Legge regionale 16/01/1995 n. 5
(Gazzetta regionale 20/01/1995 n. 6)
Regione Toscana - Norme per il governo del territorio.
TITOLO I FINALITA’ E INDIRIZZI
ARTICOLO 1 (Lo sviluppo sostenibile) 1. La presente legge, di riforma dei principi e delle modalita’ per il governo del territorio, orienta l’azione dei pubblici poteri ed indirizza le attivita’ pubbliche e private a favore dello sviluppo sostenibile nella Toscana, garantendo la trasparenza dei processi decisionali e la partecipazione dei cittadini alle scelte di governo del territorio.
2. Si considera sostenibile lo sviluppo volto ad assicurare uguali potenzialita’ di crescita del benessere dei cittadini e a salvaguardare i diritti delle generazioni presenti e future a fruire delle risorse del territorio.
ARTICOLO 2 (Le risorse del territorio e l’azione della Regione e degli Enti locali) 1. Sono risorse naturali del territorio l’aria, l’acqua, il suolo, gli ecosistemi della fauna e della flora. Esse esprimono gli equilibri ambientali e lo stato di salute dell’ecosistema generale a fronte dei quali e’ valutata la sostenibilita’ ambientale delle trasformazioni del territorio.
2. Sono risorse essenziali del territorio le risorse naturali, le citta’ e i sistemi degli insediamenti; il paesaggio; i documenti materiali della cultura; i sistemi infrastrutturali e tecnologici.
3. Per garantire la tutela di tali risorse, la Regione, le Province, i Comuni singoli o associati, nel quadro dei principi della legge 8 giugno 1990, n. 142, esercitano in modo organico e coordinato le funzioni di programmazione, pianificazione e controllo di cui alla presente legge, assicurando il collegamento e la coerenza tra politiche territoriali e di settore.
4. Gli enti di cui al terzo comma partecipano alla definizione dei piani e programmi di competenza statale curandone la coerenza con il sistema degli atti di governo del territorio regionale.
5. Ai fini delle intese di cui all’articolo 81 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, come modificato con DPR 18 aprile 1994, n. 383, la Regione garantisce la partecipazione effettiva degli enti locali, in rapporto alle rispettive competenze, e si conforma al loro parere nei casi di esclusiva rilevanza territoriale locale.
ARTICOLO 3 (Strutture tecniche per il governo del territorio)
1. Le strutture tecniche della Regione e degli enti locali per il governo del territorio operano in un rapporto di stretta collaborazione e di sinergia, ai fini di migliorare la qualita’ tecnica degli atti e di favorire la omogeneita’ dei criteri metodologici e l’efficacia dell’azione amministrativa.
2. La Regione, le Province, i Comuni assumono gli opportuni accordi per il perseguimento delle finalita’ di cui al primo comma, comunicando l’avvio delle elaborazioni relative agli atti di pianificazione di competenza dei rispettivi enti agli altri soggetti istituzionali interessati, che forniscono, entro sessanta giorni dal ricevimento, gli elementi in loro possesso idonei ad arricchire il quadro conoscitivo e le indicazioni necessarie ai fini della corrispondenza tra gli atti della pianificazione urbanistica comunale e gli atti della programmazione territoriale provinciale e regionale.
3. Le Province assicurano comunque, se richieste, la necessaria assistenza tecnica ai Comuni del rispettivo territorio.
4. La Regione promuove e agevola le forme di assistenza tecnica di cui al terzo comma.
ARTICOLO 4 (Sistema informativo territoriale)
1. La Regione, le Province e i Comuni singoli o associati partecipano alla formazione e gestione del sistema informativo territoriale SIT.
2. Il SIT costituisce il riferimento conoscitivo fondamentale per la definizione degli atti di governo del territorio e per la verifica dei loro effetti.
3. Sono compiti del SIT:
a) l’organizzazione della conoscenza necessaria al governo del territorio, articolata nelle fasi d [ . . . ]
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