Legge regionale 15/05/1986 n. 26
(Gazzetta regionale 17/05/1986 n. 25)
Regione Sicilia - Norme integrative della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, relativa a "Nuove norme in materia di controllo della attività urbanistico - edilizia, riordino urbanistico e sanatoria delle opere abusive"
ARTICOLO 1
Il termine per la presentazione della domanda di
concessione o autorizzazione in sanatoria già fissato
al 30 novembre 1985 dall' art. 35 della legge 28 febbraio
1985, n. 47 e successive modificazioni così come
sostituito dall' art. 26 della legge regionale 10 agosto
1985, n. 37, deve intendersi prorogato in conformità
delle disposizioni previste dalla legislazione statale
in materia.
Restano pertanto valide a tutti gli effetti di legge
le domande di sanatoria presentate dopo il 30 novembre
1985.
ARTICOLO 2
Le concessioni o autorizzazioni in sanatoria rilasciate
prima della entrata in vigore della legge regionale
10 agosto 1985, n. 37, in esecuzione delle leggi
regionali 29 febbraio 1980, n. 7, 18 aprile 1981, n. 70 e
21 agosto 1984, n. 65, restano valide e sono equiparate
a tutti gli effetti alle concessioni edilizie rilasciate a
norma dell' art. 36 della legge regionale 27 dicembre
1978, n. 71.
ARTICOLO 3
Il secondo comma dell' art. 31 della legge 28 febbraio
1985, n. 47 è così sostituito:
<< Ai fini delle disposizioni del comma precedente
si intendono ultimati gli edifici nei quali sia stata eseguita
la struttura portante sia essa del tipo intelaiato
in cemento armato o in acciaio, o con pannelli portanti
o in muratura e sia completata la copertura.
Qualora lo stato di consistenza degli immobili di
cui al precedente comma non consenta la determinazione
della superficie ai sensi dell' art. 51, si assume
come riferimento il progetto dell' edificio >>.
ARTICOLO 4
Dopo il secondo comma dell' art. 27 della legge
regionale 10 agosto 1985, n. 37, è aggiunto il seguente
comma:
<< Per le opere abusive realizzate prima del 2 settembre
1967 non è dovuto alcun onere di urbanizzazione
o di costruzione >>.
ARTICOLO 5
Al primo comma dell' art. 5 della legge regionale
10 agosto 1985, n. 37, dopo le parole << al servizio di
edifici già esistenti >>, sono aggiunte le seguenti: << per
l' impianto di prefabbricati ad una sola elevazione
non adibiti ad uso abitativo >>.
ARTICOLO 6
I frabbricati abusivamente realizzati su suoli trazzerali
potranno ottenere la sanatoria qualora gli occupatori
in via preliminare avranno ottenuto la legittimazione
del possesso dei terreni su cui insistono i
manufatti.
La legittimazione avverrà con le modalità previste
agli articoli 21 e 24 delle norme regolamentari contenute
nei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e
16 luglio 1936, n. 1706.
L' Assessore regionale per l' agricoltura e le foreste
è autorizzato ad assentire la legittimazione dei terreni
trazzerali in favore dei possessori catastali degli
stessi suoli che non risultano in catasto come sede
viaria.
Il rilascio della concessione in sanatoria resta successivamente
subordinato ai nulla osta degli enti interessati
per i vincoli eventualmente gravanti.
ARTICOLO 7
La certificazione redatta da un tecnico abilitato
all' esercizio della professione, attestante l' idoneità statica
delle opere eseguite, con le eventuali prescrizioni
di adeguamento, prevista alla lett. b, del terzo comma
dell' art. 26 della legge regionale 10 agosto 1985,
n. 37, può essere allegata anche per le opere di volume
inferiore a 450 metri cubi. In tal caso essa sostituisce
qualsiasi controllo, parere o approvazione di ordine
statico di uffici statali o regionali.
Per le opere che costituiscono corpi aggiunti in
edifici preesistenti, l' attestazione di idoneità statica
di cui al comma precedente è sostituita dalla dichiarazione
di mancanza di pregiudizio determinato dalla
nuova costruzione alla struttura preesistente; essa
sostituisce qualsiasi controllo o parere o approvazione
tecnica di uffici statali o regionali, a condizione:
a) che l' ambpliamento riguardi locali non abitabili
di volume inferiore al 10 per cento del volume
preesistente;
b) che l' ampliamento riguardi locali abitabili di
volume inferiore a 30 metri cubi e comunque inferiore
al 5 per cento del volume preesistente.
ARTICOLO 8
Nel quarto comma dell' art. 23 della legge regionale
10 agosto 1985, n. 37, sono soppresse le parole: << Decorso
tale termine l' istanza si intende non accolta >>.
ARTICOLO 9
Dopo il nono comma dell' art. 23 della legge regionale
10 agosto 1985, n. 37 è aggiunto il seguente:
<< Il giudizio e le determinazioni di cui ai precedenti
due commi, non sono richiesti nel caso di lavori
in edifici esistenti non abusivamente costruiti, limitati
a ristrutturazione, modifiche ed ampliamenti di volume
non superiore al 10 per cento di quello preesistente >>.
