Legge dello Stato 12/07/2006 n. 228
(Gazzetta ufficiale 12/07/2006 n. 160)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, recante proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare. Ulteriori proroghe per l'esercizio di deleghe legislative e in materia di istruzione
Vedi il TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 12 maggio 2006, n. 173 allegato sotto
testo in vigore dal: 13-7-2006
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, recante proroga di
termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare, e'
convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla
presente legge.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, del
decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, continuano ad applicarsi fino al
30 giugno 2007.
3. All'articolo 1 della legge 14 maggio 2005, n. 80, dopo il
comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo adottato nell'esercizio della delega di cui al comma 5,
il Governo puo' adottare disposizioni correttive e integrative, nel
rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 6 e con
la procedura di cui al medesimo comma 5».
4. All'articolo 40, comma 1, della legge 28 dicembre 2005, n. 262,
le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».
5. Le disposizioni correttive e integrative di cui all'articolo 1,
comma 4, della legge 28 marzo 2003, n. 53, possono essere adottate,
relativamente ai decreti legislativi 15 aprile 2005, n. 76, 15 aprile
2005, n. 77, 17 ottobre 2005, n. 226, e 17 ottobre 2005, n. 227,
entro trentasei mesi dalla data della loro entrata in vigore.
6. E' prorogato all'anno scolastico 2007-2008 il regime transitorio
concernente l'accesso anticipato alla scuola dell'infanzia, di cui
all'articolo 7, comma 4, della legge 28 marzo 2003, n. 53, e
successive modificazioni. Conseguentemente, l'articolo 2 del decreto
legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, si applica a decorrere dall'anno
scolastico 2008-2009.
7. All'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio
2004, n. 59, le parole: «e fino alla messa a regime della scuola
secondaria di primo grado,» sono sostituite dalle seguenti: «e fino
all'anno scolastico 2008-2009,».
8. All'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 17 ottobre
2005, n. 226, le parole: «a decorrere dall'anno scolastico e
formativo 2007-2008» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere
dall'anno scolastico e formativo 2008-2009».
9. All'articolo 2, comma 3, della legge 30 settembre 2004, n. 252,
le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti:
«ventiquattro mesi».
10. All'articolo 5, comma 1, della legge 28 novembre 2005, n. 246,
le parole: «diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre
2007».
11. All'articolo 6, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229, le
parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni».
12. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il
Governo e' delegato ad adottare, su proposta del Ministro delle
politiche agricole, alimentari e forestali e del Ministro per le
politiche europee nei casi di cui all'articolo 10, commi 4 e 5, della
legge 4 febbraio 2005, n. 11, e successive modificazioni, uno o piu'
decreti legislativi correttivi e integrativi dei decreti legislativi
adottati in attuazione delle deleghe di cui agli articoli 7 e 8 della
legge 5 marzo 2001, n. 57, e di cui all'articolo 1 della legge
7 marzo 2003, n. 38, e successive modificazioni, nel rispetto dei
principi e criteri di delega indicati dalle predette leggi e con le
stesse procedure.
13. All'articolo 3, comma 1, della legge 28 novembre 2005, n. 246,
le parole: «entro un anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro tre
anni».
14. E' prorogato di un anno il termine di cui al comma 1
dell'articolo 20-bis della legge 29 luglio 2003, n. 229, per
l'adozione di uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi di cui agli
articoli 4 e 7 della citata legge 29 luglio 2003, n. 229, nel
rispetto degli oggetti, dei principi e criteri direttivi e della
procedura di cui al medesimo articolo 20-bis.
15. All'articolo 6, comma 5, della legge 8 luglio 2003, n. 172, le
parole: «Entro un anno» sono sostituite dalle seguenti: «Entro due
anni».
16. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli [ . . . ]
TESTO INTEGRALE DISPONIBILE
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