Sughero spruzzato

Scheda Normativa

Norme Correlate

Decreto Legge 12/05/ 2012 n. 57

Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese

Circolare 21/12/ 2011 n. 1285

Regione autonoma della Sicilia - Linee guida sulle misure di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori esposti al rischio amianto durante i lavori di manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché di bonifica delle aree interessate

Decreto Legislativo 03/08/ 2009 n. 106

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Suppl. Ordinario n.142)

Circolare 12/05/ 2009 n. 17

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - articolo 18, comma 1, lettera r, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - obbligo di comunicazione dei dati concernenti gli infortuni sul lavoro: indicazioni operative

Bozza non ancora in vigore 27/03/ 2009

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali - Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 2008 n. 81 recante: attuazione dell'articolo della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Legge dello Stato 03/08/ 2007 n. 123

Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia

News Correlate

16/05/2012
Sicurezza sul lavoro, più tempo per le autocertificazioni

Fino al 31 dicembre le microimprese possono autodichiarare la valutazione dei rischi

15/02/2012
Da Itaca uno strumento per la sicurezza sul lavoro

Messa a punto una checklist di autovalutazione per le piccole e micro imprese

07/06/2011
Sospeso il titolo abilitativo se non si presenta il Durc

La sanzione ha valore amministrativo e non penale, non influisce sulla trasformazione del territorio

24/05/2011
Stress lavoro-correlato: online il portale Inail

In un Manuale gli strumenti per valutazione e gestione del rischio

01/03/2011
Fornitura calcestruzzo in cantiere, ok alla procedura per la sicurezza

Delineate le modalità per lo scambio di informazioni tra fornitori e imprese edili esecutrici

24/01/2011
Fornitura calcestruzzo in cantiere: approvata la procedura

Da Ance e Atecap le indicazioni per lo scambio di informazioni tra le imprese fornitrici ed esecutrici

22/11/2010
Valutazione del rischio da stress lavoro-correlato al via dal 2011

Dal Ministero del Lavoro le indicazioni per effettuare la valutazione e pianificare le misure di eliminazione o di riduzione del rischio

21/10/2010
Sicurezza sul lavoro, Italia in regola sul coordinatore

Ministero del Lavoro: normativa di settore conforme sul lato pratico alle prescrizioni dell’Unione Europea

Decreto Legislativo 09/04/2008 n. 81

(Gazzetta ufficiale 30/04/2008 n. 101)

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Suppl. Ordinario n.108)

testo in vigore dal: 15-5-2008

Titolo I
PRINCIPI COMUNI
Capo I
Disposizioni generali


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 3 agosto 2007, n. 123, recante: misure in tema di
tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo
per il riassetto e la riforma della normativa in materia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.
547, recante: norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n.
164, recante: norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
nelle costruzioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n.
303, recante norme generali per l'igiene del lavoro;
Visto il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, recante:
attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n.
83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione
dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti
chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma
dell'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante:
attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,
89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE,
93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE,
2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e 2004/40/CE riguardanti il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante
il lavoro;
Visto il decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, recante:
modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro;
Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, recante
attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni
minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di
lavoro;
Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante
attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni
minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o
mobili;
Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante
disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone
giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di
personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge
29 settembre 2000, n. 300;
Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante
attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del
lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30;
Vista la direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza
e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti
dagli agenti fisici (campi elettromagnetici);
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187, recante
attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di
sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai
rischi derivanti da vibrazioni meccaniche;
Vista la direttiva 2006/25/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente le prescrizioni minime di
sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi
derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche);
Vista la legge comunitaria 2006 del 6 febbraio 2007, n. 13 recante
disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 257, recante
attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di
sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai
rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici);
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 6 marzo 2008;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
dei lavoratori e dei datori di lavoro;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
espresso nella riunione del 12 marzo 2008;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 1° aprile 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei
Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute, delle
infrastrutture, dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri
per le politiche europee, della giustizia, delle politiche agricole
alimentari e forestali, dell'interno, della difesa, della pubblica
istruzione, della solidarieta' sociale, dell'universita' e della
ricerca, per gli affari regionali e le autonomie locali e
dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Finalita'

