Legge dello Stato 13/12/2010 n. 220
(Gazzetta ufficiale 21/12/2010 n. 297)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2011) (Suppl. Ordinario n.281)
Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2011 - Le disposizioni di cui ai commi da 42 al 46 entrano in vigore il 21/12/2010
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni.
Risultati differenziali. Fondi e tabelle)
1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso
al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo
11, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per
gli anni 2011, 2012 e 2013, sono indicati nell'allegato 1. I livelli
del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni
effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di
ristrutturare passivita` preesistenti con ammortamento a carico dello
Stato.
2. Nell'allegato 2 sono indicati:
a) l'adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo
Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera
c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e
dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni, per l'anno 2011;
b) gli importi complessivamente dovuti dallo Stato per l'anno
2011 in conseguenza di quanto stabilito ai sensi della lettera a).
3. Gli importi complessivi di cui al comma 2 sono ripartiti tra
le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
Nell'allegato 2 sono, inoltre, indicati gli importi che, prima del
riparto, sono attribuiti:
a) alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a
completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato
dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati
anteriormente al 1º gennaio 1989;
b) alla gestione speciale minatori;
c) all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i
lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico.
4. Nell'allegato 2 sono, inoltre, indicati:
a) i maggiori oneri, per gli anni 2009 e 2010, a carico della
gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennita` agli
invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all'articolo 130 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
b) gli importi, utilizzati per il finanziamento dei maggiori
oneri di cui alla lettera a), delle somme risultanti, sulla base del
bilancio consuntivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale
per l'anno 2009, trasferite alla gestione di cui all'articolo 37
della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, in
eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie,
ovvero accantonate presso la medesima gestione, in quanto non
utilizzate per i rispettivi scopi.
5. Una quota, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2012, delle
risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate destinate alla
programmazione regionale, incluse quelle derivanti dalla
rimodulazione disposta ai sensi della Tabella E, e` destinata a
interventi di edilizia sanitaria pubblica. In ogni caso e` fatta
salva la ripartizione dell'85 per cento delle risorse alle regioni
del Mezzogiorno e del restante 15 per cento alle regioni del
centro-nord.
6. L'erogazione delle risorse disponibili previste dall'articolo
25, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive
modificazioni, e` subordinata alla verifica, entro il primo semestre
dell'anno 2011, da parte dei Ministeri delle infrastrutture e dei
trasporti e dell'economia e delle finanze, della previsione, nei
contratti di servizio, di misure di efficientamento e di
razionalizzazione. Le risorse previste dal comma 1 del medesimo
articolo 25 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, e successive modificazioni,
e dal relativo decreto di attuazione del 22 luglio 2009, pari a 425
milioni di euro, sono ripartite, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, previo parere favorevole della
Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito
denominata «Conferenza unificata», quali contributi per il
sostenimento dei costi relativi al materiale rotabile per le regioni
a statuto ordinario. Fermi restando i criteri generali di
ripartizione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui
all'articolo 18, comma 3, del decreto-legge n. 185 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, tale
ripartizione tiene conto, in deroga a quanto previsto dall'articolo
25, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 185 del 2008, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, dei seguenti criteri:
a) programmazione e realizzazione di investimenti con risorse
regionali proprie nel periodo 2009-2011 e nel triennio precedente;
b) aumenti tariffari negli esercizi 2010 e 2011 da cui risulti
l'incremento del rapporto tra ricavi da traffico e corrispettivi;
c) razionalizzazione dei servizi nell'ottica di una piu`
efficiente programmazione, nel periodo di efficacia dei contratti, in
rapporto ai servizi resi nell'anno precedente, con conseguente
incremento del carico medio annuo dei passeggeri trasportati nel
primo periodo di applicazione del contratto;
d) ammontare del cofinanziamento annuo regionale per il
contratto di servizio.
7. I contratti di servizio per le regioni a statuto speciale
devono prevedere criteri di efficientamento e di razionalizzazione e
sono stipulati nei limiti degli stanziamenti di bilancio a carattere
continuativo allo scopo autorizzati. Eventuali risorse aggiuntive
sono utilizzate in favore dei soggetti di cui al comma 6, alinea,
secondo periodo, e sulla base dei criteri previsti nelle lettere a),
b), c) e d) del medesimo comma.
8. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, l'Autorita` per le garanzie nelle comunicazioni avvia
le procedure per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze
radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica
mobili in larga banda con l'utilizzo della banda 790-862 MHz e di
altre risorse eventualmente disponibili, conformemente a quanto
previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al
decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259. In coerenza con la
normativa dell'Unione europea, il Ministro dello sviluppo economico
fissa la data per l'assegnazione delle frequenze della banda 790-862
MHz e delle altre risorse eventualmente disponibili ai servizi di
comunicazione elettronica mobili in larga banda. La liberazione delle
frequenze di cui al primo periodo per la loro destinazione ai servizi
di comunicazione elettronica mobili in larga banda deve comunque
avere luogo entro il 31 dicembre 2012. Il Ministero dello sviluppo
economico puo` sostituire le frequenze gia` assegnate nella banda
790-862 MHz con quelle liberate ai sensi delle disposizioni dei commi
da 9 a 12 o altrimenti disponibili. Il piano nazionale di
ripartizione delle frequenze e il piano nazionale di assegnazione
delle frequenze televisive sono adeguati alle disposizioni del
presente comma.
9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro
trenta gior [ . . . ]
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