Legge dello Stato 07/07/2009 n. 88
(Gazzetta ufficiale 14/07/2009 n. 161)
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008 (Suppl. Ordinario n.110)
testo in vigore dal: 29-7-2009
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Vedi Testo allegato sotto
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 luglio 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Ronchi, Ministro per le politiche
europee
Visto, il Guardasigilli: Alfano
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 1078):
Presentato dal Ministro senza portafogli per le
politiche europee (Ronchi) il 6 ottobre 2008.
Assegnato alla 14a Commissione (Politiche dell'Unione
europea), in sede referente, il 22 ottobre 2008, con pareri
delle Commissioni 1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a, 8a, 9a, 10a,
11a, 12a, 13a e della Commissione per le questioni
regionali.
Esaminato dalla 14a Commissione, in sede referente, il
29 ottobre 2008; il 5, 11, 12, 19 novembre 2008; il 17
dicembre 2008; il 14, 21 gennaio 2009; i1 3, 4, 12, 18, 25
febbraio 2009; il 4 marzo 2009.
Relazione scritta annunciata il 5 marzo 2009, relatore
sen. Rossana Boldi.
Esaminato in Aula i1 3, 11 marzo 2009 ed approvato il 17
marzo 2009.
Camera dei deputati (atto n. 2320-bis - stralcio degli
articoli da 1 a 15 e degli articoli da 17 a 46 dell'atto
n. 2320 deliberato dall'Aula il 20 maggio 2009):
Assegnato alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione
europea), in sede referente, il 24 marzo 2009 con pareri
delle Commissioni I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X,
XI, XII, XIII e della Commissione per le questioni
regionali.
Esaminato dalla XIV Commissione, in sede referente, il
7, 29, 30 aprile 2009; il 5, 6, 14 maggio 2009.
Esaminato in Aula il 18, 19 maggio 2009; deliberato lo
stralcio ed approvato, con modificazioni, il 20 maggio
2009.
Senato della Repubblica (atto n. l078-B):
Assegnato alla 14a Commissione (Politiche dell'Unione
europea), in sede referente, il 26 maggio 2009 con pareri
delle Commissioni 1a, 2a, 5a, 6a, 8a, 9a, 10a, 12a,
13a e della Commissione per le questioni regionali.
Esaminato dalla 14ª Commissione, in sede referente, il
26 maggio 2009; il 9 e l0 giugno 2009.
Esaminato in Aula il 9 giugno 2009 ed approvato, con
modificazioni, il 10 giugno 2009.
Camera dei deputati (atto n. 2320-bis-B):
Assegnato alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione
europea), in sede referente, l'11 giugno 2009 con pareri
delle Commissioni I e X.
Esaminato dalla Commissione, in sede referente, il 16 e
17 giugno 2009.
Esaminato in Aula ed approvato il 23 giugno 2009.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto
1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri».
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Si riporta il testo dell'art. 11-ter, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, recante:
«2. I disegni di legge, gli schemi di decreto
legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che
comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati
da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni
competenti e verificata dal Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica sulla
quantificazione delle entrate e degli oneri recati da
ciascuna disposizione, nonche' delle relative coperture,
con la specificazione, per la spesa corrente e per le
minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa
attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale,
della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio
pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli
obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i
dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro
fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede
parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti
parlamentari.».
- Si riporta il testo dell'art. 81, quarto comma, della
Costituzione:
«4. Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese
deve indicare i mezzi per farvi fronte.».
- Si riporta il testo dell'art. 117, quinto comma, della
Costituzione:
«5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.».
- Si riporta il testo dell'art. 11, comma 8, della legge
4 febbraio 2005, n. 11, recante: «Norme generali sulla
partecipazione dell'Italia al processo normativo
dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli
obblighi comunitari».
«8. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
comma, della Costituzione, gli atti normativi di cui al
presente articolo possono essere adottati nelle materie di
competenza legislativa delle regioni e delle province
autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei
suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie. In
tale caso, gli atti normativi statali adottati si
applicano, per le regioni e le province autonome nelle
quali non sia ancora in vigore la propria normativa di
attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine
stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa
comunitaria, perdono comunque efficacia dalla data di
entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna
regione e provincia autonoma e recano l'esplicita
indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato
e del carattere cedevole delle disposizioni in essi
contenute. I predetti atti normativi sono sottoposti al
preventivo esame della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano.».
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 53 del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, recante: «Disposizioni
sulla competenza penale del giudice di pace, a norma
dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468.»:
«Art. 53 (Obbligo di permanenza domiciliare). - 1. La
pena della permanenza domiciliare comporta l'obbligo di
rimanere presso la propria abitazione o in altro luogo di
privata dimora ovvero in un luogo di cura, assistenza o
accoglienza nei giorni di sabato e domenica; il giudice,
avuto riguardo alle esigenze familiari, di lavoro, di
studio o di salute del condannato, puo' disporre che la
pena venga eseguita in giorni diversi della settimana
ovvero, a richiesta del condannato, continuativamente.
