articolo 21, comma 1, le parole: «all'articolo che
precede» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 20, comma 1»;
e) l'articolo 24 e' sostituito dal seguente:
«Art. 24 (Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a
terzi) (art. 12, direttiva 2004/18; art. 19, direttiva 2004/17; art.
4, lett. b), d.lgs. n. 358/1992; art. 8, co. 1, lett. b), d.lgs. n.
158/1995). - 1. Il presente codice non si applica agli appalti nei
settori di cui alla parte III aggiudicati a scopo di rivendita o di
locazione a terzi, quando l'ente aggiudicatore non gode di alcun
diritto speciale o esclusivo per la vendita o la locazione
dell'oggetto di tali appalti e quando altri enti possono liberamente
venderlo o darlo in locazione alle stesse condizioni.
2. Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione, su sua
richiesta, tutte le categorie di prodotti o attivita' che considerano
escluse in virtu' del comma 1, entro il termine stabilito dalla
Commissione medesima. Nelle comunicazioni possono indicare quali
informazioni hanno carattere commerciale sensibile.»;
f) la lettera g), del comma 1, dell'articolo 32 e' sostituita
dalla seguente: «g) lavori pubblici da realizzarsi da parte dei
soggetti privati, titolari di permesso di costruire, che assumono in
via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo
totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del
permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell'articolo
28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150. L'amministrazione
che rilascia il permesso di costruire puo' prevedere che, in
relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, l'avente
diritto a richiedere il permesso di costruire presenti
all'amministrazione stessa, in sede di richiesta del permesso di
costruire, un progetto preliminare delle opere da eseguire, con
l'indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate,
allegando lo schema del relativo contratto di appalto.
L'amministrazione, sulla base del progetto preliminare, indice una
gara con le modalita' previste dall'articolo 55. Oggetto del
contratto, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di
offerta, sono la progettazione esecutiva e le esecuzioni di lavori.
L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo
richiesto per la progettazione definitiva ed esecutiva, per
l'esecuzione dei lavori e per gli oneri di sicurezza;»;
g) all'articolo 34, comma 1, dopo la lettera f) e' inserita la
seguente: «f-bis) operatori economici, ai sensi dell'articolo 3,
comma 22, stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente
alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;»;
h) all'articolo 37, il comma 11 e' sostituito dal seguente: «11.
Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori
rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono
necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di
rilevante complessita' tecnica, quali strutture, impianti e opere
speciali, e qualora una o piu' di tali opere superi in valore il
quindici per cento dell'importo totale dei lavori, se i soggetti
affidatari non siano in grado di realizzare le predette componenti,
possono utilizzare il subappalto con i limiti dettati
dall'articolo 118, comma 2, terzo periodo; il regolamento definisce
l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonche' i requisiti di
specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere
periodicamente revisionati con il regolamento stesso. L'eventuale
subappalto non puo' essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. In
caso di subappalto la stazione appaltante provvede alla
corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo delle
prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di
subappalto; si applica l'articolo 118, comma 3, ultimo periodo.»;
i) all'articolo 45, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Per gli operatori economici facenti parte di un gruppo che
dispongono di mezzi forniti da altre societa' del gruppo,
l'iscrizione negli elenchi indica specificamente i mezzi di cui si
avvalgono, la proprieta' degli stessi e le condizioni contrattuali
dell'avvalimento.»;
l) all'articolo 47:
1) nella rubrica, le parole: «Imprese stabilite» sono
sostituite dalle seguenti: «Operatori economici stabiliti»;
2) al comma 1, le parole: «alle imprese stabilite» sono
sostituite dalle seguenti: «agli operatori economici stabiliti»;
3) al comma 2, le parole: «le imprese» sono sostituite dalle
seguenti: «gli operatori economici»; la parola «Esse» e' sostituita
dalla seguente: «Essi»; le parole «delle imprese italiane» sono
sostituite dalle seguenti: «degli operatori economici italiani»;
