Norme Correlate
Ministero della Giustizia - Regolamento recante la determinazione dei parametri per oneri e contribuzioni dovuti alle Casse professionali e agli Archivi a norma dell'articolo 9, comma 2, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27
Ministero dell’Economia e delle Finanze - Regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 91-bis, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e integrato dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Regolamento di attuazione dell'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, cosi' come modificato dall'art. 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62 (Rating legalità per le imprese)
Ministero della Giustizia - Durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate. Interpretazione dell'art 9, comma 6, del d.l. 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla l. 24 marzo 2012 n. 27
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, concernente disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
Disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività (Decreto Liberalizzazioni)
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Legge dello Stato 24/03/2012 n. 27
(Gazzetta ufficiale 24/03/2012 n. 71)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività(Decreto-legge liberalizzazioni)
Entrata in vigore del provvedimento: 25/03/2012
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitivita', e' convertito in legge con le modificazioni riportate
in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 marzo 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Passera, Ministro dello sviluppo
economico e Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Severino
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 3110):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Monti), dal
Ministro per lo sviluppo economico (Passera) e dal Ministro delle
infrastrutture e trasporti (Passera) il 24 gennaio 2012.
Assegnato alla 10ª Commissione (Industria), in sede referente, il
26 gennaio 2012 con pareri delle Commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª,
7ª, 8ª, 9ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª e Questioni regionali.
Esaminato dalla 1ª Commissione (Affari costituzionali), in sede
consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il 31
gennaio ed il 1° febbraio 2012.
Esaminato dalla 10ª Commissione, in sede referente, il 31
gennaio; 1, 2, 3,7, 8, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 27 e 28
febbraio 2012.
Esaminato in Aula il 21, 29 febbraio; 1° marzo 2012 ed approvato
l'8 marzo 2012.
Camera dei deputati (atto n. 5025):
Assegnato alle Commissioni VI (Finanze) e X (Industria) riunite,
in sede referente, il 5 marzo 2012 con pareri del Comitato per la
legislazione e delle Commissioni I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX,
XI, XII, XIII, XIV e Questioni regionali.
Esaminato dalle Commissioni riunite, in sede referente, il 7,
8,13,14,15 e il 16 marzo 2012.
Esaminato in Aula il 13,19 20 e 21 marzo 2012 ed approvato il 22
marzo 2012.
Avvertenza:
La presente legge di conversione del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, pubblicato nel S.O. n. 18/L
alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 19 del 24
gennaio 2012, e' pubblicata, per motivi di massima urgenza,
senza note, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del regolamento
di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
Nella Gazzetta Ufficiale del 3 aprile 2012 si
procedera' alla ripubblicazione del testo della presente
legge coordinata con il decreto-legge sopra citato,
corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 10, comma
3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 24 GENNAIO 2012, N. 1
All'articolo 1:
al comma 1, alinea, dopo la parola: «convertito» sono inserite le
seguenti: «, con modificazioni,»;
al comma 3, al primo periodo, dopo la parola: «convertito» sono
inserite le seguenti: «, con modificazioni,»;
al comma 4, al primo periodo, le parole: «Le Regioni, le
Provincie ed i Comuni» sono sostituite dalle seguenti: «I Comuni, le
Province, le Citta' metropolitane e le Regioni» e, al secondo
periodo, dopo la parola: «convertito» sono inserite le seguenti: «,
con modificazioni,»;
dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. All'articolo 3, comma 1, alinea, del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, le parole: "entro un anno dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"
sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre 2012".
4-ter. All'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, le parole: "entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite
dalle seguenti: "entro il 30 settembre 2012"»;
al comma 5, le parole: «Sono esclusi dall'ambito di applicazione
del presente articolo i servizi di trasporto di persone e cose su
autoveicoli non di linea» sono sostituite dalle seguenti: «Sono
esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i servizi
di trasporto pubblico di persone e cose non di linea».