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo
costituiscono attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007,
n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia
di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi
di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in
un unico testo normativo. Il presente decreto legislativo persegue le
finalita' di cui al presente comma nel rispetto delle normative
comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, nonche' in
conformita' all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, e alle relative norme di attuazione, garantendo
l'uniformita' della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul
territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con
riguardo alle differenze di genere, di eta' e alla condizione delle
lavoratrici e dei lavoratori immigrati.
2. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma,
della Costituzione e dall'articolo 16, comma 3, della legge
4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente decreto
legislativo, riguardanti ambiti di competenza legislativa delle
regioni e province autonome, si applicano, nell'esercizio del potere
sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle regioni
e nelle province autonome nelle quali ancora non sia stata adottata
la normativa regionale e provinciale e perdono comunque efficacia
dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, fermi restando i
principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma , della
Costituzione.
3. Gli atti, i provvedimenti e gli adempimenti attuativi del
presente decreto sono effettuati nel rispetto dei principi del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.




Titolo I
PRINCIPI COMUNI
Capo I
Disposizioni generali


Art. 2.
Definizioni

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente
decreto legislativo si intende per:
a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia
contrattuale, svolge un'attivita' lavorativa nell'ambito
dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o
senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere,
un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e
familiari. Al lavoratore cosi' definito e' equiparato: il socio
lavoratore di cooperativa o di societa', anche di fatto, che presta
la sua attivita' per conto delle societa' e dell'ente stesso;
l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti
del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di
tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della
legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni
delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di
alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali
mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli
istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di
formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori,
attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici,
ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali
limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente
applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il
volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i
volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione
civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore
di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive
modificazioni;
b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di
lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il
tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore
presta la propria attivita', ha la responsabilita'
dell'organizzazione stessa o dell'unita' produttiva in quanto
esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il
dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il
funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui
quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale,
individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni
tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici
nei quali viene svolta l'attivita', e dotato di autonomi poteri
decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di
individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di
lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;
c) «azienda»: il complesso della struttura organizzata dal datore
di lavoro pubblico o privato;
d) «dirigente»: persona che, in ragione delle competenze
professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla
natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di
lavoro organizzando l'attivita' lavorativa e vigilando su di essa;
e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze
professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati
alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attivita'
lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute,
controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed
esercitando un funzionale potere di iniziativa;
f) «responsabile del servizio di prevenzione e protezione»:
persona in possesso delle capacita' e dei requisiti professionali di
cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde,
per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
g) «addetto al servizio di prevenzione e protezione»: persona in
possesso delle capacita' e dei requisiti professionali di cui
all'articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l);
h) «medico competente»: medico in possesso di uno dei titoli e
dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che
collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il
datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed e' nominato
dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli
altri compiti di cui al presente decreto;
i) «rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»: persona
eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne
gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
l) «servizio di prevenzione e protezione dai rischi»: insieme
delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda
finalizzati all'attivita' di prevenzione e protezione dai rischi
professionali per i lavoratori;
m) «sorveglianza sanitaria»: insieme degli atti medici,
finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei
lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di
rischio professionali e alle modalita' di svolgimento dell'attivita'
lavorativa;
n) «prevenzione»: il complesso delle disposizioni o misure
necessarie anche secondo la particolarita' del lavoro, l'esperienza e
la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel
rispetto della salute della popolazione e dell'integrita'
dell'ambiente esterno;
o) «salute»: stato di completo benessere fisico, mentale e
sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o
d'infermita';
p) «sistema di promozione della salute e sicurezza»: complesso
dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione
delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento
finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei
lavoratori;
q) «valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di
tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti
nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria
attivita', finalizzata ad individuare le adeguate misure di
prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure
atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e
sicurezza;
r) «pericolo»: proprieta' o qualita' intrinseca di un determinato
fattore avente il potenziale di causare danni;
s) «rischio»: probabilita' di raggiungimento del livello
potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad
un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;
t) «unita' produttiva»: stabilimento o struttura finalizzati alla
produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia
finanziaria e tecnico funzionale;
u) «norma tecnica»: specifica tecnica, approvata e pubblicata da
un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un
organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia
obbligatoria;
v) «buone prassi»: soluzioni organizzative o procedurali coerenti
con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate
volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il
miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle
regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici
di cui all'articolo 51, validate dalla Commissione consultiva
permanente di cui all'articolo 6, previa istruttoria tecnica
dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la piu' ampia diffusione;
z) «linee guida»: atti di indirizzo e coordinamento per
l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza
predisposti dai Ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e
approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
aa) «formazione»: processo educativo attraverso il quale
trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di
prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla
acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei
rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione
e alla gestione dei rischi;
bb) «informazione»: complesso delle attivita' dirette a fornire
conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione
dei rischi in ambiente di lavoro;
cc) «addestramento»: complesso delle attivita' dirette a fare
apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine,
impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e
le procedure di lavoro;
dd) «modello di organizzazione e di gestione»: modello
organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una
politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi
dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli
articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con
violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute
sul lavoro;
ee) «organismi paritetici»: organismi costituiti a iniziativa di
una o piu' associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, quali sedi
privilegiate per: la programmazione di attivita' formative e
l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici;
lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul
lavoro; l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli
adempimenti in materia; ogni altra attivita' o funzione assegnata
loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;
ff) «responsabilita' sociale delle imprese»: integrazione
volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e
organizzazioni nelle loro attivita' commerciali e nei loro rapporti
con le parti interessate.