m) all'articolo 48, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis: «Quando le stazioni appaltanti si avvalgono della facolta' di
limitare il numero di candidati da invitare, ai sensi
dell'articolo 62, comma 1, richiedono ai soggetti invitati di
comprovare il possesso dei requisiti di capacita'
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente
richiesti nel bando di gara, presentando, in sede di offerta, la
documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito in
originale o copia conforme ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Non si applica il comma 1, primo
periodo.»;
n) all'articolo 49 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Per i lavori, il
concorrente puo' avvalersi di una sola impresa ausiliaria per
ciascuna categoria di qualificazione. Il bando di gara puo' ammettere
l'avvalimento di piu' imprese ausiliarie in ragione dell'importo
dell'appalto o della peculiarita' delle prestazioni, fermo restando
il divieto di utilizzo frazionato per il concorrente dei singoli
requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui
all'articolo 40, comma 3, lettera b), che hanno consentito il
rilascio dell'attestazione in quella categoria.»;
2) il comma 7 e' soppresso;
o) all'articolo 50, comma 4, la parola: «diversi» e' soppressa e
dopo la parola: «servizi» sono aggiunte le seguenti: «e forniture»;
p) all'articolo 58 sono apportate le seguenti modifiche:
1) il comma 13 e' abrogato;
2) al comma 15, le parole: «e di quelli fissati ai sensi del
comma 13», sono soppresse;
q) all'articolo 64, comma 4, le parole: «, punto 3,» sono
soppresse;
r) all'articolo 65, comma 5, le parole: «, punto 5,» sono
soppresse;
s) all'articolo 70, comma 12, le parole: «e nel dialogo
competitivo» sono soppresse;
t) all'articolo 79, comma 5, dopo la lettera b) e' aggiunta la
seguente: «b-bis) la decisione, a tutti i candidati, di non
aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro.»;
u) il terzo periodo del comma 4 dell'articolo 83 e' soppresso;
v) all'articolo 90 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, dopo la lettera f) e' inserita la seguente:
«f-bis) da prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui
alla categoria 12 dell'allegato II A stabiliti in altri Stati membri,
costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi
Paesi;»;
2) al comma 1, lettera g), le parole: «ed f)» sono sostituite
dalle seguenti: «, f), f-bis) e h)»;
3) al comma 6, le parole: «f), g)» sono sostituite dalle
seguenti: «f), f-bis), g)»;
z) all'articolo 91, comma 2, le parole: «f), g)» sono sostituite
dalle seguenti: «f), f-bis), g)»;
aa) all'articolo 101, comma 2, le parole: «f), g),» sono
sostituite dalle seguenti: «f), f-bis), g) e»;
bb) all'articolo 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. Per l'affidamento
dei lavori pubblici di cui all'articolo 32, comma 1, lettera g), si
applica la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito e'
rivolto ad almeno cinque soggetti se sussistono in tale numero
aspiranti idonei.»;
2) all'inizio del primo periodo del comma 9 sono inserite le
seguenti parole: «Per lavori d'importo inferiore o pari a 1 milione
di euro» e, al secondo periodo, le parole: «inferiore a cinque» sono
sostituite dalle seguenti: «inferiore a dieci;»;
cc) all'inizio del primo periodo del comma 8 dell'articolo 124
sono inserite le seguenti parole: «Per servizi e forniture d'importo
inferiore o pari a 100.000 euro» e, al secondo periodo, le parole:
«inferiore a cinque» sono sostituite dalle seguenti: «inferiore a
dieci;»;
dd) all'articolo 140, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, dopo le parole: «che ha formulato la prima
migliore offerta,» sono inserite le seguenti: «fino al quinto
migliore offerente»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. L'affidamento
avviene alle medesime condizioni gia' proposte dall'originario
aggiudicatario in sede in offerta.»;
3) i commi 3 e 4 sono abrogati;
ee) L'articolo 153 e' sostituito dal seguente:
«Art. 153 (Finanza di progetto). - 1. Per la realizzazione di
lavori pubblici o di lavori di pubblica utilita', inseriti nella
programmazione triennale e nell'elenco annuale di cui
all'articolo 128, ovvero negli strumenti di programmazione
formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base
della normativa vigente, finanziabili in tutto o in parte con
capitali privati, le amministrazioni aggiudicatrici possono, in
alternativa all'affidamento mediante concessione ai sensi
dell'articolo 143, affidare una concessione ponendo a base di gara
uno studio di fattibilita', mediante pubblicazione di un bando
finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l'utilizzo
di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti
proponenti.
