Legge regionale 05/09/1991 n. 22
(Gazzetta regionale 10/09/1991 n. 39)
Provincia autonoma di Trento - Ordinamento urbanistico e tutela del territorio
TITOLO I
Disposizioni generali
ARTICOLO 1
Oggetto della legge
1. L' assetto e lo sviluppo urbanistico del territorio
della provincia di Trento nonchè la tutela
del paesaggio e degli insediamenti storici sono disciplinati
dalla presente legge per il raggiungimento
dei seguenti obiettivi:
a) il perseguimento del migliore assetto urbanistico
ed edilizio dei centri abitati;
b) la tutela e la valorizzazione delle componenti
ambientali, culturali, storiche, tradizionali,
economiche e sociali del territorio;
c) l' equilibrato sviluppo della comunità trentina
attraverso l' organizzazione razionale del territorio
ed il controllo degli insediamenti.
2. Le funzioni regolate dalla presente legge
concernono la disciplina dell' uso del territorio,
comprensiva di tutti gli aspetti conoscitivi, normativi
e gestionali riguardanti le operazioni di salvaguardia
e di trasformazione del suolo nonchè
la protezione dell' ambiente, degli insediamenti
storici e la tutela del paesaggio intese nelle loro
componenti estetico - formali, culturali ed ambientali.
ARTICOLO 2
Soggetti della pianificazione e dorgani tecnici
1. I soggetti titolari e responsabili della pianificazione
del territorio sono la Provincia, i comprensori
ed i comuni secondo quanto previsto dai
seguenti articoli.
2. Nell' esercizio delle competenze disciplinate
dalla presente legge la Provincia e comuni si
avvalgono della commissione urbanistica provinciale,
della commissione provinciale per la tutela
paesaggistico - ambientale, delle commissioni comprensoriali
per la tutela paesaggistico - ambientale
e delle commissioni edilizie comunali.
3. Le autorità che per legge sono tenute a
richiedere il parere di una delle commissioni predette
possono discostarsene con atto in cui siano
motivate le ragioni di dissenso dal parere espreso.
ARTICOLO 3
Compiti della Giunta provinciale
1. La vigilanza, il coordinamento e la promozione
dell' attività urbanistica, nonchè la tutela
del paesaggio e degli insediamenti storici, per il
conseguimento delle finalità previste dall' articolo
1 spettano alla Giunta provinciale, nel quadro
della programmazione nazionale e in coerenza
con il programma di sviluppo provinciale.
2. La Giunta provinciale cura in particolare
la predisposizione e l' aggiornamento del piano urbanistico
provinciale, quale strumento primario
per il governo del territorio ed esercita i poteri
previsti dalla presente legge non riservati ad altri
organi o amministrazioni.
3. Nel qaudro della formazione permanente
del personale prevista dalla legge provinciale 29
aprile 1983, n. 12, la Giunta provinciale promuove
in particolare iniziative per l' aggiornamento
teorico - pratico in materia di pianificazione territoriale
e di tutela pesaggistico - ambientale e degli
insediamenti storici. A tali iniziative possono partecipare,
secondo le modalità di volta in volta stabilite,
oltre ai componenti le commissioni previste
dalla presente legge e agli amministratori pubblici
comunali e comprensoriali, anche liberi professionisti
incaricati di collaborare con l' amministrazione
pubblica nei settori predetti.
4. La Provincia assicura la collaborazione ai
comuni e ai comprensori nella formazione degli
strumenti di pianificazione urbanistica, mediante
il supporto tecnico ed il sostegno finanziario.
ARTICOLO 4
Compiti dei comuni
1. I comuni hanno la gestione del proprio territorio,
provvedono alla formazione degli strumenti
urbanistici comunali, esercitano la vigilanza
sull' attività edilizia e adottano gli altri provvedimenti
di loro competenza.
ARTICOLO 5
compiti dei comprensori
1. I comprensori concorrono alla definizione
dei piani regolatori generali di competenza dei comuni
predisponendo un piano di coordinamento
a scala comprensoriale, secondo le indicazioni di
cui all' articolo 16.
