Direttiva CEE 14/06/1993 n. 93/37/CEE
(Gazzetta Europea 09/08/1993 n. L 199)
Direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, l'articolo 66 e l'articolo 100 A,
vista la proposta della Commissione(1) ,
in cooperazione con il Parlamento europeo(2) ,
visto il parere del Comitato economico e sociale(3) ,
considerando che la direttiva 71/305/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici(4) è stata ripetutamente modificata in modo sostanziale; che è pertanto opportuno, per maggior chiarezza e razionalità, procedere alla codificazione della direttiva citata;
considerando che la realizzazione simultanea della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi in materia di appalti di lavori pubblici aggiudicati negli Stati membri per conto dello Stato, degli enti pubblici territoriali e di altri enti di diritto pubblico richiede, parallelamente all'eliminazione delle restrizioni, il coordinamento delle procedure nazionali di aggiudicazione di tali appalti;
considerando che tale coordinamento deve rispettare per quanto possibile le procedure e le prassi in vigore in ognuno degli Stati membri;
considerando che la presente direttiva non riguarda taluni appalti di lavori che sono aggiudicati nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni contemplati dalla direttiva 90/531/CEE;
considerando che è opportuno includere nella presente direttiva norme sulla pubblicità relative alle concessioni nel settore dei lavori pubblici data la crescente importanza e la natura specifica di tali concessioni;
considerando che gli appalti di lavori il cui ammontare è inferiore a 5 000 000 di ecu possono non essere sottoposti alla concorrenza quale è organizzata dalla presente direttiva e che è opportuno stabilire che le misure di coordinamento non vanno applicate ai suddetti appalti;
considerando che è necessario prevedere casi eccezionali per i quali le misure di coordinamento delle procedure possono non essere applicate; che questi casi debbono però essere espressamente limitati;
considerando che la procedura negoziata deve essere considerata eccezionale e che pertanto può essere applicata soltanto nei casi limitativamente enumerati;
considerando che occorre prevedere norme comuni in campo tecnico conformi alla politica comunitaria in materia di normalizzazione e di standardizzazione;
considerando che lo sviluppo di una concorrenza effettiva nel settore degli appalti di lavori pubblici richiede una pubblicità comunitaria dei relativi bandi di gara indetti alla amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri; che le informazioni contenute in tali bandi devono permettere agli imprenditori della Comunità di valutare se gli appalti proposti presentino per loro interesse; che pertanto occorre dare loro una sufficiente conoscenza delle prestazioni da fornire e delle relative condizioni; che più in particolare nelle procedure ristrette, la pubblicità ha per fine di permettere agli imprenditori degli Stati membri di manifestare il loro interesse agli appalti, richiedendo alle amministrazioni aggiudicatrici un invito a presentare l'offerta in conformità delle condizioni prescritte;
considerando che le informazioni supplementari relative agli appalti devono essere indicate, com'è consuetudine negli Stati membri, nel capitolato d'oneri relativo a ciascun appalto o in ogni documento equivalente;
considerando che è opportuno prevedere norme comuni sulla partecipazione agli appalti di lavori pubblici nelle quali devono essere inclusi sia criteri di selezione qualitativa che criteri di aggiudicazione degli appalti;
considerando che è opportuno fare in modo che talune condizioni tecniche riguardanti gli avvisi e le relazioni statistiche possano essere adattate in funzione dell'evolversi delle necessità tecniche; che l'allegato II della presente direttiva fa riferimento alla nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee (NACE); che la Comunità può secondo le necessità modificare o sostituire la nomenclatura comune e che è necessario prendere disposizioni per permettere di adattare di conseguenza i riferimenti alla nomenclatura NACE contenuti nell'allegato II precitato;
considerando che la presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicati gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di trasposizione e di applicazione indicati nell'allegato VII,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Ai fini della presente direttiva:
a) gli «appalti pubblici di lavori» sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta tra un imprenditore e un'amministrazione aggiudicatrice di cui alla lettera b), aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, l'esecuzione e la progettazione di lavori rel [ . . . ]
TESTO INTEGRALE DISPONIBILE
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