Legge dello Stato 04/11/2010 n. 183
(Gazzetta ufficiale 09/11/2010 n. 262)
Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonche´ misure contro il lavoro sommerso edisposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro
Parte di provvedimento in formato grafico
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 novembre 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Romani, Ministro dello sviluppo
economico
Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione
Sacconi, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Calderoli, Ministro per la
semplificazione normativa
Alfano, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Alfano
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 1441-quater):
Disegno di legge risultante dallo stralcio deliberato dall'Aula
in data 5 agosto 2008 degli articoli 23, 24 e 32; degli articoli da
37 a 39; degli articoli da 65 a 67 del disegno di legge n. 1441,
d'iniziativa del Ministro dell'economia e finanze (Tremonti), del
Ministro per lo sviluppo economico (Scajola), del Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione (Brunetta), del Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali (Sacconi) e del
Ministro per la semplificazione normativa (Calderoli).
Assegnato alla XI commissione (Lavoro pubblico e privato), in
sede referente, il 5 agosto 2008 con pareri delle commissioni I, II,
V, IX, X, XII e questioni regionali.
Esaminato dalla XI commissione, in sede referente, il 17, 18, 24
e 30 settembre 2008; il 1° e 2 ottobre 2008.
Esaminato in aula il 10, 14 e 15 ottobre 2008 ed approvato il 28
ottobre 2008.
Senato della Repubblica (atto n. 1167):
Assegnato alle commissioni riunite 1ª (Affari costituzionali) e
11ª (Lavoro, previdenza sociale), in sede referente, il 30 ottobre
2008 con pareri delle commissioni 2ª, 4ª, 5ª, 7ª, 8ª, 10ª, 12ª e
questioni regionali.
Esaminato dalle commissioni riunite 1ª e 11ª, in sede referente,
il 5 e 13 novembre 2008; il 29 gennaio 2009; il 19 e 26 febbraio
2009; il 5 e 11 marzo 2009; il 1°, 22 e 29 aprile 2009; il 6 maggio
2009; il 7, 8, 22 e 30 luglio 2009; il 16 e 30 settembre 2009; il 7,
14, 21 e 29 ottobre 2009; il 18 novembre 2009.
Esaminato in aula il 3 marzo 2009; il 24 e 25 novembre 2009 ed
approvato, con modificazioni, il 26 novembre 2009.
Camera dei deputati (atto n. 1441-quater-B):
Assegnato alla XI commissione (Lavoro pubblico e privato), in
sede referente, il 9 dicembre 2009 con pareri delle commissioni I,
II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV e questioni regionali.
Esaminato dalla XI commissione (Lavoro pubblico e privato), in
sede referente, il 9 e 17 dicembre 2009; il 12, 13, 19, 20 e 21
gennaio 2010.
Esaminato in aula il 25, 26 e 27 gennaio 2010 ed approvato, con
modificazioni, il 28 gennaio 2010.
Senato della Repubblica (atto n. 1167-B):
Assegnato alle commissioni riunite 1ª (Affari costituzionali) e
11ª (Lavoro, previdenza sociale), in sede referente, il 1° febbraio
2010 con pareri delle commissioni 2ª, 5ª, 7ª, 12ª e questioni
regionali.
Esaminato dalle commissioni riunite 1ª e 11ª, in sede referente,
il 2, 16, 17, 18, 23, 24 febbraio 2010; il 2 marzo 2010.
Esaminato in aula il 23 febbraio 2010; il 2 marzo 2010 ed
approvato il 3 marzo 2010.
Il Presidente della Repubblica, a norma dell'art. 74, primo
comma, della Costituzione, con messaggio motivato in data 31 marzo
2010, ha chiesto alle Camere una nuova deliberazione in ordine al
disegno di legge gia' approvato. Il riesame del provvedimento, ai
sensi dell'art. 136, comma secondo, secondo periodo del Regolamento
del Senato e dell'art. 71 del Regolamento della Camera e' iniziato
presso la Camera dei deputati.
Camera dei deputati (atto n. 1441-quater-D):
Assegnato alla XI commissione (Lavoro pubblico e privato), in
sede referente, il 31 marzo 2010.
Esaminato dalla XI commissione (Lavoro pubblico e privato), in
sede referente, il 13, 14, 21 e 27 aprile 2010.
Esaminato in aula il 28 aprile 2010 ed approvato, con
modificazioni, il 29 aprile 2010.
Senato della Repubblica (atto n. 1167-B/bis):
Assegnato alle commissioni riunite 1ª (Affari costituzionali) e
11ª (Lavoro, previdenza sociale), in sede referente, il 3 maggio 2010
con pareri delle commissioni 2ª, 4ª, 5ª, 7ª, 8ª, 10ª, 12ª, 14ª e
questioni regionali.