Titolo I
PRINCIPI COMUNI
Capo I
Disposizioni generali


Art. 3.
Campo di applicazione

1. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di
attivita', privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.
2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento
dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile,
dei servizi di protezione civile, nonche' nell'ambito delle strutture
giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalita'
istituzionali alle attivita' degli organi con compiti in materia di
ordine e sicurezza pubblica, delle universita', degli istituti di
istruzione universitaria, delle istituzioni dell'alta formazione
artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di
ogni ordine e grado, delle organizzazioni di volontariato di cui alla
legge 1° agosto 1991, n. 266, e dei mezzi di trasporto aerei e
marittimi, le disposizioni del presente decreto legislativo sono
applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse
al servizio espletato o alle peculiarita' organizzative, individuate
entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai
Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro e della
previdenza sociale, della salute e per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale nonche',
relativamente agli schemi di decreti di interesse delle Forze armate,
compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia di finanza,
gli organismi a livello nazionale rappresentativi del personale
militare; analogamente si provvede per quanto riguarda gli archivi,
le biblioteche e i musei solo nel caso siano sottoposti a particolari
vincoli di tutela dei beni artistici storici e culturali. Con i
successivi decreti, da emanare entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri
competenti, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza
sociale e della salute, acquisito il parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a dettare le
disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la
disciplina recata dal presente decreto della normativa relativa alle
attivita' lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al
decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle
navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298,
e l'armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal
II al XII del medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto
ferroviario contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 191, e relativi
decreti di attuazione.
3. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, sono fatte
salve le disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nonche' le disposizioni di cui
al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo
27 luglio 1999, n. 272, al decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
298, e le disposizioni tecniche del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e del decreto del Presidente della
Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, richiamate dalla legge 26 aprile
1974, n. 191, e dai relativi decreti di attuazione; decorso
inutilmente tale termine, trovano applicazione le disposizioni di cui
al presente decreto.
4. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i lavoratori
e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonche' ai soggetti ad essi
equiparati, fermo restando quanto previsto dai commi successivi del
presente articolo.
5. Nell'ipotesi di prestatori di lavoro nell'ambito di un contratto
di somministrazione di lavoro di cui agli articoli 20, e seguenti,
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni, fermo restando quanto specificamente previsto dal
comma 5 dell'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 276 del
2003, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione di cui al
presente decreto sono a carico dell'utilizzatore.
6. Nell'ipotesi di distacco del lavoratore di cui all'articolo 30
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a
carico del distaccatario, fatto salvo l'obbligo a carico del
distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici
generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali
egli viene distaccato. Per il personale delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che presta servizio con rapporto
