Legge dello Stato 05/12/2011 n. 217
(Gazzetta ufficiale 02/01/2012 n. 1)
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2010
Entrata in vigore del provvedimento: 17/01/2012
Capo I Disposizioni generali
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di
disposizioni comunitarie
1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme
comunitarie nell'ordinamento nazionale il Governo, fatte salve le
norme penali vigenti, e' delegato ad adottare, entro due anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti
sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi
contenuti in direttive comunitarie attuate in via regolamentare o
amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, o in
regolamenti comunitari pubblicati alla data di entrata in vigore
della presente legge, per i quali non sono gia' previste sanzioni
penali o amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 e' esercitata con decreti
legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o
del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia,
di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti
legislativi si informano ai principi e criteri direttivi di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 4 giugno 2010, n.
96.
3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo
sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
per l'espressione del parere da parte dei competenti organi
parlamentari con le modalita' e nei termini previsti dai commi 3 e 8
dell'articolo 1 della legge 4 giugno 2010, n. 96.
Capo I Disposizioni generali
Art. 2
Oneri relativi a prestazioni e controlli
1. In relazione agli oneri per prestazioni e controlli, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 2-bis,
della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e successive modificazioni.
Capo I Disposizioni generali
Art. 3
Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate
dalle direttive comunitarie
1. Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica, con le modalita' e secondo i
principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15
marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro ventiquattro
mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti
legislativi adottati ai sensi della presente legge, testi unici o
codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle
deleghe conferite dalla presente legge per il recepimento di
direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le altre
norme legislative vigenti nelle stesse materie. Qualora i testi unici
o i codici di settore riguardino i principi fondamentali nelle
materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione o in
altre materie di interesse delle regioni, i relativi schemi di
decreto legislativo sono sottoposti al parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, nonche' al parere della Commissione
parlamentare per le questioni regionali.
2. I testi unici e i codici di settore di cui al comma 1 riguardano
materie o settori omogenei. Le disposizioni contenute nei testi unici
o nei codici di settore non possono essere abrogate, derogate,
sospese o comunque modificate, se non in modo esplicito mediante
l'indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare,
sospendere o modificare.
Capo I Disposizioni generali [ . . . ]
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