2. Il bando di gara e' pubblicato con le modalita' di cui
all'articolo 66 ovvero di cui all'articolo 122, secondo l'importo dei
lavori, ponendo a base di gara lo studio di fattibilita' predisposto
dall'amministrazione aggiudicatrice o adottato ai sensi del comma 19.
3. Il bando, oltre al contenuto previsto dall'articolo 144,
specifica:
a) che l'amministrazione aggiudicatrice ha la possibilita' di
richiedere al promotore prescelto, di cui al comma 10, lettera b), di
apportare al progetto preliminare, da esso presentato, le modifiche
eventualmente intervenute in fase di approvazione del progetto e che
in tal caso la concessione e' aggiudicata al promotore solo
successivamente all'accettazione, da parte di quest'ultimo, delle
modifiche progettuali nonche' del conseguente eventuale adeguamento
del piano economico-finanziario;
b) che, in caso di mancata accettazione da parte del promotore di
apportare modifiche al progetto preliminare, l'amministrazione ha
facolta' di chiedere progressivamente ai concorrenti successivi in
graduatoria l'accettazione delle modifiche da apportare al progetto
preliminare presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte
al promotore e non accettate dallo stesso.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte presentate
con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa di cui
all'articolo 83.
5. Oltre a quanto previsto dall'articolo 83 per il caso delle
concessioni, l'esame delle proposte e' esteso agli aspetti relativi
alla qualita' del progetto preliminare presentato, al valore
economico e finanziario del piano e al contenuto della bozza di
convenzione.
6. Il bando indica i criteri, secondo l'ordine di importanza loro
attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa
tra le diverse proposte.
7. Il disciplinare di gara, richiamato espressamente nel bando,
indica, in particolare, l'ubicazione e la descrizione dell'intervento
da realizzare, la destinazione urbanistica, la consistenza, le
tipologie del servizio da gestire, in modo da consentire che le
proposte siano presentate secondo presupposti omogenei.
8. Alla procedura sono ammessi solo i soggetti in possesso dei
requisiti previsti dal regolamento per il concessionario anche
associando o consorziando altri soggetti, fermi restando i requisiti
di cui all'articolo 38.
9. Le offerte devono contenere un progetto preliminare, una bozza
di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da una
banca nonche' la specificazione delle caratteristiche del servizio e
della gestione; il regolamento detta indicazioni per chiarire e
agevolare le attivita' di asseverazione ai fini della valutazione
degli elementi economici e finanziari. Il piano economico-finanziario
comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione
delle offerte, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno
di cui all'articolo 2578 del codice civile. Tale importo, non puo'
superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come
desumibile dallo studio di fattibilita' posto a base di gara.
10. L'amministrazione aggiudicatrice:
a) prende in esame le offerte che sono pervenute nei termini
indicati nel bando;
b) redige una graduatoria e nomina promotore il soggetto che ha
presentato la migliore offerta; la nomina del promotore puo' aver
luogo anche in presenza di una sola offerta;
c) pone in approvazione il progetto preliminare presentato dal
promotore, con le modalita' indicate all'articolo 97. In tale fase e'
onere del promotore procedere alle modifiche progettuali necessarie
ai fini dell'approvazione del progetto, nonche' a tutti gli
adempimenti di legge anche ai fini della valutazione di impatto
ambientale, senza che cio' comporti alcun compenso aggiuntivo, ne'
incremento delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte
indicate nel piano finanziario;
d) quando il progetto non necessita di modifiche progettuali,
procede direttamente alla stipula della concessione;
e) qualora il promotore non accetti di modificare il progetto, ha
facolta' di richiedere progressivamente ai concorrenti successivi in
graduatoria l'accettazione delle modifiche al progetto presentato dal
promotore alle stesse condizioni proposte al promotore e non
accettate dallo stesso.
11. La stipulazione del contratto di concessione puo' avvenire
solamente a seguito della conclusione, con esito positivo, della
procedura di approvazione del progetto preliminare e della
accettazione delle modifiche progettuali da parte del promotore,
ovvero del diverso concorrente aggiudicatario.