ARTICOLO 6
Commissione urbanistica provinciale
1. La commissione urbanistica provinciale
( CUP) fornisce alla Giunta provinciale la consulenza
tecnico - giuridica sulle questioni di interesse
urbanistico, secondo le competenze determinate
dalla presente legge.
2. In particolare spetta alla CUP:
a) esprimere parere sui piani urbanistici e sui loro
aggiornamenti;
b) proporre soluzioni urbanistiche ritenute opportune
per l' insorgere di nuove esigenze e di
nuovi problemi, o comunque segnalare iniziative
che incidano sull' attuazione dei piani e
sull' assetto del territorio.
ARTICOLO 7
Ordinamento della CUP
1. La CUP è composta da:
a) l' assessore provinciale cui è affidata la materia
dell' urbanistica, che la presiede;
b) il dirigente generale del dipartimento cui è affidata
la materia dell' urbanistica con funzioni
di vicepresidente;
c) il dirigente generale del dipartimento cui sono
affidate le materie della viabilità e dei lavori
pubblici;
d) il dirigente generale del dipartimento cui è afifidata
la materia dell' agricoltura;
e) il dirigente del servizio urbanistica e tutela del
paesaggio;
f) il dirigente del servizio protezione ambiente;
g) il dirigente del servizio foreste, caccia e pesca;
h) il dirigente del servizio turismo e attività sportive;
i) il dirigente del servizio beni culturali;
l) il dirigente del servizio geologico;
m) un medico in servizio presso la Provincia, o
un medico iscritto nei ruoli nominativi provinciali
del personale del servizio sanitario provinciale;
n) tre esperti del servizio urbanistica e tutela del
paesaggio;
o) cinque esperti in materie attinenti la pianificazione
territoriale e degli insediamenti storici
e la tutela pesaggistico - ambientale, scelti preferibilmente
tra i non appartenenti all' amministrazione;
p) un ingegnere e un architetto liberi professionistici
scelti da due terne proposte dai rispettivi
ordini;
q) un esperto in materia giuridico - amministrativa.
2. La CUP esercita funzioni di consulenza
tecnica secondo le richieste formulate dalla Giunta
provinciale ed assolve ai compiti di cui all' articolo
6, comma 2, lettera b) indipendentemente
dalle specifiche attribuzioni previste dal presente
articolo.
3. Il residente, ove lo ritenga opportuno,
può di volta in volta invitare a partecipare alle
riunioni, senza diritto di voto, tecnici ed esperti
o rappresentanti degli enti ed associazioni particolarmente
interessati.
4. Le funzioni di relatore possono essere affidate
dal presidente, oltre che ai componenti la
CUP, anche a dipendenti provinciali esperti che,
in tal caso, partecipano alle riunioni senza diritto
di voto.
5. Per il proprio funzionamento, la CUP osserva
le disposizioni emanate dalla Giunta provinciale
e, per quanto non previsto, provvede secondo
proprie determinazioni.
6. La nomina dei componenti la CUP è conferita
dalla Giunta provinciale. Essi rimangono in
carica per la durata della legislatura e possono
essere riconfermati ad eccezione dei componenti
di cui alla lettera p) del comma 1, per i quali è
esclusa la riconferma.
7. Qualora le designazioni dei componenti di
cui alla lettera p) del comma 1 non pervenissero
entro trenta giorni dalla richiesta, la CUP viene
egualmente nominata dalla Giunta, prescindendo
dai membri dei quali manchi la designazione.
8. Per i componenti di cui alle lettere e), f),
g), h), i), l) e m) del comma 1 sono nominati dei
supplenti, che intervengono alle riunioni in caso
di assenza o impedimento degli effettivi.
9. Le riunioni della CUP sono valide con la
presenza della maggioranza dei componenti. Le
deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti.
In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
10. Le funzioni di segretario sono esercitate
da un dipendente del servizio urbanistica e tutela
del paesaggio.
11. Ai componenti la CUP sono corrisposti i
compensi stabiliti dalla normativa provinciale vigente
in materia.