Esaminato dalle commissioni riunite 1ª e 11ª, in sede referente,
il 4, 6, 12, 13, 18, 19, 20, 26, 31 maggio 2010; l'8, 9 e 15 giugno
2010.
Esaminato in aula il 4 e 6 maggio 2010; il 3 agosto 2010; il 23 e
28 settembre 2010 ed approvato, con modificazioni il 29 settembre
2010.
Camera dei deputati (atto n. 1441-quater-F):
Assegnato alla XI commissione (Lavoro pubblico e privato), in
sede referente, il 30 settembre 2010 con pareri delle commissioni I,
II, IV, V, X e XII.
Esaminato dalla XI commissione (Lavoro pubblico e privato), in
sede referente, il 5, 6, 7, 12 e 14 ottobre 2010.
Esaminato in aula il 18 ottobre 2010 ed approvato il 19 ottobre
2010.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1, comma 3, lettere da a) a f)
della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione
del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e
competitivita' per favorire l'equita' e la crescita
sostenibili, nonche' ulteriori norme in materia di lavoro e
previdenza sociale), e' il seguente:
«3. Il Governo e' delegato ad adottare, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
piu' decreti legislativi, al fine di concedere ai
lavoratori dipendenti che maturano i requisiti per
l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2008
impegnati in particolari lavori o attivita' la possibilita'
di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento
anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la
generalita' dei lavoratori dipendenti, secondo i seguenti
principi e criteri direttivi:
a) previsione di un requisito anagrafico minimo
ridotto di tre anni e, in ogni caso, non inferiore a 57
anni di eta', fermi restando il requisito minimo di
anzianita' contributiva di 35 anni e il regime di
decorrenza del pensionamento secondo le modalita' di cui
all'art. 1, comma 6, lettere c) e d), della legge 23 agosto
2004, n. 243;
b) i lavoratori siano impegnati in mansioni
particolarmente usuranti di cui all'art. 2 del decreto 19
maggio 1999 del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, della sanita' e
per la funzione pubblica; ovvero siano lavoratori
dipendenti notturni come definiti dal decreto legislativo 8
aprile 2003, n. 66, che, fermi restando i criteri di cui
alla successiva lettera c), possano far valere, nell'arco
temporale ivi indicato, una permanenza minima nel periodo
notturno; ovvero siano lavoratori addetti alla cosiddetta
"linea catena" che, all'interno di un processo produttivo
in serie, contraddistinto da un ritmo collegato a
lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione con
mansioni organizzate in sequenze di postazioni, svolgano
attivita' caratterizzate dalla ripetizione costante dello
stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto
finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con
cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o
dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a
lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla
manutenzione, al rifornimento materiali e al controllo di
qualita'; ovvero siano conducenti di veicoli pesanti
adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone;
c) i lavoratori che al momento del pensionamento di
anzianita' si trovano nelle condizioni di cui alla lettera
b) devono avere svolto nelle attivita' di cui alla lettera
medesima:
1) nel periodo transitorio, un periodo minimo di
sette anni negli ultimi dieci anni di attivita' lavorativa;
2) a regime, un periodo pari almeno alla meta'
della vita lavorativa;
d) stabilire la documentazione e gli elementi di
prova in data certa attestanti l'esistenza dei requisiti
soggettivi e oggettivi, anche con riferimento alla
dimensione e all'assetto organizzativo dell'azienda,
richiesti dal presente comma, e disciplinare il relativo
procedimento accertativo, anche attraverso verifica
ispettiva;
e) prevedere sanzioni amministrative in misura non
inferiore a 500 euro e non superiore a 2.000 euro e altre
misure di carattere sanzionatorio nel caso di omissione da
parte del datore di lavoro degli adempimenti relativi agli
obblighi di comunicazione ai competenti uffici
dell'Amministrazione dell'articolazione dell'attivita'
produttiva ovvero dell'organizzazione dell'orario di lavoro
aventi le caratteristiche di cui alla lettera b),
relativamente, rispettivamente, alla cosiddetta "linea
catena" e al lavoro notturno; prevedere, altresi', fermo
restando quanto previsto dall'art. 484 del codice penale e
dalle altre ipotesi di reato previste dall'ordinamento, in
caso di comunicazioni non veritiere, anche relativamente ai
presupposti del conseguimento dei benefici, una sanzione
pari fino al 200 per cento delle somme indebitamente
corrisposte;
f) assicurare, nella specificazione dei criteri per
la concessione dei benefici, la coerenza con il limite
delle risorse finanziarie di un apposito Fondo costituito,
la cui dotazione finanziaria e' di 83 milioni di euro per
il 2009, 200 milioni per il 2010, 312 milioni per il 2011,
350 milioni per il 2012, 383 milioni a decorrere dal
2013.».