12. Nel caso in cui risulti aggiudicatario della concessione un
soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo ha diritto al pagamento,
a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese di cui al
comma 9, terzo periodo.
13. Le offerte sono corredate dalla garanzia di cui all'articolo 75
e da un'ulteriore cauzione fissata dal bando in misura pari al 2,5
per cento del valore dell'investimento, come desumibile dallo studio
fattibilita' posto a base di gara. Il soggetto aggiudicatario e'
tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui all'articolo 113.
Dalla data di inizio dell'esercizio del servizio, da parte del
concessionario e' dovuta una cauzione a garanzia delle penali
relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi
contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella
misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con
le modalita' di cui all'articolo 113; la mancata presentazione di
tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.
14. Si applicano, ove necessario, le disposizioni di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive
modificazioni.
15. Le amministrazioni aggiudicatrici, ferme restando le
disposizioni relative al contenuto del bando previste dal comma 3,
primo periodo, possono, in alternativa a quanto prescritto dal
comma 3, lettere a) e b), procedere come segue:
a) pubblicare un bando precisando che la procedura non comporta
l'aggiudicazione al promotore prescelto, ma l'attribuzione allo
stesso del diritto di essere preferito al migliore offerente
individuato con le modalita' di cui alle successive lettere del
presente comma, ove il promotore prescelto intenda adeguare la
propria offerta a quella ritenuta piu' vantaggiosa;
b) provvedere alla approvazione del progetto preliminare in
conformita' al comma 10, lettera c);
c) bandire una nuova procedura selettiva, ponendo a base di gara
il progetto preliminare approvato e le condizioni economiche e
contrattuali offerte dal promotore, con il criterio della offerta
economicamente piu' vantaggiosa;
d) ove non siano state presentate offerte valutate economicamente
piu' vantaggiose rispetto a quella del promotore, il contratto e'
aggiudicato a quest'ultimo;
e) ove siano state presentate una o piu' offerte valutate
economicamente piu' vantaggiose di quella del promotore posta a base
di gara, quest'ultimo puo', entro quarantacinque giorni dalla
comunicazione dell'amministrazione aggiudicatrice, adeguare la
propria proposta a quella del migliore offerente, aggiudicandosi il
contratto. In questo caso l'amministrazione aggiudicatrice rimborsa
al migliore offerente, a spese del promotore, le spese sostenute per
la partecipazione alla gara, nella misura massima di cui al comma 9,
terzo periodo;
f) ove il promotore non adegui nel termine indicato alla
precedente lettera e) la propria proposta a quella del miglior
offerente individuato in gara, quest'ultimo e' aggiudicatario del
contratto e l'amministrazione aggiudicatrice rimborsa al promotore, a
spese dell'aggiudicatario, le spese sostenute nella misura massima di
cui al comma 9, terzo periodo.
Qualora le amministrazioni aggiudicatrici si avvalgano delle
disposizioni del presente comma, non si applicano il comma 10,
lettere d), e), il comma 11 e il comma 12, ferma restando
l'applicazione degli altri commi che precedono.
