Decreto Pres. Repubblica 30/03/2004 n. 142
(Gazzetta ufficiale 01/06/2004 n. 127)
Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e le
disposizioni vigenti in materia di omologazione e controllo del
veicoli ai fini acustici;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del
1° dicembre 1997, recante determinazione dei valori limite delle
sorgenti sonore;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 16 marzo 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1° aprile 1998, recante
tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 29 novembre
2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2000,
recante criteri per la predisposizione, da parte delle societa' e
degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative
infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e
abbattimento del rumore;
Viste le direttive relative alle modalita' di istituzione ed
aggiornamento del Catasto delle strade di cui al decreto del Ministro
dei lavori pubblici in data 1° giugno 2001, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio
2002;
Considerata la necessita' di armonizzare la legislazione nazionale
con quella di altre nazioni europee;
Considerato il ruolo essenziale di infrastrutture strategiche per
il trasporto di persone e merci svolto dalle strade e autostrade;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 25 luglio 2003;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta
del 2 ottobre 2003;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 febbraio 2004;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 marzo 2004;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con il Ministro della salute e con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende per:
a) infrastruttura stradale: l'insieme della superficie stradale,
delle strutture e degli impianti di competenza dell'ente
proprietario, concessionario o gestore necessari per garantire la
funzionalita' e la sicurezza della strada stessa;
b) infrastruttura stradale esistente: quella effettivamente in
esercizio o in corso di realizzazione o per la quale e' stato
approvato il progetto definitivo alla data di entrata in vigore del
presente decreto;
c) infrastruttura stradale di nuova realizzazione: quella in fase
di progettazione alla data di entrata in vigore del presente decreto
e comunque non ricadente nella lettera b);
d) ampliamento in sede di infrastruttura stradale in esercizio:
la costruzione di una o piu' corsie in affiancamento a quelle
esistenti, ove destinate al traffico veicolare;
e) affiancamento di infrastrutture stradali di nuova
realizzazione a infrastrutture stradali esistenti: realizzazione di
infrastrutture parallele a i [ . . . ]
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