Legge regionale 11/08/1997 n. 13
Provincia Autonoma di Bolzano - Legge urbanistica provinciale
Il Consiglio provinciale
ha approvato
il Presidente della Giunta provinciale
promulga
la seguente legge:
ARTICOLO 1
Norme generali
1. La conservazione e la trasformazione del territorio della
Provincia di Bolzano, e perciò la programmazione e l'esecuzione
delle relative opere, sono regolate dalla presente legge, dal piano
provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale, dai piani
urbanistici intercomunali e comunali, dai piani di attuazione e dai
regolamenti edilizi, fermo restando le sanzioni penali e le norme per
la tutela delle cose di interesse artistico e storico stabilite dalla
legge statale.
2. Costituiscono trasformazione agli effetti dell'ordinamento
urbanistico provinciale:
a) l'esecuzione o la demolizione di complessi di opere su un immobile
al fine di mutarne l'utilizzazione in atto;
b) la sostituzione sostanziale delle opere esistenti su un immobile,
anche se ciò non comporta un mutamento dell'utilizzazione in atto.
3. L'ordinamento urbanistico ed edilizio ha come scopi l'equilibrio
sociale ed economico del territorio provinciale, l'assetto
idrogeologico, la tutela del patrimonio storico, artistico,
paesistico ed ambientale, lo sviluppo culturale, sociale ed
economico, la salvaguardia del carattere tradizionale e la salute
della popolazione.
ARTICOLO 2
Commissione urbanistica provinciale
1. Alla funzione tecnico-consultiva in materia urbanistica, in
osservanza dei principi e delle norme stabiliti in leggi e
regolamenti, in particolare nella presente legge, nella legge di
riforma dell'edilizia abitativa e nella legge per la tutela del
paesaggio, nonchè nel piano territoriale e nel programma provinciale
di sviluppo economico, assolve la commissione urbanistica
provinciale, composta come segue:
a) dal direttore della ripartizione per l'urbanistica, quale
presidente;
b) da un rappresentante della ripartizione per l'urbanistica quale
vicepresidente; esso deve essere esperto in materia di urbanistica;
c) da un ulteriore rappresentante della ripartizione per
l'urbanistica, quale esperto in materia di pianificazione
territoriale;
d) da un esperto per la tutela del paesaggio iscritto all'albo di cui
all'articolo 113, proposto dall'assessore competente per la tutela
del paesaggio;
e) da un rappresentante della ripartizione per la sanità , esperto in
materia di igiene pubblica;
f) da un esperto designato dal Consorzio dei comuni della provincia
di Bolzano.
2. Per ciascun membro della commissione, ad eccezione del presidente
e del vicepresidente, deve essere nominato un supplente destinato a
sostituire l'effettivo in caso di assenza o di impedimento.
3. Alle riunioni della commissione partecipa senza diritto di voto un
funzionario dell'ufficio affari legali dell'urbanistica.
4. Quando si tratti di piano urbanistico comunale nuovo o rielaborato
o di varianti allo stesso gli assessorati competenti vengono invitati
ad inviare rappresentanti qualificati per tutte le materie di
competenza autonoma comunque rilevanti per il caso in esame. Devono
essere invitati ad inviare rappresentanti qualificati gli uffici
statali interessati in materie riservate alla competenza dello Stato.
In caso di dubbio sulla rilevanza, il capo ripartizione procede
d'intesa con l'assessorato o l'ufficio statale competente.
5. I rappresentanti così invitati possono, a conclusione della loro
partecipazione alla riunione, fare inserire nella relazione proprie
osservazioni o proposte. E' obbligatoria la presa di posizione nella
relazione dell'esperto in materia di tutela del paesaggio.
6. Alle riunioni della commissione urbanistica provinciale è
invitato con diritto di voto il sindaco del comune territorialmente
interessato od il suo delegato; è invitato altresì , senza diritto
di voto, il presidente dell'azienda di cura, soggiorno e turismo o
della associazione turistica dello stesso comune interessato.
7. La commissione urbanistica provinciale esprime anche pareri sulle
questioni ad essa sottoposte dalla Giunta provinciale o
dall'assessore competente in materia di urbanistica.