16. In relazione a ciascun lavoro inserito nell'elenco annuale di
cui al comma 1, per il quale le amministrazioni aggiudicatrici non
provvedano alla pubblicazione dei bandi entro sei mesi dalla
approvazione dello stesso elenco annuale, i soggetti in possesso dei
requisiti di cui al comma 8 possono presentare, entro e non oltre
quattro mesi dal decorso di detto termine, una proposta avente il
contenuto dell'offerta di cui al comma 9, garantita dalla cauzione di
cui all'articolo 75, corredata dalla documentazione dimostrativa del
possesso dei requisiti soggettivi e dell'impegno a prestare una
cauzione nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo,
nel caso di indizione di gara ai sensi delle lettere a), b), c) del
presente comma. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di
quattro mesi di cui al periodo precedente, le amministrazioni
aggiudicatrici provvedono, anche nel caso in cui sia pervenuta una
sola proposta, a pubblicare un avviso con le modalita' di cui
all'articolo 66 ovvero di cui all'articolo 122, secondo l'importo dei
lavori, contenente i criteri in base ai quali si procede alla
valutazione delle proposte. Le eventuali proposte rielaborate e
ripresentate alla luce dei suddetti criteri e le nuove proposte sono
presentate entro novanta giorni dalla pubblicazione di detto avviso;
le amministrazioni aggiudicatrici esaminano dette proposte,
unitamente alle proposte gia' presentate e non rielaborate, entro sei
mesi dalla scadenza di detto termine. Le amministrazioni
aggiudicatrici, verificato preliminarmente il possesso dei requisiti,
individuano la proposta ritenuta di pubblico interesse, procedendo
poi in via alternativa a:
a) se il progetto preliminare necessita di modifiche, qualora
ricorrano le condizioni di cui all'articolo 58, comma 2, indire un
dialogo competitivo ponendo a base di esso il progetto preliminare e
la proposta;
b) se il progetto preliminare non necessita di modifiche, previa
approvazione del progetto preliminare presentato dal promotore,
bandire una concessione ai sensi dell'articolo 143, ponendo lo stesso
progetto a base di gara ed invitando alla gara il promotore;
c) se il progetto preliminare non necessita di modifiche, previa
approvazione del progetto preliminare presentato dal promotore,
procedere ai sensi del comma 15, lettere c), d), e), f), ponendo lo
stesso progetto a base di gara e invitando alla gara il promotore.
17. Se il soggetto che ha presentato la proposta prescelta ai sensi
del comma 16 non partecipa alle gare di cui alle lettere a), b) e c)
del comma 16, l'amministrazione aggiudicatrice incamera la garanzia
di cui all'articolo 75. Nelle gare di cui al comma 16,
lettere a), b), c), si applica il comma 13.
18. Il promotore che non risulti aggiudicatario nella procedura di
cui al comma 16, lettera a), ha diritto al rimborso, con onere a
carico dell'affidatario, delle spese sostenute nella misura massima
di cui al comma 9, terzo periodo. Al promotore che non risulti
aggiudicatario nelle procedure di cui al comma 16, lettere b) e c),
si applica quanto previsto dal comma 15, lettere e) ed f).
19. I soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8, nonche'
i soggetti di cui al comma 20 possono presentare alle amministrazioni
aggiudicatrici, a mezzo di studi di fattibilita', proposte relative
alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica
utilita' non presenti nella programmazione triennale di cui
all'articolo 128 ovvero negli strumenti di programmazione approvati
dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa
vigente. Le amministrazioni sono tenute a valutare le proposte entro
sei mesi dal loro ricevimento e possono adottare, nell'ambito dei
propri programmi, gli studi di fattibilita' ritenuti di pubblico
interesse; l'adozione non determina alcun diritto del proponente al
compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione dei lavori,
ne' alla gestione dei relativi servizi. Qualora le amministrazioni
adottino gli studi di fattibilita', si applicano le disposizioni del
presente articolo.
20. Possono presentare le proposte di cui al comma 19 anche i
soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi,
finanziari e gestionali, specificati dal regolamento, nonche' i
soggetti di cui agli articoli 34 e 90, comma 2, lettera b),
eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con
gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica
utilita' rientra tra i settori ammessi di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n.
153. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
nell'ambito degli scopi di utilita' sociale e di promozione dello
sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono presentare studi
di fattibilita', ovvero aggregarsi alla presentazione di proposte di
realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la
loro autonomia decisionale.
