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Scheda Normativa

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Decreto Ministeriale 25/02/ 2008 n. 74

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Regolamento concernente l'articolo 35, commi da 28 a 34 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 - Responsabilita' solidale tra appaltatore e subappaltatore in materia di versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori, in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi

Testo coordinato 04/08/ 2006

Testo del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 153 del 4 luglio 2006), coordinato con la legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 5, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.»

Decreto Legge 04/07/ 2006 n. 223

Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale (decreto Bersani)

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Legge dello Stato 04/08/2006 n. 248

(Gazzetta ufficiale 11/08/2006 n. 186)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale

testo in vigore dal: 12-8-2006


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.
1. Il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni
urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia
di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, e' convertito in
legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 agosto 2006
NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze
Bersani, Ministro dello sviluppo
economico
Visto, il Guardasigilli: Mastella



Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 4 LUGLIO 2006, N. 223


All'articolo 1:
dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e
di Bolzano in conformita' agli statuti speciali e alle relative norme
di attuazione".
All'articolo 2:
al comma 1, lettera a), le parole: "la fissazione di tariffe
obbligatorie" sono sostituite dalle seguenti: "l'obbligatorieta' di
tariffe";
al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicita' informativa
circa i titoli e le specializzazioni professionali, le
caratteristiche del servizio offerto, nonche' il prezzo e i costi
complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e
veridicita' del messaggio il cui rispetto e' verificato dall'ordine";
al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo
interdisciplinare da parte di societa' di persone o associazioni tra
professionisti, fermo restando che l'oggetto sociale relativo
all'attivita' libero-professionale deve essere esclusivo, che il
medesimo professionista non puo' partecipare a piu' di una societa' e
che la specifica prestazione deve essere resa da uno o piu' soci
professionisti previamente indicati, sotto la propria personale
responsabilita'";
al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il giudice
provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi
professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito
patrocinio, sulla base della tariffa professionale. Nelle procedure
ad evidenza pubblica, le stazioni appaltanti possono utilizzare le
tariffe, ove motivatamente ritenute adeguate, quale criterio o base
di riferimento per la determinazione dei compensi per attivita'
professionali";
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. All'articolo 2233 del codice civile, il terzo comma e'
sostituito dal seguente:
"Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra
gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che
stabiliscono i compensi professionali"".
All'articolo 3:
al comma 1, alinea, le parole: "le attivita' economiche di
distribuzione commerciale, ivi comprese la somministrazione di
alimenti e bevande," sono sostituite dalle seguenti: "le attivita'
commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande";
al comma 1, lettera a), le parole: "fatti salvi quelli riguardanti
la tutela della salute e la tutela igienico-sanitaria degli alimenti"
sono sostituite dalle seguenti: "fatti salvi quelli riguardanti il
settore alimentare e della somministrazione degli alimenti e delle
beva [ . . . ]

TESTO INTEGRALE DISPONIBILE
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