8. Ove il progetto del piano urbanistico comunale o di successive
varianti preveda nell'ambito di zone soggette a tutela paesaggistica
zone destinate ad insediamenti residenziali o per insediamenti
produttivi o per opere pubbliche o di interesse pubblico o per opere
di cui all'articolo 12 della legge 25 luglio 1970, n. 16, e
successive modifiche, concernente Tutela del paesaggio, la
commissione urbanistica provinciale oltre al parere di cui
all'articolo 20 della presente legge deve esprimere un distinto
parere nel quale viene valutata la compatibilità della nuova
destinazione urbanistica con le esigenze della tutela del paesaggio.
A tale scopo la commissione urbanistica provinciale viene integrata
da un esperto in materia di conservazione della natura nominato su
proposta dell'assessore competente per la tutela del paesaggio.
ARTICOLO 3
Norme comuni alle commissioni urbanistica e
per l'edilizia abitativa agevolata
1. La composizione della commissione urbanistica provinciale e di
quella per l'edilizia abitativa agevolata deve adeguarsi alla
consistenza dei gruppi linguistici, come questa risulta dall'ultimo
censimento generale della popolazione, fatta salva la facoltà di
accesso per il gruppo linguistico ladino.
2. Le commissioni di cui sopra sono nominate con deliberazione della
Giunta provinciale per la durata della legislatura. I componenti
cessati per qualsiasi motivo dall'incarico sono sostituiti fino al
completamento della legislatura. Quale segretario della commissione
urbanistica provinciale funge un impiegato del servizio urbanistica e
quale segretario della commissione tecnica per l'edilizia abitativa
agevolata funge un impiegato dell'ufficio edilizia abitativa
agevolata.
3. Le commissioni di cui sopra sono legalmente riunite con la
partecipazione della metà dei componenti di cui al comma 1
dell'articolo 2 e deliberano a maggioranza dei votanti; in caso di
parità di voti decide il voto del presidente.
4. Sui piani urbanistici sottoposti ad approvazione della Giunta
provinciale deve essere redatta a cura del servizio urbanistica la
relazione con conclusioni motivate da presentare alla Giunta stessa.
5. Per il funzionamento delle commissioni di cui al presente articolo
si applica la legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, e successive
modifiche ed integrazioni, concernente i compensi a componenti di
commissioni istituite presso l'amministrazione provinciale.
ARTICOLO 4
Sopralluoghi e rilevamenti
1. Il personale incaricato degli studi urbanistici o di qualunque
altra incombenza dipendente dall'attuazione della presente legge e
della legge per la tutela del paesaggio può accedere nelle
proprietà private e procedere alle rilevazioni occorrenti,
semprechè sia munito di ordinanza autorizzante nominativamente le
persone cui è concessa la facoltà .
2. Detta ordinanza è emessa dal Presidente della Giunta provinciale
o dal sindaco competente per territorio ed è notificata al
proprietario dell'immobile ed all'attuale possessore, con la
fissazione del giorno e dell'ora dell'accesso, almeno cinque giorni
prima dell'inizio delle operazioni.
ARTICOLO 5
Contenuto del piano provinciale
di sviluppo e coordinamento territoriale
1. Il piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale
contiene la pianificazione di ordine superiore, sovracomunale e
riassuntiva per lo sviluppo del territorio provinciale.
2. Nel piano devono essere indicati, nelle linee fondamentali, gli
obiettivi per un coordinato sviluppo economico, culturale e sociale
della popolazione nel territorio provinciale.
3. Il piano si estende a tutto il territorio della provincia di
Bolzano e, sulla base dei fattori geografici e naturali, etnici,
demografici, sociali, economici e culturali, definisce i principi per
assicurare un indirizzo coordinato della pianificazione a livello
comunale e comprensoriale.
4. Il piano, nel formulare gli obiettivi ed i principi urbanistici
più importanti a livello provinciale, comprensoriale e comunale,
deve avere particolare rispetto per le esigenze dell'ecologia,
nell'interesse delle generazioni future.
ARTICOLO 6
Elementi del piano provinciale
di sviluppo e coordinamento territoriale
1. Sono elementi del piano provinciale di sviluppo e coordinamento
territoriale:
a) la relazione illustrativa della situazione di fatto;
b) la definizione dei principi fondamentali per il coordinato
sviluppo economico, culturale e sociale della popolazione nel
territorio provinciale, nonchè la definizione dei principi per
assicurare un indirizzo coordinato della pianificazione a livello
comunale;
c) la definizione degli obiettivi e delle misure;
d) gli allegati grafici utili per evidenziare il piano;
e) l'elenco delle materie per le quali sono previsti piani di
settore.
