Norme Correlate
Regione Puglia - Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica), all'art. 21 della legge 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio), all'art. 16 della legge 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), e all'art. 29 della legge 22 maggio 1985, n. 37 (Norme per la disciplina dell'attività delle cave)
Comune di Bari - DPP (Documento Programmatico Preliminare)
Comune di Bari - Piano Regolatore Generale
Comune di Bari - Programmi Integrati di Riqualificazione delle Periferie (PIRP)
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(Gazzetta regionale 24/08/2001 n. 128)
Regione Puglia - Norme generali di governo e uso del territorio.
Bollettino Ufficiale Regione Puglia
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
TITOLO I
PRINCIPI
Art. 1
(Finalità)
1. La Regione Puglia, in attuazione dei principi generali dell'ordinamento italiano e comunitario, nel rispetto delle leggi dello Stato, regola e controlla gli assetti, le trasformazioni e gli usi del territorio.
2. La Regione Puglia persegue gli obiettivi della tutela dei valori ambientali, storici e culturali espressi dal territorio, nonché della sua riqualificazione, finalizzati allo sviluppo sostenibile della comunità regionale.
Art. 2
(Principi)
1. La presente legge assicura il rispetto dei principi di:
a) sussidiarietà, mediante la concertazione tra i diversi soggetti coinvolti, in modo da attuare il metodo della copianificazione;
b) efficienza e celerità dell'azione amministrativa attraverso la semplificazione dei procedimenti;
c) trasparenza delle scelte, con la più ampia partecipazione;
d) perequazione.
TITOLO II
SOGGETTI DELLA PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE E URBANISTICA
Art. 3
(Pianificazione del territorio pugliese)
1. La pianificazione del territorio si articola nei livelli regionale, provinciale e comunale.
2. Soggetti della pianificazione sono la Regione, le Province e i Comuni.
3. Partecipano, altresì, alla pianificazione gli enti pubblici cui leggi statali o regionali assegnano la cura di un interesse pubblico connesso al governo e uso del territorio.
TITOLO III
PROCESSO DI PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE REGIONALE
Art. 4
(Documento regionale di assetto generale)
1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il Documento regionale di assetto generale (DRAG) in coerenza con i programmi, gli obiettivi e le suscettività socio-economiche del territorio.
2. Il DRAG definisce le linee generali dell'assetto del territorio, nonché gli obiettivi da perseguire mediante i livelli di pianificazione provinciale e comunale.
3. In particolare, il DRAG determina:
a) il quadro degli ambiti territoriali rilevanti al fine della tutela e conservazione dei valori ambientali e dell'identità sociale e culturale della Regione;
b) gli indirizzi, i criteri e gli orientamenti per la formazione, il dimensionamento e il contenuto degli strumenti di pianificazione provinciale e comunale, nonché i criteri per la formazione e la localizzazione dei Piani urbanistici esecutivi (PUE) di cui all'articolo 15;
c) lo schema dei servizi infrastrutturali di interesse regionale.
Art. 5
(Procedimento di formazione
e variazio [ . . . ]
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