21. Limitatamente alle ipotesi di cui i commi 16, 19 e 20, i
soggetti che hanno presentato le proposte possono recedere dalla
composizione dei proponenti in ogni fase della procedura fino alla
pubblicazione del bando di gara purche' tale recesso non faccia venir
meno la presenza dei requisiti per la qualificazione. In ogni caso,
la mancanza dei requisiti in capo a singoli soggetti comporta
l'esclusione dei soggetti medesimi senza inficiare la validita' della
proposta, a condizione che i restanti componenti posseggano i
requisiti necessari per la qualificazione.»;
ff) gli articoli 154 e 155 sono abrogati;
gg) all'articolo 156, comma 1, le parole: «all'articolo 155» sono
sostituite dalle seguenti: «all'articolo 153»;
hh) all'articolo 172 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Per lo
svolgimento delle competenze di cui al secondo periodo del comma 1,
le societa' pubbliche di progetto applicano le disposizioni del
presente codice.»;
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. La societa'
pubblica di progetto e' istituita allo scopo di garantire il
coordinamento tra i soggetti pubblici volto a promuovere la
realizzazione ed eventualmente la gestione dell'infrastruttura, e a
promuovere altresi' la partecipazione al finanziamento; la societa'
e' organismo di diritto pubblico ai sensi del presente codice e
soggetto aggiudicatore ai sensi del presente capo.»;
ii) all'articolo 174, il comma 5 e' abrogato;
ll) all'articolo 175 sono apportate le seguenti modifiche:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il Ministero
pubblica sul sito informatico di cui al decreto del Ministro dei
lavori pubblici in data 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001, nonche' nella Gazzetta Ufficiale
italiana e comunitaria, la lista delle infrastrutture, inserite nel
programma di cui al comma 1 dell'articolo 162, per le quali i
soggetti aggiudicatori intendono avviare le procedure di cui
all'articolo 153. Nella lista e' precisato, per ciascuna
infrastruttura, l'ufficio del soggetto aggiudicatore presso il quale
gli interessati possono ottenere le informazioni ritenute utili.»;
2) al comma 2, le parole: «di cui all'articolo 153, comma 2»
sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 153, comma 20,»;
3) al comma 3, le parole: «, ove valuti le proposte, presentate
a seguito dell'avviso indicativo di cui al comma 1 di pubblico
interesse ai sensi dell'articolo 154,» sono soppresse;
4) al comma 5 le parole: «di cui all'articolo 155» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 153»;
mm) all'articolo 176, comma 6, dopo le parole: «le sole
disposizioni di cui» sono inserite le seguenti: «alla parte I e»;
nn) all'articolo 179, il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7.
Relativamente alle infrastrutture strategiche per
l'approvvigionamento energetico gli enti aggiudicatori di cui
all'articolo 207 applicano le disposizioni di cui alla parte III.»;
oo) all'articolo 225, comma 7, le parole: «comma 7» sono
sostituite con le parole «comma 9»;
pp) all'articolo 230, al comma 4, dopo le parole: «articoli 49 e
50» sono inserite le seguenti: «con esclusione del comma l,
lettera a)»;
qq) all'articolo 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 4, le parole: «del comma 4» sono sostituite dalle
seguenti: «del comma 3»;
2) al comma 6, dopo le parole: «dell'articolo 50» sono inserite
le seguenti: «con esclusione del comma 1, lettera a)»;
rr) all'articolo 237, dopo le parole: «del capo III» sono
aggiunte le seguenti: «con esclusione dell'articolo 221».
2. La disciplina recata dall'articolo 153 del codice, come
sostituito dal presente decreto, si applica alle procedure i cui
bandi siano stati pubblicati dopo la data di entrata in vigore del
presente decreto; in sede di prima applicazione della nuova
disciplina, il termine di sei mesi di cui all'articolo 153, comma 16,
primo periodo, decorre dalla data di approvazione del programma
triennale 2009-2011.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 sono pubblicate
in G.U.C.E. n. L 134 del 30 aprile 2004.
- Il regolamento (CE) 1874/2004 della Commissione, del
28 ottobre 2004, e' pubblicato in G.U.C.E. n. L 326 del 29
ottobre.
- Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio
2006, n. 100, supplemento ordinario.
- Il testo dell'art. 25, comma 3, della legge 18 aprile
2005, n. 62 (Disposizioni per l'adeguamento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee - legge comunitaria 2004, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 aprile 2005, n. 96, supplemento ordinario), e'
il seguente:
«Art. 25 (Delega al Governo per l'attuazione della
direttiva 2004/17/CE del 31 marzo 2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio, che coordina le procedure di
appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli
enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali,
e della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al
coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli
appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi). -
1.-2. (Omissis).
3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi previsti dal comma 1 possono essere
emanate disposizioni correttive ed integrative nel rispetto
delle procedure di cui all'art. 1, commi 2, 3 e 4.».
