Formazione on line per professionisti

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Legge dello Stato 12/11/2011 n. 183

(Gazzetta ufficiale 14/11/2011 n. 265)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012) (Suppl. Ordinario n. 234)

Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2012

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Risultati differenziali

1. Il livello massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 2012
e del ricorso al mercato finanziario nonche' i livelli minimi del
saldo netto da impiegare per gli anni 2013 e 2014, in termini di
competenza, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge
31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2012, 2013 e 2014, sono
indicati nell'allegato n. 1. I livelli del ricorso al mercato si
intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare
prima della scadenza o di ristrutturare passivita' preesistenti con
ammortamento a carico dello Stato.



Art. 2

Gestioni previdenziali

1. Nell'allegato n. 2 sono indicati:
a) l'adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo
Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera
c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e
dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni, per l'anno 2012;
b) gli importi complessivamente dovuti dallo Stato per l'anno
2012 in conseguenza di quanto stabilito ai sensi della lettera a);
c) l'importo dei trasferimenti dovuti dallo Stato per l'anno 2012
ai sensi del comma 4, lettera a).
2. Gli importi complessivi di cui al comma 1 sono ripartiti tra le
gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
Nell'allegato n. 2 sono, inoltre, indicati gli importi che, prima del
riparto, sono attribuiti:
a) alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a
completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato
dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati
anteriormente al 1° gennaio 1989;
b) alla gestione speciale minatori;
c) all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i
lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS).
3. Nell'allegato n. 2 sono, inoltre, indicati:
a) i maggiori oneri, per l'anno 2010, a carico della gestione per
l'erogazione delle pensioni, assegni e indennita' agli invalidi
civili, ciechi e sordomuti di cui all'articolo 130 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
b) gli importi, utilizzati per il finanziamento dei maggiori
oneri di cui alla lettera a), delle somme risultanti, sulla base del
bilancio consuntivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale
per l'anno 2010, trasferite alla gestione di cui all'articolo 37
della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, in
eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie,
ovvero accantonate presso la medesima gestione, in quanto non
utilizzate per i rispettivi scopi.
4. E' istituita presso l'Istituto nazionale di previdenza per i
dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) la «Gestione degli
interventi assistenziali e di sostegno alla gestione previdenziale»,
il cui finanziamento e' assunto dallo Stato. Nell'ambito del bilancio
dell'INPDAP, sono istituite apposite evidenze contabili, relative
alla gestione di cui al primo periodo del presente comma, nonche'
alle gestioni che erogano trattamenti pensionistici e di fine
servizio. Sono a carico della gestione di cui al primo periodo:
a) una quota parte di ciascuna mensilita' di pensione erogata
dall'INPDAP. Tale somma e' annualmente adeguata, con la legge di
stabilita', in base alle variazioni dell'indice nazionale annuo dei
prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato
dall'Istituto centrale di statistica incrementato di un punto
percentuale ed e' ripartita tra le evidenze contabili interessate con
il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni;
b) tutti gli oneri relativi agli altri interventi a carico dello
Stato previsti da specifiche disposizioni di legge.
5. All'articolo 2, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e
successive modificazioni, dopo il terzo periodo, sono inseriti i
seguenti: «Al fine di garantire il pagamento dei trattamenti
pensionistici e' stabilito un apporto dello Stato a favore della
gestione di cui al comma 1. Tale apporto e' erogato su base
trimestrale, subordinatamente alla verifica delle effettive
necessita' finanziarie della citata gestione, riferite al singolo
esercizio finanziario». All'articolo 2, comma 499, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, le parole da: «Per realizzare» fino a: «legge
23 dicembre 1998, n. 448,» sono soppresse.



Art. 3


Riduzioni delle spese rimodulabili dei Ministeri

1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 10,
comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli stanziamenti
relativi alle spese rimodulabili dei Programmi dei Ministeri sono
ridotti in termini di competenza e di cassa degli importi indicati
nell'elenco n. 1 allegato alla presente legge.



