Decreto Pres. Repubblica 26/08/1993 n. 412
(Gazzetta ufficiale 14/10/1993 n. 242)
Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
(Il testo è quello vigente dopo le modifiche apportate dal DPR 21 dicembre 1999, n. 551)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma della Costituzione;
Visto l'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10;
Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'art. 1, comma 1, lettera ii), della legge 12 gennaio 1991, n. 13;
Considerata l'opportunità di rinviare ad un successivo separato decreto gli aspetti concernenti gli impianti termici di climatizzazione estiva, nonché la rete di distribuzione e l'adeguamento delle infrastrutture di trasporto, di ricezione e di stoccaggio delle fonti di energia;
Sentiti in qualità d enti energetici: l'Enea, l'Enel, l'Eni;
ritenuto che i predetti pareri, ai sensi degli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, possono intendersi sostitutivi anche di quello del Cnr, considerata la mancata risposta di tale Ente entro il termine di novanta giorni dalla richiesta e tenuto conto della equipollente qualificazione e capacità tecnica dell'Enea, dell'Enel e dell'Eni nello specifico campo della ricerca energetica;
Sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;
Sentiti la Confindustria, la Confartigianato, la Cna, la Lega delle Cooperative, l'Ance, l'Anima, l'Anit, l'Assocalor, l'Assistal, l'Anpae, l'Anci, la Cispel, l'Aniacap, il Sunia, l'Aiaci, l'Aicarr, quali associazioni di categorie interessate, e la Fire quale associazione di istituti nazionali operanti per l'uso razionale dell'energia, sentiti inoltre l'Uni, il Cti, il Cig, l'Ati, il Consiglio nazionale degli ingegneri, il Consigli nazionale dei periti industriali, la Snam, l'Agip servizi, il Cir;
Ritenuto di poter prescindere dai pareri facoltativi richiesti ad ulteriori enti ed associazioni interessati al settore e non pervenuti nel termine di novanta giorni dalla richiesta;
Tenuto conto di tutti i pareri pervenuti e respinte le osservazioni ritenute non pertinenti o comunque non coerenti con la complessiva impostazione del provvedimento e con le posizioni espresse dalla maggioranza degli enti ed associazioni interpellati;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 28 gennaio 1993;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 1993;
Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Emana il seguente regolamento:
Art. 1. - Definizioni.
1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende:
a) per «edificio», un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volumedefinito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti, dispositivi tecnologici ed arredi che si trovano al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici;
b) per «edificio di proprietà pubblica», un edificio di proprietà dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali, nonché di altri Enti Pubblici, anche economici, destinato sia allo svolgimento delle attività dell'Ente, sia ad altre attività o usi, compreso quello di abitazione privata;
c) per «edificio adibito ad uso pubblico», un edificio nel quale si svolge, in tutto o in parte, l'attività istituzionale di Enti pubblici;
d) per «edificio di nuova costruzione», salvo quanto previsto dall'articolo 7 comma 3, un edificio per il quale la richiesta di concessione edilizia sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento stesso;
e) per «climatizzazione invernale», l' [ . . . ]
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