2. La durata della permanenza domiciliare non puo'
essere inferiore a sei giorni ne' superiore a
quarantacinque; il condannato non e' considerato in stato
di detenzione.
3. Il giudice puo' altresi' imporre al condannato,
valutati i criteri di cui all'art. 133, comma secondo, del
codice penale, il divieto di accedere a specifici luoghi
nei giorni in cui non e' obbligato alla permanenza
domiciliare, tenuto conto delle esigenze familiari, di
lavoro, di studio o di salute del condannato.
4. Il divieto non puo' avere durata superiore al doppio
della durata massima della pena della permanenza
domiciliare e cessa in ogni caso quando e' stata
interamente scontata la pena della permanenza
domiciliare.».
- Per l'art. 117, quarto comma, della Costituzione, si
veda nelle note all'art. 11.
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 16 aprile
1987, n. 183, recante: «Coordinamento delle politiche
riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti
normativi comunitari.»:
«Art. 5 (Fondo di rotazione). - 1. E' istituito,
nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale
dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione
autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9
della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la
tesoreria centrale dello Stato denominato «Ministero del
tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche comunitarie», nel quale sono versate:
a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla
legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a
decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
di cui al comma 1;
b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita'
europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
c) le somme da individuare annualmente in sede di legge
finanziaria, sulla base delle indicazioni del comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai
sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), nell'ambito delle
autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di legge
aventi le stesse finalita' di quelle previste dalle norme
comunitarie da attuare;
d) le somme annualmente determinate con la legge di
approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati
di cui all'art. 7.
3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente
intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
e dagli organismi di cui all'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla
legge 26 novembre 1975, n. 748.».
Note all'art. 3:
- Per l'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si
veda nelle note all'art. 1.
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 9, della legge 4
febbraio 2005, n. 11, citata nelle note all'art. 1, cosi'
come modificata della presente legge:
«Art. 9 (Contenuti della legge comunitaria). - 1. Il
periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale
all'ordinamento comunitario e' assicurato dalla legge
comunitaria annuale, che reca:
a) disposizioni modificative o abrogative di
disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi
indicati all'art. 1;
b) disposizioni modificative o abrogative di
disposizioni statali vigenti oggetto di procedure di
infrazione avviate dalla Commissione delle Comunita'
europee nei confronti della Repubblica italiana;
c) disposizioni occorrenti per dare attuazione o
assicurare l'applicazione degli atti del Consiglio o della
Commissione delle Comunita' europee di cui alle lettere a)
e c) del comma 2 dell'art. 1, anche mediante il
conferimento al Governo di delega legislativa;
d) disposizioni che autorizzano il Governo ad attuare
in via regolamentare le direttive, sulla base di quanto
previsto dall'art. 11;
e) disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai
trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni
esterne dell'Unione europea;
f) disposizioni che individuano i principi fondamentali
nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome
esercitano la propria competenza normativa per dare
attuazione o assicurare l'applicazione di atti comunitari
nelle materie di cui all'art. 117, terzo comma, della
Costituzione;
g) disposizioni che, nelle materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome,
conferiscono delega al Governo per l'emanazione di decreti
legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle
disposizioni comunitarie recepite dalle regioni e dalle
province autonome;
h) disposizioni emanate nell'esercizio del potere
sostitutivo di cui all'art. 117, quinto comma, della
Costituzione, in conformita' ai principi e nel rispetto dei
limiti di cui all'art. 16, comma 3.
2. Gli oneri relativi a prestazioni e controlli da
eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini
dell'attuazione delle disposizioni comunitarie di cui alla
legge comunitaria per l'anno di riferimento, sono posti a
carico dei soggetti interessati, secondo tariffe
determinate sulla base del costo effettivo del servizio,
ove cio' non risulti in contrasto con la disciplina
comunitaria. Le tariffe di cui al precedente periodo sono
predeterminate e pubbliche.
“2-bis. Le entrate derivanti dalle tariffe
determinate ai sensi del comma 2 sono attribuite, nei
limiti previsti dalla legislazione vigente, alle
amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli
mediante rassegnazione ai sensi del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999,
n. 469”».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre
1999, n. 469, reca: «Regolamento recante norme di
semplificazione del procedimento per il versamento di somme
all'entrata e la riassegnazione alle unita' previsionali di
base per la spesa del bilancio dello Stato, con particolare
riferimento ai finanziamenti dell'Unione europea, ai sensi [ . . . ]
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