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Decreto Ministeriale 09/07/2008 n. 139

(Gazzetta ufficiale 08/09/2008 n. 210)

Ministero della Giustizia - Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo economico di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

testo in vigore dal: 23-9-2008

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'articolo 35 della legge 15 dicembre 1990, n. 395;
Visto i1 Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del personale
dipendente del comparto Ministeri, sottoscritto in data 12 giugno
2003 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2003;
Visti gli articoli 90, 91 e 92 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163;
Visto l'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
Visto l'articolo 17, comma 25 della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto ministeriale 20 aprile 2000, n. 134;
Visto l'articolo 92, comma 5 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, che ha elevato al 2% dell importo posto a base di gara
la somma da ripartire tra il responsabile del procedimento, g1i
incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza,
della direzione dei lavori e del collaudo, nonche' tra i loro
collaboratori;
Visti i verbali degli accordi raggiunti in data 28 febbraio 2008,
in sede di contrattazione decentrata di amministrazione con i quali
sono stati stabiliti le modalita' ed i criteri di ripartizione del
predetto incentivo economico;
Udito il parere n. 1246/2008 del Consiglio di Stato, espresso
nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del
26 maggio 2008;
Vista la comunicazione effettuata in data 20 giugno 2008 alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. La ripartizione della somma di cui all'articolo 92, comma 5 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e' approvata dal dirigente
dell'ufficio attuatore dell'intervento.
2. Il personale destinatario della somma di cui al comma 1
individuato, in base al predetto articolo 92 tra il responsabile
unico del procedimento [ . . . ]

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