Legge regionale 08/03/2004 n. 3
(Gazzetta regionale 09/03/2004 n. 10)
Provincia di Trento - Disposizioni in materia di definizione degli illeciti edilizi (condono edilizio)
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
promulga
la seguente legge:
ARTICOLO 1
Disposizioni di coordinamento con l'articolo 32 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in
materia di definizione degli illeciti edilizi (condono edilizio)
1. Nel territorio della Provincia Autonoma di Trento la
definizione degli illeciti edilizi di cui all'articolo 32 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per
favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti
pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, di seguito indicato decreto-legge n. 269 del 2003, è
effettuata nel rispetto delle condizioni, dei limiti e delle
modalità stabiliti dal presente articolo.
2. Al fine di adeguare la disciplina statale alle specifiche
esigenze del governo del territorio provinciale, la sanatoria
edilizia prevista dall’articolo 32 del decreto-legge n. 269 del
2003 è ammessa solamente per le seguenti opere:
a) variazioni che non superano il 30 per cento dei valori di
progetto ovvero le dimensioni delle costruzioni legittimamente
preesistenti concernenti le misure lineari, il volume e la
superficie coperta e comunque non superiori
complessivamente a 200 metri cubi; per gli interventi realizzati
su edifici soggetti alla tutela degli insediamenti storici prevista
dall’articolo 24 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22
(Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), tale ultimo
limite è ridotto a 100 metri cubi salvo che per le opere funzionali
all'esercizio dell'attività agricola;
b) mutamento con o senza opere della destinazione d'uso
legittimamente preesistente delle unità immobiliari, nel rispetto
comunque dei limiti previsti dalla lettera a), con esclusione dei
casi di mutamento di destinazione dall’uso preesistente in
attività commerciali aventi caratteristiche diverse da quelle degli
esercizi di vicinato di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a),
della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 (Disciplina
dell’attività commerciale in provincia di Trento); nelle aree
produttive di interesse provinciale il mutamento di destinazione
d’uso rimane comunque escluso anche per gli esercizi di vicinato;
inoltre il cambio di destinazione a fini residenziali di volumi
esistenti in zone agricole primarie è consentito nella misura
massima di 450 metri cubi;
c) interventi riguardanti il mutamento delle caratteristiche
dell’intervento previste dagli strumenti di pianificazione per gli
edifici soggetti a risanamento conservativo, a ristrutturazione,
sostituzione edilizia e demolizione e ricostruzione purché non
vengano superati i limiti di cui alla lettera a);
d) strutture pertinenziali di edifici esistenti aventi comunque
un volume non superiore a 75 metri cubi;
e) interventi diversi da quelli previsti dalle lettere da a) a
d) nel caso in cui rientrino tra quelli previsti dall’articolo
83 della legge provinciale n. 22 del 1991, con esclusione delle
opere realizzate su edifici soggetti a restauro;
f) opere di ampliamento e nuove costruzioni ultimate entro la
data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47
(Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia,
sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie); in tale caso
non si applicano i limiti e le condizioni del presente comma
ferma restando comunque l'osservanza dei limiti e delle
condizioni previsti dall'articolo 32, comma 25, del decreto-legge
n. 269 del 2003.
3 [ . . . ]
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