Legge regionale 10/08/1985 n. 37
(Gazzetta regionale 17/08/1985 n. 35)
Regione Sicilia - Nuove norme in materia di controllo dell' attività urbanistico -edilizia, riordino urbanistico e sanatoria delle opere
Regione Siciliana
L'Assemblea Regionale ha approvato
Il Presidente regionale promulga
Capo I
Controllo dell' attività urbanistico - edilizia
ARTICOLO 1
Applicazione della legge 28 febbraio 1985, n. 47
La legge 28 febbraio 1985, n. 47 recante "Norme in
materia di controllo dell' attività urbanistico - edilizia,
sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusivE" e
successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione degli
articoli 3, 5, 23, 24, 25, 29 e 50, si applica nella Regione
siciliana con le sostituzioni, modifiche ed integrazioni
di cui alla presente legge.
Nei casi in cui la predetta legge fa riferimento al Presidente
della Giunta regionale, a tale organo deve intendersi
sostituito l' Assessore regionale per il territorio
e l' ambiente e al Provveditore alle opere pubbliche
deve intendersi sostituito l' Assessore regionale per i
lavori pubblici.
ARTICOLO 2
Vigilanza sull' attività urbanistico - edilizia
L' art. 4 è modificato come segue:
"Il sindaco esercita la vigilanza sull' attività urbanistico -
edilizia nel territorio comunale per assicurarne
la rispondenza alle norme di legge e di regolamento,
alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle
modalità esecutive fissate nella concessione o nell' autorizzazione.
Il sindaco, quando accerti l' inizio di opere eseguite
senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali
o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate,
a vincolo di inedificabilità , o destinate ad opere e spazi
pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale
pubblica di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive
modificazioni ed integrazioni, provvede alla demolizione
e al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora
si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui al
regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, o appartenenti
ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766,
nonchè delle aree di cui alle leggi 1º giugno 1939,
n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497 e successive modificazioni
ed integrazioni, il sindaco provvede alla demolizione
ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa
comunicazione alle amministrazioni competenti le quali
possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione,
anche di propria iniziativa.
Ferma rimanendo l' ipotesi prevista dal precedente
comma, qualora sia constatata l' inosservanza di norme
prescrizioni di strumenti urbanistici, programmi
di attuazione, modalità esecutive della concessione e,
più in generale, di qualsiasi altra prescrizione gravante
sul costruttore, il sindaco ordina l' immediata sospensione
dei lavori [ . . . ]
TESTO INTEGRALE DISPONIBILE
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