DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 2001, n. 327
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'. (Testo A).
vedi la ripubblicazione del testo modificato pubblicato su G.U. 14/09/2001 n. 214
segnaliamo che la entrata in vigore del testo unico è stato fissato al 30 giugno 2003dalla
legge 1 agosto 2002 n. 185
Segnaliamo inoltre che il testo è stato di recente modificato da un provvedimento che potrete visualizzare cliccando di seguito ricordandovi che la sua entrata in vigore è stata fissata per il 30 giugno 2003
Decreto Legislativo 27/12/2002 n. 302
Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'.
(Gazzetta ufficiale 22/01/2003 n. 17)
vedi le ultime modifiche apportate dal seguente provvedimento;
Avviso di rettifica 28/07/2003
Comunicato relativo al decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302, recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita».
(Gazzetta ufficiale 28/07/2003 n. 173)
vedi anche l'ultima errata corrige
Errata Corrige 04/10/2003
Avviso concernente il comunicato relativo al decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302, recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita».
(Gazzetta ufficiale 04/10/2003 n. 231)
Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità
(G.U. 16 agosto 2001, n. 189, s.o. n. 211, ripubblicata il 14 settembre 2001, sul n. 214, s.o. n. 231)
Titolo I - OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TESTO UNICO
Art. 1. Oggetto (L)
1. Il presente testo unico disciplina l'espropriazione, anche a favore di privati, dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità. (L)
2. Si considera opera pubblica o di pubblica utilità anche la realizzazione degli interventi necessari per l'utilizzazione da parte della collettività di beni o di terreni, o di un loro insieme, di cui non è prevista la materiale modificazione o trasformazione. (L)
3. (abrogato dal d.lgs. n. 302 del 2002)
4. Le norme del presente testo unico non possono essere derogate, modificate o abrogate se non per dichiarazione espressa, con specifico riferimento a singole disposizioni. (L)
Art. 2. Principio di legalità dell'azione amministrativa (L)
1. L'espropriazione dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili di cui all'articolo 1 può essere disposta nei soli casi previsti dalle leggi e dai regolamenti. (L)
2. I procedimenti di cui al presente testo unico si ispirano ai principi di economicità, di efficacia, di efficienza, di pubblicità e di semplificazione dell'azione amministrativa. (L)
Art. 3. Definizioni (L)
(articolo così sostituito dal d.lgs. n. 302 del 2002)
1. Ai fini del presente testo unico:
a) per "espropriato", si intende il soggetto, pubblico o privato, titolare del diritto espropriato;
b) per "autorità espropriante", si intende, l'autorità amministrativa titolare del potere di espropriare e che cura il relativo procedimento, ovvero il soggetto privato, al quale sia stato attribuito tale potere, in base ad una norma;
c) per "beneficiario dell'espropriazione", si intende il soggetto, pubblico o privato, in cui favore è emesso il decreto di esproprio;
d) per "promotore dell'espropriazione", si intende il soggetto, pubblico o privato, che chiede l'espropriazione. (L)
2. Tutti gli atti della procedura espropriativa, ivi incluse le comunicazioni ed il decreto di esproprio, sono disposti nei confronti del soggetto che risulti proprietario secondo i registri catastali, salvo che l'autorità espropriante non abbia tempestiva notizia dell'eventuale diverso proprietario effettivo. Nel caso in cui abbia avuto notizia della pendenza della procedura espropriativa dopo la comunicazione dell'indennità provvisoria al soggetto che risulti proprietario secondo i registri catastali, il proprietario effettivo può, nei trenta giorni successivi, concordare l'indennità ai sensi dell'articolo 45, comma 2. (L)
3. Colui che risulta proprietario secondo i registri catastali e riceva la notificazione o comunicazione di atti del procedimento espropriativo, ove non sia più proprietario è tenuto di comunicarlo all'amministrazione procedente entro trenta giorni dalla prima notificazione, indicando altresì, ove ne sia a conoscenza, il nuovo proprietario, o comunque fornendo copia degli atti in suo possesso utili a ricostruire le vicende dell'immobile. (L)
Art. 4. Beni non espropriabili o espropriabili in casi particolari (L)
1. I beni appartenenti al demanio pubblico non possono essere espropriati fino a quando non ne viene pronunciata la sdemanializzazione. (L)
2. I beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici possono essere espropriati per seguire un interesse pubblico di rilievo superiore a quello soddisfatto con la precedente destinazione. (L)
[ . . . ]