ARTICOLO 10
Le opere eseguite in costruzioni non abusive che
ricadano in zone vincolate da leggi statali o regionali
di cui al decimo comma dell' art. 23 della legge regionale
10 agosto 1985, n. 37, comprese quelle in zone
inedificabili o pregiudizievoli per la tutela nonchè le
opere eseguite in costruzioni non abusive insistenti
nella fascia dichiarata inedificabile ai sensi dell' art. 15,
lett. a, della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78,
possono ottenere la concessione o autorizzazione in
sanatoria con il solo adempimento di eventuali prescrizioni
degli enti preposti alla tutela del vincolo,
quando i lavori eseguiti consistono in ristrutturazioni
e modifiche. La predetta procedura si applica anche
nel caso che le ristrutturazioni e modifiche hanno
comportato aumento di volume non superiore al 10
per cento di quello preesistente, con esclusione per le
zone di interesse archeologico e per gli edifici di interesse
storico, artistico o architettonico.
ARTICOLO 11
Nei comuni dichiarati da trasferire e/ o da consolidare
con provvedimenti del Ministero dei lavori pubblici,
l' Assessore regionale per i lavori pubblici predispone,
entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente
legge, un programma di opere di consolidamento.
Gli interventi di cui al comma precedente sono
finanziati, con carattere di priorità , mediante utilizzo
dei fondi di cui al cap. 70315 del bilancio della
Regione per l' esercizio in corso.
Fermi restando i termini previsti dal primo comma
dell' art. 26 della legge regionale 10 agosto 1985,
n. 37, l' esame delle richieste di concessione o di autorizzazione
in sanatoria per le opere eseguite nei comuni
di cui al primo comma rimane sospeso fino a
quando non verranno realizzati gli interventi previsti
dal presente articolo.
ARTICOLO 12
Dopo il decimo comma dell' art. 23 della legge regionale
10 agosto 1985, n. 37, è aggiunto il seguente
comma:
<< Qualora le costruzioni di cui al comma precedente
siano già ricomprese in piani particolareggati
di recupero approvati e siano compatibili con i piani
stessi e sui piani particolareggiati si siano espressi gli
enti preposti alla tutela dei vincoli, le concessioni o le
autorizzazioni in sanatoria sono rilasciate senza ulteriori
richieste di nulla - osta degli enti che hanno rilasciato
autorizzazioni in sede di approvazione dei
piani >>.
ARTICOLO 13
All' art. 26, comma dodicesimo, della legge regionale
10 agosto 1985, n. 37, sono soppresse le parole
<< previ i necessari accertamenti >>.
ARTICOLO 14
L' art. 30 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37,
è così sostituito:
<< Per l' esame istruttorio delle domande di autorizzazione
o concessione in sanatoria, nonchè per ogni
altro adempimento ptrevisto dalla presente legge, l' Assessore
regionale per il territorio e l' ambiente autorizza
i comuni ad assumere personale tecnico mediante
contratto a termine di durata non superiore ad
un biennio non rinnovabile in rapporto al numero
delle domande di autorizzazione o concessione in sanatoria
presentate.
Al personale di cui al precedente comma, che è
tenuto ad osservare gli obblighi di servizio del personale
di ruolo, è attribuito il trattamento economico
pari a quello iniziale della corrispondente qualifica
funzionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica
25 giugno 1983, n. 347.
Le spese derivanti dai contratti previsti dal presente
articolo sono a carico dell' Assessorato regionale
del territorio e dell' ambiente, che provvede con i fondi
del cap. 45007 del bilancio della Regione per
l' esercizio 1986 >>.
ARTICOLO 15
L' art. 31 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37,
è così sostituito:
<< Al fine di consentire con rapidità agli uffici del
genio civile dell' Isola l' esecuzione degli accertamenti
di propria competenza, il Presidente della Regione è
autorizzato ad assumere personale tecnico mediante
contratto a termine di durata non superiore ad un
biennio e non rinnovabile.
L' Assessore regionale per il territorio e l' ambiente,
di concerto con l' Assessore regionale per i lavori
pubblici, determina con proprio provvedimento le unità
e le qualifiche del personale necessario, nonchè la
distribuzione nei vari uffici.
Al personale di cui al primo comma, che è tenuto
ad osservare gli obblighi di servizio del personale
di ruolo, è attribuito il trattamento economico corrispondente
a quello iniziale della qualifica di dirigente
tecnico o assistente tecnico di cui alla legge regionale
29 ottobre 1985, n. 41.
Le spese derivanti dai contratti previsti dal presente
articolo sono a carico della Presidenza della
Regione che provvede con i fondi del cap. 10686
del bilancio della Regione per l' esercizio 1986 >>.
ARTICOLO 16
Le costruzioni e le altre opere ultimate entro il 1º ottobre
1983 che ricadono in zona di rispetto cimiteriale
possono conseguire la concessione o l' autorizzazione
in sanatoria se realizzate fuori dal limite dei 50 metri
o, a prescindere da detta distanza, se realizzate al di
là degli attraversamenti stradali provinciali e comunali.
ARTICOLO 17
Al primo comma dell' art. 40 della legge regionale 28 febbraio
1985, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni le
parole << si applicano le sanzioni di cui al capo I >>,
sono sostituite dalle seguenti: << si applicano le sanzioni
amministrative previste dalla normativa vigente
al momento in cui le opere abusive sono state realizzate >>.
ARTICOLO 18
Al primo comma dell' art. 36 della legge regionale
10 agosto 1985, n. 37, dopo le parole << Gli insediamenti
produttivi esistenti >>, sono aggiunte le seguenti:
<< incluse le industrie alberghiere >>.
ARTICOLO 19
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore
il giorno stesso della sua pubblicazione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 15 maggio 1986.
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