di dipendenza funzionale presso altre amministrazioni pubbliche,
organi o autorita' nazionali, gli obblighi di cui al presente decreto
sono a carico del datore di lavoro designato dall'amministrazione,
organo o autorita' ospitante.
7. Nei confronti dei lavoratori a progetto di cui agli articoli 61,
e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e
successive modificazioni, e dei collaboratori coordinati e
continuativi di cui all'articolo 409, primo comma, n. 3, del codice
di procedura civile, le disposizioni di cui al presente decreto si
applicano ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di
lavoro del committente.
8. Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni
occasionali di tipo accessorio, ai sensi dell'articolo 70 e seguenti
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni e integrazioni, il presente decreto legislativo e tutte
le altre norme speciali vigenti in materia di sicurezza e tutela
della salute si applicano con esclusione dei piccoli lavori domestici
a carattere straordinario, compresi l'insegnamento privato
supplementare e l'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani,
agli ammalati e ai disabili.
9. Nei confronti dei lavoratori a domicilio di cui alla legge
18 dicembre 1973, n. 877, e dei lavoratori che rientrano nel campo di
applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati
trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione di cui
agli articoli 36 e 37. Ad essi devono inoltre essere forniti i
necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle
effettive mansioni assegnate. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro
fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali
attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al
titolo III.
10. A tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione
continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico
e telematico, compresi quelli di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, e di cui all'accordo-quadro europeo
sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002, si applicano le
disposizioni di cui al titolo VII, indipendentemente dall'ambito in
cui si svolge la prestazione stessa. Nell'ipotesi in cui il datore di
lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali
attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al
titolo III. I lavoratori a distanza sono informati dal datore di
lavoro circa le politiche aziendali in materia di salute e sicurezza
sul lavoro, in particolare in ordine alle esigenze relative ai
videoterminali ed applicano correttamente le direttive aziendali di
sicurezza. Al fine di verificare la corretta attuazione della
normativa in materia di tutela della salute e sicurezza da parte del
lavoratore a distanza, il datore di lavoro, le rappresentanze dei
lavoratori e le autorita' competenti hanno accesso al luogo in cui
viene svolto il lavoro nei limiti della normativa nazionale e dei
contratti collettivi, dovendo tale accesso essere subordinato al
preavviso e al consenso del lavoratore qualora la prestazione sia
svolta presso il suo domicilio. Il lavoratore a distanza puo'
chiedere ispezioni. Il datore di lavoro garantisce l'adozione di
misure dirette a prevenire l'isolamento del lavoratore a distanza
rispetto agli altri lavoratori interni all'azienda, permettendogli di
incontrarsi con i colleghi e di accedere alle informazioni
dell'azienda, nel rispetto di regolamenti o accordi aziendali.
11. Nei confronti dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 2222
del codice civile si applicano le disposizioni di cui agli
[ . . . ]

TESTO INTEGRALE DISPONIBILE
PER GLI UTENTI REGISTRATI


Consiglia questa pagina ai tuoi amici
Finestra raso muro
PureOne

NEWS NORMATIVA

25/05 - Governo territorio, un ddl per l’omogeneità

Primo firmatario Gramazio: ‘evitare norme urbanistiche varate dagli enti locali che mettono in contrapposizione regioni, province e comuni’

25/05 - Imu, prima casa esente per due anni se costa fino a 200mila euro

Agevolazioni per abitazioni principali e imprese di costruzione nel dl urgente del Min. Infrastrutture

Formazione on line per professionisti