ARTICOLO 7
Pubblicazione del piano provinciale di sviluppo
e coordinamento territoriale - osservazioni
1. Il progetto del piano, deliberato dalla Giunta provinciale, è
depositato ed esposto al pubblico presso l'amministrazione
provinciale e nelle sedi dei comuni della provincia.
2. La data di esposizione è preventivamente resa nota mediante
avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e su almeno
due quotidiani, di cui uno in lingua tedesca ed uno in lingua
italiana, nonchè su un settimanale. Il piano è esposto per 30
giorni, durante i quali chiunque può prenderne visione; nello stesso
periodo gli enti e le associazioni interessate possono presentare
osservazioni e proposte ai comuni o alla Giunta provinciale, intese a
contribuire al perfezionamento del piano.
3. Entro i successivi 60 giorni i comuni esprimono sul progetto del
piano il loro parere motivato, tenendo presenti le osservazioni e le
proposte a loro presentate.
4. I comuni trasmettono, entro i successivi 30 giorni, alla Giunta
provinciale il loro parere sul piano, corredato delle osservazioni e
proposte presentate. Decorsi tali termini si prescinde dai pareri dei
comuni.
5. Contemporaneamente al deposito ai sensi del comma 1, il progetto
del piano è inviato al Ministero dei lavori pubblici, affinchè
entro il termine perentorio di 120 giorni formuli le eventuali
osservazioni ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381.
ARTICOLO 8
Pronuncia sulle osservazioni al piano provinciale
di sviluppo e coordinamento territoriale
1. La Giunta provinciale, sentita la commissione urbanistica
provinciale, delibera sulle osservazioni, sulle proposte e sui pareri
di cui all'articolo 7 entro 90 giorni dalla data in cui sono
pervenuti.
2. Il progetto definitivo del piano ed il relativo disegno di legge
sono trasmessi al Consiglio provinciale.
ARTICOLO 9
Pubblicità ed effetti del piano provinciale di sviluppo
e coordinamento territoriale
1. Un esemplare del piano provinciale di sviluppo e coordinamento
territoriale deve essere depositato, a libera visione del pubblico,
in ogni comune della provincia.
2. Tutti gli enti sono obbligati a rispettare il piano provinciale e
ad eseguirlo nell'ambito delle rispettive competenze. I comuni non
possono rilasciare concessioni edilizie per opere che siano in
contrasto con il piano stesso.
ARTICOLO 10
Revisione periodica del piano provinciale di sviluppo e
coordinamento territoriale
1. Alla scadenza di un decennio dalla data di entrata in vigore del
piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale, la Giunta
provinciale, sentita la commissione urbanistica provinciale ed il
Ministero dei lavori pubblici, propone al Consiglio provinciale la
conferma del piano o, qualora intenda adeguarlo a nuove esigenze,
procede secondo le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9.
ARTICOLO 11
Piani di settore
1. I piani di settore trasformano in concrete pianificazioni gli
obiettivi, i principi e le direttive del piano provinciale di
sviluppo e coordinamento territoriale e si possono estendere anche a
parti limitate ma omogenee del territorio provinciale.
2. I piani di settore previsti da altre leggi provinciali di settore
devono adeguarsi al piano provinciale di sviluppo e coordinamento
territoriale.
ARTICOLO 12
Pubblicazione ed approvazione del piano di settore
1. Il progetto del piano di settore deliberato dalla Giunta
provinciale è depositato ed esposto al pubblico presso
l'amministrazione provinciale e nelle sedi dei comuni della provincia
territorialmente interessati.
2. La data di esposizione è preventivamente resa nota mediante
avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e su almeno
due quotidiani, di cui uno in lingua tedesca ed uno in lingua
italiana, nonchè su un settimanale. Il piano è esposto per 30
giorni, durante i quali chiunque può prendere visione del piano
stesso e degli allegati; nello stesso periodo gli enti e le
associazioni interessate possono presentare osservazioni e proposte
ai comuni o alla Giunta provinciale tese a contribuire al
perfezionamento del piano.
