Legge regionale 23/12/2003 n. 29
(Gazzetta regionale 30/12/2003 n. 122)
Regione Marche - Norme concernenti la vigilanza sull'attività edilizia nel territorio regionale (disposizioni sul condono edilizio)
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale promulga
La seguente legge regionale:
Art. 1
(Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia)
1. Il Comune vigila sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive contenute nel permesso di costruire o nella denuncia di inizio attività.
2. L'autorità comunale competente, quando accerti l'inizio di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate da leggi statati, regionali o da altre norme urbanistiche a vincolo di indeficabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 (Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare), e successive modificazioni ed integrazioni, provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui al r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del r.d. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici), nonché delle aree di cui al d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni cu [ . . . ]
TESTO INTEGRALE DISPONIBILE
PER GLI UTENTI REGISTRATI
Consiglia questa pagina ai tuoi amici