Art. 4


Riduzioni delle spese non rimodulabili dei Ministeri

1. Gli stanziamenti relativi alle spese non rimodulabili sono
ridotti in conseguenza delle disposizioni contenute nei successivi
commi.
2. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della
spesa del Ministero degli affari esteri le disposizioni di cui ai
commi da 3 a 6.
3. A decorrere dall'anno 2012, l'autorizzazione di spesa di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, e'
ridotta di euro 1.230.000.
4. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 9
ottobre 2000, n. 288, rifinanziata ai sensi dell'articolo 1, comma
566, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' ridotta di euro
2.000.000 a decorrere dal 2012.
5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, della
legge 3 agosto 1998, n. 299, per il 2012 e' ridotta di euro
12.394.000.
6. Ai medesimi fini di cui al comma 2, si applicano altresi',
limitatamente all'anno 2012, senza successivi recuperi, le seguenti
misure temporanee e straordinarie in materia di trattamento economico
del personale all'estero di cui alla parte terza del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18:
a) con riferimento alle residenze di servizio, il canone dovuto ai
sensi del comma secondo dell'articolo 177 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, dai funzionari che
occupano posti di Ministro e Ministro Consigliere con funzioni
vicarie presso le rappresentanze diplomatiche, nonche' dai titolari
dei Consolati generali di prima classe e dai funzionari di cui
all'articolo 12, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2007, n. 258, e'
aumentato dal 15 al 20 per cento dell'indennita' personale;
b) l'indennita' di sistemazione prevista dall'articolo 175 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967,
nonche' dall'articolo 661 del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 29
del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62, e' corrisposta, per
i casi di trasferimento del personale da sede estera ad altra sede
estera, nella misura del 15 per cento rispetto all'importo attuale;
inoltre la stessa indennita' e' ridotta del 50 per cento anziche' del
40 per cento limitatamente a coloro che fruiscono di residenze di
servizio ai sensi dell'articolo 177 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 18 del 1967;
c) l'indennita' di richiamo dal servizio all'estero prevista
dall'articolo 176 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18
del 1967 e' corrisposta nella misura del 20 per cento rispetto
all'importo attuale;
d) con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro quindici
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si
provvede alla rideterminazione delle risorse relative agli articoli
171 e 171-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del
1967, e successive modificazioni, nonche' all'articolo 658 del testo
unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e
successive modificazioni, anche in deroga a quanto previsto dalle
predette disposizioni, assicurando comunque la copertura dei
posti-funzione all'estero di assoluta priorita', per un risparmio
complessivo pari a 27.313.157 euro. Conseguentemente,
l'autorizzazione di spesa per l'attuazione degli articoli sopradetti
e' ridotta di un ammontare pari a 27.313.157 euro;
e) per l'anno 2012, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1, comma 11, della legge 31 marzo 2005, n. 56, e' sospesa, mentre, a
decorrere dall'anno 2013, la medesima autorizzazione e' ridotta ogni
anno di 7,5 milioni di euro;
f) in attesa di un'organica revisione tramite regolamento ai sensi
dell'articolo 31 della legge 23 aprile 2003, n. 109, della disciplina
della materia del trasporto degli effetti del personale trasferito,
al settimo comma dell'articolo 199 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 18 del 1967, le parole: «le spedizioni possono essere
effettuate» sono sostituite dalle seguenti: «la spedizione puo'
essere effettuata»; inoltre, al comma 5 dell'articolo 666 del citato
testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, le parole:
«le spedizioni stesse possono essere effettuate» sono sostituite
dalle seguenti: «la spedizione puo' essere effettuata»; infine, il
secondo periodo del citato settimo comma dell'articolo 199 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 e' soppresso.
7. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della
spesa del Ministero dell'interno le disposizioni di cui ai commi da 8
a 26.
8. Gli stanziamenti iniziali per l'anno 2012 delle spese di vitto
per il personale dell'Arma dei Carabinieri impiegato in servizio di
ordine pubblico fuori sede e per il personale della Guardia di
finanza impiegato per servizio di ordine pubblico, di cui allo stato
di previsione della spesa del Ministero dell'interno, capitoli 2551 e
2552, sono ridotti di un milione di euro per ciascun capitolo.
9. All'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005,
n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n.
43, le parole: «a decorrere dall'anno 2005» sono sostituite dalle
seguenti: «per gli anni dal 2005 al 2011» e sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «e a decorrere dal 2012 la somma di un milione di
euro».
10. La spesa per la retribuzione del personale vol [ . . . ]

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