3. Entro i successivi 60 giorni i comuni territorialmente interessati
esprimono sul progetto del piano il loro parere motivato, tenendo
presenti le osservazioni e proposte loro presentate. Decorso tale
termine, si prescinde dai pareri dei comuni.
4. I comuni trasmettono quindi entro i successivi 30 giorni alla
Giunta provinciale il loro eventuale parere sul piano ed osservazioni
e proposte presentate.
5. La Giunta provinciale, sentiti gli organi consultivi competenti
per materia, delibera sulle osservazioni, sulle proposte e sui
pareri, ed approva il piano.
6. Il piano di settore è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
7. Alla scadenza del decennio dall'entrata in vigore del piano di
settore, la Giunta provinciale, sentiti gli organi consultivi
competenti per materia, delibera la conferma del piano o, qualora
intenda adeguarlo a nuove esigenze, procede secondo le disposizioni
del presente articolo e dell'articolo 13, e semprechè non siano
intervenute modifiche al piano provinciale di sviluppo e
coordinamento territoriale, che ne richiedano l'adeguamento.
ARTICOLO 13
Pubblicità ed effetti del piano di settore
1. Un esemplare del piano di settore approvato dalla Giunta
provinciale deve essere depositato, a libera visione del pubblico, in
ogni comune della provincia territorialmente interessato.
2. Tutti gli enti sono obbligati a rispettarlo e ad eseguirlo
nell'ambito delle rispettive competenze. I comuni sono tenuti a farlo
rispettare e ad eseguirlo e non possono rilasciare concessioni
edilizie per opere che siano in contrasto con il piano.
3. La Giunta provinciale adegua d'ufficio i piani urbanistici
comunali al piano di settore. L'ufficio centrale di urbanistica cura
le modifiche agli allegati grafici del piano urbanistico comunale.
ARTICOLO 14
Piano urbanistico comunale e collaborazione per la sua formazione
1. Ogni comune della provincia è obbligato a formare il piano
urbanistico comunale.
2. La deliberazione del Consiglio comunale di formulare il piano
urbanistico comunale deve essere notificata agli uffici statali,
operanti a qualunque titolo nell'ambito del territorio, alla Regione
ed alla Provincia.
ARTICOLO 15
Contenuto del piano urbanistico comunale
1. I piani urbanistici comunali devono riferirsi alla totalità del
territorio comunale e considerare essenzialmente:
a) le reti delle principali vie di comunicazione con gli spazi
destinati a parcheggi ed alle altre attrezzature viarie, comprese le
modificazioni delle strade esistenti, in modo da soddisfare le
attuali e le future esigenze del traffico, della economia tipica
della zona, dell'igiene, del pubblico decoro e della massima
valorizzazione delle bellezze naturali, in vista della razionale
sistemazione e dell'organico sviluppo dell'abitato;
b) la delimitazione e la definizione funzionale delle singole zone
con le prescrizioni specifiche (zona residenziale di completamento,
zona residenziale di espansione, zona residenziale rurale, zona di
verde privato, zona di espansione per insediamenti produttivi, zona
di completamento per insediamenti produttivi, zone destinate alla
lavorazione di ghiaia, zone per parcheggi di autocarri e di macchine
edili, zona per impianti turistici alloggiativi, zona per impianti
turistici ristorativi, zone destinate all'accoglimento di discoteche,
zone per attrezzature collettive, zone militari, zone ferroviarie,
zone di verde pubblico, parco giochi per bambini, aree per la
viabilità , infrastrutture primarie, infrastrutture secondarie, aree
di rispetto e vincoli particolari, piste da sci, impianti di
risalita, ecc.) con la normativa relativa agli indici di edificazione
(densità edilizia, rapporto di copertura, altezza massima, distanze,
tipi edilizi, ecc.);
c) le aree riservate ad opere e impianti di interesse pubblico e
quelle destinate a formare spazi di uso pubblico o sottoposti a
speciali vincoli o a particolari servitù , o, infine, necessarie alla
valorizzazione delle bellezze naturali;
d) l'ampiezza della zona di rispetto delle opere pubbliche necessarie
ad integrare la finalità delle opere stesse o a soddisfare
prevedibili esigenze future;
e) i principali servizi urbani (fognature, acquedotti, distribuzione
di energia elettrica, ecc.).
