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Scheda Normativa

Norme Correlate

Bozza non ancora in vigore 07/10/ 2011 n. 138

Regione Marche - modifica alla l.r. n.9/06 (testo unico delle norme regionali in materia di turismo) e alla l.r. n. 22/09 (interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile)

Legge regionale 21/12/ 2010 n. 19

Regione Marche - Modifiche alla legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 “interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l’occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile”

Bozza non ancora in vigore 29/09/ 2010 n. 12

Regione Marche - Modifiche alla legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 “interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l’occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile” e alla legge regionale 8 marzo 1990, n. 13 “norme edilizie per il territorio agricolo”

Delibera/zione 20/09/ 2010 n. 1338

Regione Marche - Linee di indirizzo per le sopraelevazioni e per ampliamenti sugli edifici esistenti ai sensi dell’art. 90 del DPR 380/01 e della LR 22/09 (Piano casa)

Delibera/zione 24/11/ 2009 n. 1991

Regione Marche - Atto di indirizzo concernente: “Interpretazione e applicazione della L.R. 8 ottobre 2009 n. 22 (Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l’occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile)”.

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Legge regionale 08/10/2009 n. 22

(Gazzetta regionale 15/10/2009 n. 96)

Regione Marche - Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l´occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile (Piano Casa)

Il Consiglio - Assemblea Legislativa regionale
ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Interventi di ampliamento)

1. E’ consentito l’ampliamento degli edifici residenziali, ancorché ubicati in zona agricola, nei limiti del 20 per cento della volumetria esistente, per un incremento complessivo massimo non superiore a 200 metri cubi.
2. Per gli edifici residenziali di cui al comma 1, aventi una superficie complessiva inferiore a 80 mq, l’ampliamento è consentito fino al raggiungimento della superficie utile netta prevista per gli immobili di cui al comma 3 dell’articolo 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l’edilizia residenziale).
3. E’ consentito l’ampliamento degli edifici non residenziali ubicati nelle zone omogenee a destinazione industriale, artigianale, direzionale, commerciale e agricola di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), se motivato in base a specifiche esigenze produttive nel rispetto della normativa statale e regionale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti del 20 per cento della superficie utile lorda (SUL) e comunque in misura non superiore a 400 metri quadrati. L’ampliamento che comporta anche l’incremento dell’altezza dell’edificio, in deroga ai regolamenti edilizi e alle previsioni dei piani urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali, è consentito nei limiti del 20 per cento della superficie utile lorda (SUL) e comunque in misura non superiore a 100 metri quadrati.
4. Per gli edifici non residenziali ubicati in zone omogenee con destinazione diversa da quelle previste al comma 3, purché conformi alla destinazione della zona in cui sono situati, l’ampliamento è consentito ai sensi del comma 1.
5. Per gli edifici ubicati in zona agricola costruiti prima del 1950, l’ampliamento di cui ai commi precedenti è consentito a condizione che non vengano alterati il tipo edilizio e le caratteristiche architettoniche.
6. Previa approvazione di apposito piano di recupero, per gli edifici ubicati in zona agricola che non presentino le caratteristiche di cui all’articolo 15, comma 2, d [ . . . ]

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