- Il testo dell'art. 1, commi 90, 91 e 92, della citata
legge n. 247 del 2007, e' il seguente:
«90. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai
sensi della presente legge, ciascuno dei quali deve essere
corredato della relazione tecnica di cui all'art. 11-ter,
comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, sono deliberati in via preliminare dal
Consiglio dei Ministri, sentiti le organizzazioni sindacali
dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente
rappresentative a livello nazionale, nonche', relativamente
agli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del
comma 6, gli organismi a livello nazionale rappresentativi
del personale militare e delle forze di polizia a
ordinamento civile. Su di essi e' acquisito il parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulle
materie di competenza. Tali schemi sono trasmessi alle
Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per le
conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro
trenta giorni dalla data di assegnazione dei medesimi
schemi. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle
Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del
parere, qualora cio' si renda necessario per la
complessita' della materia o per il numero degli schemi
trasmessi nello stesso periodo all'esame delle Commissioni.
Qualora i termini per l'espressione del parere delle
Commissioni parlamentari scadano nei trenta giorni che
precedono la scadenza del termine per l'esercizio della
delega, o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di
sessanta giorni. Il predetto termine e' invece prorogato di
venti giorni nel caso in cui sia concessa la proroga del
termine per l'espressione del parere. Decorso il termine di
cui al terzo periodo, ovvero quello prorogato ai sensi del
quarto periodo, senza che le Commissioni abbiano espresso i
pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi
possono essere comunque emanati. Entro i trenta giorni
successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non
intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente
formulate con riferimento all'esigenza di garantire il
rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione,
ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari
elementi integrativi di informazione, per i pareri
definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi
entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
91. Disposizioni correttive e integrative dei decreti
legislativi di cui al comma 90 possono essere adottate
entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei
decreti medesimi, nel rispetto dei principi e dei criteri
direttivi previsti dalla presente legge e con le stesse
modalita' di cui al comma 90. Entro diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore delle disposizioni correttive e
integrative, il Governo e' delegato ad adottare i decreti
legislativi recanti le norme eventualmente occorrenti per
il coordinamento dei decreti emanati ai sensi della
presente legge con le altre leggi dello Stato e
l'abrogazione delle norme divenute incompatibili.
92. Le disposizioni di cui alla presente legge, le
quali determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica pari a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008, a
1.520 milioni di euro per l'anno 2009, a 3.048 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e a 1.898 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2012, hanno efficacia solo
successivamente all'entrata in vigore delle disposizioni
relative all'istituzione del Fondo per il finanziamento del
Protocollo del 23 luglio 2007 della presente legge, recate
dalla legge finanziaria per l'anno 2008. Agli oneri di cui
al precedente periodo si provvede a valere sulle risorse di
cui al citato Fondo entro i limiti delle medesime.».
- Il testo dell'art. 17, comma 12, della legge 31
dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica), e' il seguente:
«12. La clausola di salvaguardia di cui al comma 1 deve
essere effettiva e automatica. Essa deve indicare le misure
di riduzione delle spese o di aumenti di entrata, con
esclusione del ricorso ai fondi di riserva, nel caso si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della
copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di apposito
monitoraggio, il Ministro dell'economia e delle finanze
adotta, sentito il Ministro competente, le misure indicate
nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere con
apposita relazione. La relazione espone le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri autorizzati dalle predette leggi.».
Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 1, comma 404, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge
finanziaria 2007), e' il seguente:
«404. Revisione degli assetti organizzativi dei
Ministeri mediante emanazione di regolamenti di
delegificazione.
Al fine di razionalizzare e ottimizzare
l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento
dei Ministeri, con regolamenti da emanare, entro il 30
aprile 2007, ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede:
a) alla riorganizzazione degli uffici di livello
dirigenziale generale e non generale, procedendo alla
riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli
di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di
quelli di livello dirigenziale non generale nonche' alla
eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti,
garantendo comunque nell'ambito delle procedure
sull'autorizzazione alle assunzioni la possibilita' della
immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti
assunti ai sensi dell'art. 28, commi 2, 3 e 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, in misura non inferiore al 10 per cento
degli uffici dirigenziali;
b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi
comuni anche mediante strumenti di innovazione
amministrativa e tecnologica;
c) alla rideterminazione delle strutture periferiche,
prevedendo la loro riduzione e, ove possibile, la
costituzione di uffici regionali o la riorganizzazione
presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove
risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base
dei principi di efficienza ed economicita' a seguito di
valutazione congiunta tra il Ministro competente, il
Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle
finanze, il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le
riforme istitu [ . . . ]
TESTO INTEGRALE DISPONIBILE
PER GLI UTENTI REGISTRATI
Consiglia questa pagina ai tuoi amici