Decreto Pres. Repubblica 01/08/2011 n. 151
(Gazzetta ufficiale 22/09/2011 n. 221)
Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’articolo 49 comma 4 quater del decreto legge 31 maggio 2010 n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011 , n. 151
Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti
relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49,
comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (11G0193)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1,
n. 14;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto l'articolo 49, commi 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, ed in
particolare gli articoli 16, comma 7, 20 e 23;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive
modificazioni;
Visto l'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio
1959, n. 689;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998,
n. 37;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n.
214;
Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 16 febbraio
1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982;
Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 8 marzo 1985,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95
del 22 aprile 1985;
Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 4 maggio 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998;
Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 3 febbraio 2006,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2006;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22
gennaio 2008, n. 37;
Acquisito il parere del Comitato centrale tecnico-scientifico per
la prevenzione incendi, di cui all'articolo 21 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139, espresso nella seduta del 23
febbraio 2011;
Sentite le associazioni imprenditoriali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 3 marzo 2011;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 21 marzo 2011;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 luglio 2011;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, del Ministro dell'interno, del Ministro per la
semplificazione normativa e del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) Comando: il Comando provinciale dei vigili del fuoco
territorialmente competente;
b) Direzione: la Direzione regionale o interregionale dei vigili
del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile;
c) CTR: il Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi
di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
d) SCIA: la segnalazione certificata di inizio attivita', ai
sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come
sostituito dall'articolo 49, comma 4-bis, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, in cui la ricevuta della segnalazione costituisce
titolo autorizzatorio ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettere e)
ed f), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
e) SUAP: lo sportello unico per le attivita' produttive che
costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione
a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attivita'
produttiva e fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di
tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel
procedimento;
f) CPI: Certificato di prevenzione incendi ai sensi dell'articolo
16, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
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