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Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Circolare attuativa, ex articolo 2, comma 1, lettera s), del Decreto del 25 novembre 2008 “Disciplina delle modalità di erogazione dei finanziamenti a tasso agevolato ai sensi dell’articolo 1, comma 1110-1115, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Fondo Rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all’attuazione del Protocollo di Kyoto”
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Decreto Ministeriale 25/11/2008
(Gazzetta ufficiale 21/04/2009 n. 92)
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Disciplina delle modalita' di erogazione dei finanziamenti a tasso agevolato ai sensi dell'articolo 1, comma 1110-1115, della legge 27 dcembre 2007, n. 296 - Fondo Rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto (Suppl. Ordinario n.58)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
di concerto con
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti
Climatici, fatta a New York nel 1992 e successivamente ratificata dal
Governo italiano con legge 15 gennaio 1994, n. 65;
Visto il Protocollo adottato il 10 dicembre 1997 a Kyoto nel corso
della Terza Conferenza delle Parti alla Convenzione sui Cambiamenti
Climatici secondo il quale i Paesi industrializzati si impegnano a
ridurre, per il periodo 2008-2012, il totale delle emissioni di gas
ad effetto serra almeno del 5% rispetto ai livelli del 1990;
Vista la decisione del Consiglio del 25 aprile 2002, 2002/358/CE,
riguardante l'approvazione, a nome della Comunita' europea, del
Protocollo di Kyoto allegato alla Convenzione Quadro delle Nazioni
Unite sui Cambiamenti Climatici, nel quale l'Italia si impegna alla
riduzione delle proprie emissioni di gas serra nella misura del 6,5%
rispetto ai livelli del 1990 entro il periodo compreso fra il 2008 e
il 2012;
Vista la decisione del Consiglio europeo del 25 marzo 2004, con la
quale e' confermato l'impegno dell'Unione europea per l'attuazione
degli obblighi di riduzione stabiliti nell'ambito del Protocollo di
Kyoto e nella successiva citata decisione 2002/358/CE;
Vista la legge 1° giugno 2002, n. 120 di ratifica del Protocollo di
Kyoto;
Vista la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 «Revisione delle
Linee Guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle
emissioni dei gas ad effetto serra»;
Vista la delibera CIPE n. 135 dell'11 dicembre 2007 «Aggiornamento
della delibera CIPE n. 123/2002»;
Vista la direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo
scambio di quote di emissione di anidride carbonica nell'Unione
europea;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, Regolazioni
dei mercati agroalimentari, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera e),
della legge 7 marzo 2003, n. 38;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, che al comma 1110 ha
istituito un apposito Fondo rotativo per il finanziamento delle
misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto alla
Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici,
fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997, reso esecutivo dalla legge 1°
giugno 2002, n. 120, previste dalla delibera CIPE n. 123 del 19
dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo
2003, e successivi aggiornamenti (nel seguito: Fondo Kyoto);
Visto il comma 1111 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che
prevede l'adozione, da parte del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di un decreto per
l'individuazione delle modalita' di erogazione dei finanziamenti da
concedersi a valere sulle risorse del Fondo Kyoto, nel rispetto delle
condizioni di tasso, di durata e di destinazione soggettiva fissate
dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto il citato comma 1111 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
che demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
l'individuazione del tasso di interesse da applicare ai finanziamenti
agevolati;
Visti i comma d [ . . . ]
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