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Scheda Normativa

Legge regionale 23/12/2003 n. 29

(Gazzetta regionale 30/12/2003 n. 122)

Regione Marche - Norme concernenti la vigilanza sull'attività edilizia nel territorio regionale (disposizioni sul condono edilizio)

Il Consiglio regionale ha approvato;



Il Presidente della Giunta Regionale promulga


La seguente legge regionale:


Art. 1
(Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia)


1. Il Comune vigila sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive contenute nel permesso di costruire o nella denuncia di inizio attività.
2. L'autorità comunale competente, quando accerti l'inizio di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate da leggi statati, regionali o da altre norme urbanistiche a vincolo di indeficabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovver [ . . . ]

TESTO INTEGRALE DISPONIBILE
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