Legge dello Stato 24/11/2006 n. 286
(Gazzetta ufficiale 28/11/2006 n. 277)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni
urgenti in materia tributaria e finanziaria, e' convertito in legge
con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dall'articolo 6 del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, nel testo vigente prima della
data di entrata in vigore della presente legge.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 novembre 2006
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Mastella
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 1750):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Prodi) e dal Ministro dell'economia e delle finanze
(Padoa-Schioppa) il 3 ottobre 2006.
Assegnato alle Commissioni riunite V (Bilancio) e VI
(Finanze), in sede referente, il 3 ottobre 2006 con pareri
del Comitato per la legislazione e delle Commissioni I, II,
VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV.
Esaminato dalle Commissioni riunite V e VI, in sede
referente, il 10, 11, 17, 18 e 19 ottobre 2006.
Esaminato in aula il 10, 19, 20, 24, 25, 26 ed
approvato il 27 ottobre 2006.
Senato della Repubblica (atto n. 1132):
Assegnato alle Commissioni riunite 5ª (Bilancio) e 6ª
(Finanze), in sede referente, il 31 ottobre 2006 con pareri
delle Commissioni 1ª, 2ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª,
14ª e della Commissione parlamentare per le questioni
regionali.
Esaminato dalla 1ª Commissione (Affari costituzionali),
in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di
costituzionalita' il 2, 7 e 8 novembre 2006.
Esaminato dalle Commissioni riunite 5ª e 6ª, in sede
referente, il 2, 7, 8, 9, 10, 14, 15 novembre 2006.
Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di
costituzionalita', il 14 novembre 2006.
Esaminato in aula il 15, 16, 21, 22 novembre 2006 ed
approvato il 23 novembre 2006.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 3 OTTOBRE 2006, N. 262
Prima dell'articolo 1, le parole: "Capo I - Disposizioni in
materia di accertamento, riscossione e contrasto dell'evasione ed
elusione fiscale, nonche' di potenziamento dell'Amministrazione
economico-finanziaria" sono soppresse. All'articolo 1:
dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. All'articolo 3 della legge 19 marzo 2001, n. 92, dopo il
comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Al fine del contenimento dei costi necessari al
mantenimento dei reperti, l'amministrazione competente alla custodia
dei tabacchi lavorati, decorso un anno dal momento del sequestro,
procede alla distruzione dei prodotti, previa campionatura da
effettuare secondo modalita' definite con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della
giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente norma"";
al comma 5, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le autorizzazioni
per le richieste di cui al numero 6-bis) e per l'accesso di cui al
numero 7) del secondo comma dell'articolo 51 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono rilasciate,
per l'Agenzia delle dogane, dal Direttore regionale"";
al comma 6:
all'alinea, le parole: "comma 10 " sono sostituite dalle seguenti:
"comma 12" e la parola: "inserito" e' sostituita dalla seguente:
"aggiunto";
il capoverso 10-bis e' sostituito dal seguente:
""12-bis. Le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano anche
alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in
Stati o territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi
fiscali privilegiati"";
il comma 8 e' sostituito dai seguenti:
"8. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, e' sostituito dal seguente:
"2. Qualora siano state contestate ai sensi dell'articolo 16 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nel corso di un
quinquennio, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la
ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale, anche se non sono state
irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni del
citato decreto legislativo n. 472 del 1997, e' disposta la
sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio
dell'attivita' ovvero dell'esercizio dell'attivita' medesima per un
periodo da tre giorni ad un mese. In deroga all'articolo 19, comma 7,
del medesimo decreto legislativo n. 472 del 1997, il provvedimento di
sospensione e' immediatamente esecutivo. Se l'importo complessivo dei
corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000
la sospensione e' disposta per un periodo da un mese a sei mesi".
8-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, come sostituito dal comma 8 del presente
articolo, sono inseriti i seguenti:
"2-bis. La sospensione di cui al comma 2 e' disposta dalla
direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente per
territorio in relazione al domicilio fiscale del contribuente. Gli
atti di sospensione devono essere notificati, a pena di decadenza,
entro sei mesi da quando e' stata contestata la terza violazione.
2-ter. L'esecuzione e la verifica dell'effettivo adempimento delle
sospensioni di cui al comma 2 e' effettuata dall'Agenzia delle
entrate, ovvero dalla Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 63
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2-quater. L'esecuzione della sospensione di cui al comma 2 e'
assicurata con il sigillo dell'organo procedente e con le
sottoscrizioni del personale incaricato ovvero con alt [ . . . ]
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