L'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Tribunale delle imprese). - 1. Al decreto legislativo 27
giugno 2003, n. 168, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "(Istituzione delle
sezioni specializzate in materia di impresa)";
2) al comma 1, le parole: "proprieta' industriale ed
intellettuale" sono sostituite dalla seguente: "impresa";
3) e' aggiunto il seguente comma:
"1-bis. Sono altresi' istituite sezioni specializzate in materia di
impresa presso i tribunali e le corti d'appello aventi sede nel
capoluogo di ogni regione, ove non esistenti nelle citta' di cui al
comma 1. Per il territorio compreso nella regione Valle
d'Aosta/Valle' d'Aoste sono competenti le sezioni specializzate
presso il tribunale e la corte d'appello di Torino. E' altresi'
istituita la sezione specializzata in materia di impresa presso il
tribunale e la corte d'appello di Brescia. L'istituzione delle
sezioni specializzate non comporta incrementi di dotazioni
organiche";
b) all'articolo 2, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. I giudici che compongono le sezioni specializzate sono scelti
tra i magistrati dotati di specifiche competenze";
c) all'articolo 2, comma 2, le parole: "proprieta' industriale ed
intellettuale" sono sostituite dalla seguente: "impresa";
d) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
"Art. 3 (Competenza per materia delle sezioni specializzate). - 1.
Le sezioni specializzate sono competenti in materia di:
a) controversie di cui all'articolo 134 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni;
b) controversie in materia di diritto d'autore;
c) controversie di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 10
ottobre 1990, n. 287;
d) controversie relative alla violazione della normativa
antitrust dell'Unione europea.
2. Le sezioni specializzate sono altresi' competenti, relativamente
alle societa' di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, e titolo
VI, del codice civile, alle societa' di cui al regolamento (CE) n.
2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, e di cui al regolamento
(CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, nonche' alle
stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa'
costituite all'estero, ovvero alle societa' che rispetto alle stesse
esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento, per le
cause e i procedimenti:
a) relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti
l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di
un rapporto societario, le azioni di responsabilita' da chiunque
promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di
controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente
preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonche'
contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni
derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei
confronti della societa' che ha conferito l'incarico e nei confronti
dei terzi danneggiati, le opposizioni di cui agli articoli 2445,
terzo comma, 2482, secondo comma, 2447-quater, secondo comma,
2487-ter, secondo comma, 2503, secondo comma, 2503-bis, primo comma,
e 2506-ter del codice civile;
b) relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad
ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i
diritti inerenti;
c) in materia di patti parasociali, anche diversi da quelli
regolati dall'articolo 2341-bis del codice civile;
d) aventi ad oggetto azioni di responsabilita' promosse dai
creditori delle societa' controllate contro le societa' che le
controllano;
e) relativi a rapporti di cui all'articolo 2359, primo comma,
numero 3), all'articolo 2497-septies e all'articolo 2545-septies del
codice civile;
f) relativi a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o
forniture di rilevanza comunitaria dei quali sia parte una delle
societa' di cui al presente comma, ovvero quando una delle stesse
partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti
siano stati affidati, ove comunque sussista la giurisdizione del
giudice ordinario.
3. Le sezioni specializzate sono altresi' competenti per le cause e
i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di
cui ai commi 1 e 2";
e) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
"Art. 4 (Competenza territoriale delle sezioni). - 1. Le
controversie di cui all'articolo 3 che, secondo gli ordinari criteri
di ripartizione della competenza territoriale e nel rispetto delle
normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate
dagli uffici giudiziari compresi nel territorio della regione sono
assegnate alla sezione specializzata avente sede nel capoluogo di
regione individuato ai sensi dell'articolo 1. Alle sezioni
specializzate istituite presso i tribunali e le corti d'appello non
aventi sede nei capoluoghi di regione sono assegnate le controversie
che dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nei
rispettivi distretti di corte d'appello".
2. All'articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287,
le parole: "alla corte d'appello competente per territorio" sono
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