- Il decreto legislativo 26 gennaio 2007, n. 6
«Disposizioni correttive ed integrative del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, a
norma dell'art. 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n.
62», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio
2007, n. 25.
- Il decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113
«Ulteriori disposizioni correttive e integrative del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, a norma dell'art. 25, comma 3, della legge
18 aprile 2005, n. 62», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 luglio 2007, n. 176, supplemento ordinario.
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n.
202), e' il seguente:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
Note all'articolo 1:
- Si riportano gli articoli 3, 5, 6, 7, 13, 18, 21, 32,
34, 36, 37, 38, 40, 41, 45, 47, 48, 49, 50, 53, 58, 64, 65,
70, 74, 75, 79, 83, 85, 88, 90, 91, 92, 101, 112, 113, 117,
118, 120, 122, 123, 124, 125, 128, 129, 133, 135, 140, 141,
156, 159, 160, 160-bis, 172, 174, 175, 176, 179, 188, 189,
191, 192, 194, 203, 225, 230, 232, 237, 256 e l'allegato
XXI, articoli 28 e 37, del citato decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, come modificati dal presente
decreto legislativo:
«Art. 3 (Definizioni) (art. 1, direttiva 2004/18;
articoli 1, 2.1., direttiva 2004/17; articoli 2, 19, legge
n. 109/1994; articoli 1, 2, 9, decreto legislativo n.
358/1992; articoli 2, 3, 6, decreto legislativo n.
157/1995; articoli 2, 7, 12, decreto legislativo n.
158/1995; art. 19, comma 4, decreto legislativo n.
402/1998; art. 24, legge n. 62/2004). - 1. Ai fini del
presente codice si applicano le definizioni che seguono.
2. Il "codice" e' il presente codice dei contratti
pubblici di lavori, servizi, forniture.
3. I "contratti" o i "contratti pubblici" sono i
contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto
l'acquisizione di servizi, o di forniture, ovvero
l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle
stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori, dai soggetti
aggiudicatori.
4. I "settori ordinari" dei contratti pubblici sono i
settori diversi da quelli del gas, energia termica,
elettricita', acqua, trasporti, servizi postali,
sfruttamento di area geografica, come definiti dalla parte
III del presente codice, in cui operano le stazioni
appaltanti come definite dal presente articolo.
5. I "settori speciali" dei contratti pubblici sono i
settori del gas, energia termica, elettricita', acqua,
trasporti, servizi postali, sfruttamento di area
geografica, come definiti dalla parte III del presente
codice.
6. Gli "appalti pubblici" sono i contratti a titolo
oneroso, stipulati per iscritto tra una stazione appaltante
o un ente aggiudicatore e uno o piu' operatori economici,
aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di
prodotti, la prestazione di servizi come definiti dal
presente codice.
7. Gli "appalti pubblici di lavori" sono appalti
pubblici aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente,
la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero, previa
acquisizione in sede di offerta del progetto definitivo, la
progettazione esecutiva e l'esecuzione, relativamente a
lavori o opere rientranti nell'allegato I, oppure,
limitatamente alle ipotesi di cui alla parte II, titolo
III, capo IV, l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di
un'opera rispondente alle esigenze specificate dalla
stazione appaltante o dall'ente aggiudicatore, sulla base
del progetto preliminare o definitivo posto a base di gara.
8. I "lavori" di cui all'allegato I comprendono le
attivita' di costruzione, demolizione, recupero,
ristrutturazione, restauro, manutenzione, di opere. Per
"opera" si intende il risultato di un insieme di lavori,
che di per se' esplichi una funzione economica o tecnica.
Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un
insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di
presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica.
9. Gli "appalti pubblici di forniture" sono appalti
pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi
per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la
locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per
l'acquisto, di prodotti.
10. Gli "appalti pubblici di servizi" sono appalti
pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di
forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di
cui all'allegato II.
11. Le "concessioni di lavori pubblici" sono contratti
a titolo oneroso, conclusi in forma scritta, aventi ad
oggetto, in conformita' al presente codice, l'esecuzione,
ovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero la
progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e
l'esecuzi [ . . . ]
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