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(Gazzetta ufficiale 14/02/2007 n. 37)
Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali
testo in vigore dal: 15-2-2007
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Sospensione delle procedure esecutive di rilascio)
1. Al fine di contenere il disagio abitativo e di favorire il
passaggio da casa a casa per particolari categorie sociali, soggette
a procedure esecutive di rilascio per finita locazione degli immobili
adibiti ad uso di abitazioni e residenti nei comuni capoluoghi di
provincia, nei comuni con essi confinanti con popolazione superiore a
10.000 abitanti e nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla
delibera CIPE n. 87103 del 13 novembre 2003, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2004, sono sospese, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge per un
periodo di otto mesi, le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio per
finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazioni, nei
confronti di conduttori con reddito annuo lordo complessivo familiare
inferiore a 27.000 curo, che siano o abbiano nel proprio nucleo
familiare persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o
portatori di handicap con invalidita' superiore al 66 per cento,
purche' non siano in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo
familiare nella regione di residenza. La sospensione si applica, alle
stesse condizioni, anche ai conduttori che abbiano, nel proprio
nucleo familiare, figli fiscalmente a carico.
2. La sussistenza dei requisiti per la sospensione della procedura
esecutiva di rilascio di cui ai comuni 1 e 3 del presente articolo e'
autocertificata dai soggetti interessati con dichiarazione resa nelle
forme di cui all'articolo 21 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e comunicata al
locatore ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 27
maggio 2005, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
luglio 2005, n. 148. La sussistenza di tali requisiti puo' essere
contestata dal locatore nelle forme di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 185.
3. Per i conduttori di immobili ad uso abitativo concessi in
locazione dai soggetti indicati all'articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, e all'articolo 3, comma 109,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come da ultimo modificato
dall'articolo 43, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da
casse professionali e previdenziali, da compagnie di assicurazione,
da istituti bancari, da societa' possedute dai soggetti citati,
ovvero che, per conto dei medesimi, anche indirettamente, svolgono
l'attivita' di gestione dei relativi patrimo [ . . . ]
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