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19/05/2008
Appalti: offerte basse non sempre da escludere

Corte Ue: l'esclusione automatica è consentita solo in casi particolari

Direttiva CEE 13/10/1997 n. 52

(Gazzetta Europea 28/11/1997 n. 328)

CEE - Modifica delle direttive 92/50/CEE, 93/36/CEE e 93/37/CEE relative al coordinamento delle procedure di aggiudicazione rispettivamente degli appalti pubblici di servizi, degli appalti pubblici di forniture e degli appalti pubblici di lavori.

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, l'articolo 66 e l'articolo 100 A,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale (2),
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (3),
(1) considerando che, con la decisione 94/800/CE, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (4), il Consiglio ha fra l'altro approvato, a nome della Comunità, l'accordo sugli appalti pubblici, di seguito denominato l'“accordo”, al fine di stabilire un quadro multilaterale equilibrato in materia di diritti e obblighi connessi con l'aggiudicazione degli appalti pubblici, nell'intento di liberalizzare ed espandere il commercio mondiale; che tale accordo non ha efficacia diretta;
(2) considerando che, con le direttive 92/50/CEE (5), 93/36/CEE (6) e 93/37/CEE (7), è stato realizzato un coordinamento delle procedure nazionali applicabili in materia di appalti pubblici rispettivamente di servizi, di forniture e di lavori, al fine di instaurare pari condizioni di partecipazione a detti appalti in tutti gli Stati membri;
(3) considerando che gli enti aggiudicatori contemplati dall'accordo che si conformano alle disposizioni delle direttive 92/50/CEE, 93/36/CEE e 93/37/CEE, quali modificate dalla presente direttiva, e che applicano le stesse disposizioni agli imprenditori, fornitori e prestatori di servizi di paesi terzi firmatari dall'accordo sono così conformi all'accordo;
(4) considerando che, alla luce dei diritti e degli impegni internazionali derivanti alla Comunità dall'accettazione dell'accordo, il regime applicabile agli offerenti e ai prodotti dei paesi terzi firmatari è definito dall'accordo stesso; che il campo di applicazione di quest'ultimo, con riferimento alla direttiva 92/50/CEE, non include gli appalti di servizi elencati nell'allegato I B, gli appalti di servizi di ricerca e sviluppo della categoria 8 dell'allegato I A, gli appalti di servizi di telecomunicazione della categoria 5 dell'allegato I A i cui numeri di riferimento CPC sono 7524, 7525 e 7526 e gli appalti di servizi finanziari della categoria 6 dell'allegato I A relativi all'emissione, alla vendita, all'acquisto o al trasferimento di titoli o altri strumenti finanziari, né i servizi forniti dalle banche centrali;
(5) considerando che talune disposizioni dell'accordo creano per gli offerenti condizioni più favorevoli di quelle stabilite dalle direttive 92/50/CEE, 93/36/CEE e 93/37/CEE;
(6) considerando che, quando gli appalti sono aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici a norma dell'accordo, le possibilità di accesso agli appalti pubblici di servizi, di forniture e di lavori offerte a norma del trattato alle imprese e ai prodotti degli Stati membri devono essere almeno altrettanto favorevoli delle condizioni di accesso agli appalti pubblici all'interno della Comunità previste dalle disposizioni dell'accordo per le imprese e per i prodotti dei paesi terzi firmatari dell'a [ . . . ]

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