Legge dello Stato 24/12/2007 n. 247
(Gazzetta ufficiale 29/12/2007 n. 301)
Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonchè ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale
testo in vigore dal: 1-1-2008
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. La Tabella A allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e'
sostituita dalle Tabelle A e B contenute nell'Allegato 1 alla
presente legge.
2. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 6 e' cosi' modificato:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico di
anzianita' per i lavoratori dipendenti e autonomi iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme di essa
sostitutive ed esclusive si consegue, fermo restando il requisito di
anzianita' contributiva non inferiore a trentacinque anni, al
raggiungimento dei requisiti di eta' anagrafica indicati, per il
periodo dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009, nella Tabella A
allegata alla presente legge e, per il periodo successivo, fermo
restando il requisito di anzianita' contributiva non inferiore a
trentacinque anni, dei requisiti indicati nella Tabella B allegata
alla presente legge. Il diritto al pensionamento si consegue,
indipendentemente dall'eta', in presenza di un requisito di
anzianita' contributiva non inferiore a quaranta anni";
2) alla lettera b), il numero 2 e' sostituito dal seguente:
"2) con un'anzianita' contributiva pari ad almeno trentacinque
anni, al raggiungimento dei requisiti di eta' anagrafica indicati,
per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009, nella Tabella A
allegata alla presente legge e, per il periodo successivo, fermo
restando il requisito di anzianita' contributiva non inferiore a
trentacinque anni, dei requisiti indicati nella Tabella B allegata
alla presente legge";
3) l'ultimo periodo della lettera c) e' sostituito dal seguente:
"Per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini
dell'accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal
servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e
accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento
economico nel caso di prevista maturazione dei requisiti entro il 31
dicembre dell'anno avendo come riferimento per l'anno 2009 i
requisiti previsti per il primo semestre dell'anno";
b) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanarsi entro il 31 dicembre dell'anno 2012, puo' essere
stabilito il differimento della decorrenza dell'incremento dei
requisiti di somma di eta' anagrafica e anzianita' contributiva e di
eta' anagrafica minima indicato dal 2013 nella Tabella B allegata
alla presente legge, qualora, sulla base di specifica verifica da
effettuarsi, entro il 30 settembre 2012, sugli effetti finanziari
derivanti dalle modifiche dei requisiti di accesso al pensionamento
anticipato, risultasse che gli stessi effetti finanziari conseguenti
dall'applicazione della Tabella B siano tali da assicurare quelli
programmati con riferimento ai requisiti di accesso al pensionamento
indicati a regime dal 2013 nella medesima Tabella B";
c) al comma 8, le parole: "1° marzo 2004" sono sostituite dalle
seguenti: "20 luglio 2007";
d) dopo il comma 18 e' inserito il seguente:
"18-bis. Le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianita'
vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge
continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 5.000 lavoratori
beneficiari, ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli
articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati
anteriormente al 15 luglio 2007, che maturano i requisiti per il
pensionamento di anzianita' entro il periodo di fruizione
dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2,
della legge 23 luglio 1991, n. 223";
e) il comma 19 e' cosi' modificato:
1) le parole: "10.000 domande di pensione" sono sostituite dalle
seguenti: "15.000 domande di pensione";
2) le parole: "di cui al comma 18" ove ricorrono sono sostituite
dalle seguenti: "di cui ai commi 18 e 18-bis".
3. Il Governo e' delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi, al fine di concedere ai lavoratori dipendenti che
maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal
1° gennaio 2008 impegnati in particolari lavori o attivita' la
possibilita' di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento
anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la
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