2. Nella impostazione del piano devono essere oggetto di particolare
studio le direttrici di sviluppo dell'abitato, la giacitura e le
caratteristiche geologiche del suolo, le condizioni microclimatiche,
le caratteristiche delle attività economiche locali prevalenti,
nonchè la topografia sociale del centro urbano, in modo da
assicurare le migliori condizioni di abitabilità , di vita e di
lavoro.
3. Nella delimitazione territoriale dei futuri insediamenti da
prevedere negli strumenti urbanistici dovrà tenersi conto delle
esigenze della difesa del suolo e delle riserve idriche, del
razionale sfruttamento del suolo e della conservazione o
ricostituzione delle unità produttive, nonchè della tutela del
paesaggio.
4. Ai fini di un razionale sfruttamento delle aree destinate ad opere
e impianti di interesse pubblico il dieci per cento della volumetria
può essere destinato ad attività commerciale al dettaglio e/o
terziaria di iniziativa privata in relazione al fabbisogno locale. In
caso di comprovata necessità la percentuale della volumetria da
destinarsi alle attività terziarie può essere aumentata fino al 15
per cento previo nullaosta della Giunta provinciale, sentita la
commissione urbanistica provinciale. Le destinazioni ed i vincoli
relativi ad aree occorrenti ad impianti e servizi dipendenti da
amministrazioni statali o regionali sono inseriti nei piani, sentita
l'amministrazione interessata.
5. Al fine di coordinare la pianificazione urbanistica con le
esigenze della tutela dell'ambiente, le richieste di varianti o di
rielaborazioni di piani urbanistici comunali riguardanti la
localizzazione di opere o impianti soggetti alla VIA ordinaria devono
essere accompagnate da una relazione sommaria illustrativa dei
principali elementi di impatto ambientale. In tal caso i termini di
cui all'articolo 20 della presente legge sono sospesi fino alla
emanazione di un parere da parte del comitato VIA su tale relazione
da emanarsi entro il termine perentorio di 30 giorni. L'indicazione
nel piano urbanistico delle opere soggette alla VIA non comporta
alcun diritto alla loro realizzazione.
6. Al fine di un coerente orientamento al trasporto pubblico dello
sviluppo degli insediamenti, alle richieste di modifica o di
rielaborazione dei piani urbanistici comunali, che riguardino zone
residenziali, produttive ecc., deve essere allegata una relazione
illustrativa sulla presenza di un efficace servizio di trasporto
pubblico raggiungibile a piedi o sulla possibilità di una sua
istituzione, garantendo, per quanto possibile, la redditività di
tale servizio.
ARTICOLO 16
Aree per opere ed impianti di interesse collettivo e sociale
1. Nell'ambito delle aree riservate ad opere e impianti di interesse
pubblico i comuni possono delimitare parti di esse da destinare ad
opere e impianti di interesse collettivo e sociale, la cui
realizzazione e gestione nell'interesse collettivo possono essere
affidate ai privati proprietari. La specificazione del singolo
impianto, la sua cubatura e la destinazione ad uso pubblico sono da
stabilirsi nel piano urbanistico comunale. Il privato proprietario
può chiedere che gli venga affidata la realizzazione e la gestione
dell'impianto. L'affidamento al privato proprietario viene fatto con
delibera di assegnazione dell'area. L' impianto realizzato dal
privato è destinato ad uso pubblico, anche verso corrispettivo ed in
osservanza degli obblighi e diritti fissati con convenzione stipulata
in forma di atto pubblico da annotare nel libro fondiario. Nella
convenzione devono essere indicati gli obblighi, la cui inosservanza
da parte del titolare determina da parte del comune l'acquisizione
dell'impianto assieme all'area secondo la seguente procedura.
2. I fatti che danno luogo all'acquisizione devono essere contestati
dal comune al proprietario dell'impianto con lettera raccomandata con
ricevuta di ritorno con l'invito a presentare entro 30 giorni
controdeduzioni documentate.
3. Decorso il termine di cui al comma precedente il consiglio
comunale dichiara la revoca dell'assegnazione e delibera
l'acquisizione dell'impianto, con l'area su cui insiste, al
patrimonio indisponibile del comune, che lo utilizza ai fini
pubblici. La delibera è titolo per l'intavolazione del diritto di
proprietà a favore del comune.
4. Al proprietario [ . . . ]
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