ARTICOLO 8
Commissione provinciale per la tutela
paesaggistico - ambientale
1. La commissione provinciale per la tutela
paesaggistico - ambientale( CTP) esercita le competenze
attribuitele dalla presente legge e fornisce
alla Giunta provinciale la consulenza tecnica sulle
questioni di interesse paesaggistico - ambientale.
2. Spetta in particolare alla CTP:
a) adottare i provvedimenti ed esprimere i pareri
previsti dalle presenti norme;
b) segnalare iniziative di enti pubblici o di privati
o comunque situazioni che possono recare pregiudizio
all' assetto paesaggistico - ambientale
del territorio;
c) proporre alla Giunta provinciale misure di tutela
o iniziative di valorizzazione paesaggistico -
amboentale del territorio.
ARTICOLO 9
Ordinamento della CTP
1. Per il rilascio delle autorizzazioni di cui
all' articolo 97 nonchè per ò espressione dei pareri
di cui alla presente legge la CTP è composta da:
a) il dirigente generale del dipartimento al quale
è affidata la materia urbanistica che la presiede;
b) il dirigente del servizio urbanistica e tutela del
paesaggio, con funzioni di vicepresidente;
c) un esperto del servizio beni culturali;
d) un esperto del servizio foreste, caccia e pesca;
e) un esperto del servizio parchi e foreste demaniali;
f) un esperto del servizio infrastrutture agricole
e riordinamento fondiario;
g) due esperti del servizio urbanistica e tutela del
paesaggio;
h) un esperto, scelto fra due terne proposte, su
richiesta del Presidente della Giunta provinciale,
da due associazioni particolarmente interessate
alla tutela ambientale;
i) un ingegnere e un architetto, liberi professionisti,
scelti fra due terne proposte dai rispettivi
ordini;
l) un esperto in materia giuridico - amministrativa;
m) un esperto in materia degli insediamenti storici
scelto anche tra non appartenenti all' amministrazione;
n) un esperto naturalista scelto tra non appartenenti
all' amministrazione.
2. La CTP esercita funzioni di consulenza
tecnica secondo le richieste formulate dalla Giunta
provinciale ed assolve ai compiti di cui all' articolo
8, comma 2, lettera b) indipendentemente
dalle specifiche sttribuzioni previste dal presente
articolo.
3. Il presidente, ove lo ritenga opportuno,
può di volta in volta invitare a partecipare alle
riunioni, senza diritto di voto, tecnici ed esperti
o rappresentanti di enti e associazioni particolarmente
interessati.
4. Le funzioni di segretario sono esercitate
da un dipendente del servizio urbanistica e tutela
del paesaggio.
5. Per il proprio funzionamento la CTP osserva
le disposizioni emanate dalla Giunta provinciale
e, per quanto non previsto, provvede secondo
proprie determinazioni.
6. La nomina dei componenti la CTP è conferita
con provvedimento della Giunta provinciale.
Essi rimangono in carica per la durata
della legislatura e possono essere riconfermati
ad eccezione dei componenti di cui alle lettere
h) ed i) del comma 1, per i quali è esclusa la
riconferma.
7. Qualora le designazioni dei componenti di
cui alle lettere h) ed i) non pervenissero entro
trenta giorni dalla richiesta, la CTP viene egualmente
nominata dalla Giunta, prescindendo dai
membri dei quali manchi la designazione.
8. Per i componenti di cui alle lettere c), d),
e) ed f) del comma 1 sono nominati dei supplenti.
che intervengono alle riunioni in caso di assenza
o impedimento degli effettivi.
9. La CTP è convocata dal presidente o di
prpria iniziativa o su richiesta del competente
assessore provinciale o di almeno un terzo dei suoi
componenti.
10. Le riunioni della CTP sono valide con
la presenza della maggioranza dei componenti
e le deliberazioni sono adottate a maggioranza
dei voti. In caso di parità prevale il voto di chi
presiede.
11. Ai componenti la CTP sono corrisposti i
compensi stabiliti dalla normativa provinciale vigente
in materia.
ARTICOLO 10
Commissioni comprensoriali per la tutela
paesaggistico - ambientale
1. Ciascuna commissione comprensoriale per
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