gli approfondimenti tematici di edilportale.com

Scheda Normativa

Norme Correlate

Legge regionale 07/12/ 2007 n. 26

Regione Calabria - Istituzione dell’autorità regionale denominata “Stazione Unica Appaltante” e disciplina della trasparenza in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture

News Correlate

08/05/2008
Calabria: al via i piani territoriali degli orari

Contributi ai Comuni per conciliare i tempi di vita con gli orari di lavoro

20/02/2008
La stazione unica appaltante nella regione Calabria

Un commento sulla riforma del sistema regionale dei contratti pubblici

Legge regionale 11/05/2007 n. 9

(Gazzetta regionale 16/05/2007 n. 9)

Regione Calabria - Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2007, art. 3, comma 4 della legge regionale n. 8/2002)

TITOLO I

Misure per lo sviluppo socio- economico e per la
razionalizzazione dell’azione pubblica



ARTICOLO 1

(Fondo per lo sviluppo)

1. Nel bilancio di previsione della Regione per l’anno 2007 è istituito un
Fondo finalizzato al conseguimento degli obiettivi di sviluppo ed equità
sociale indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria della
Regione.

2. Al Fondo di cui al comma 1 affluiscono:

a) il 60 per cento delle maggiori entrate, rispetto a quelle considerate nel
bilancio di previsione per il medesimo anno effettivamente realizzate nel
corso dell’anno 2007, a valere sui tributi propri della Regione non gravati
da vincoli di destinazione;

b) le somme rese disponibili a seguito della rinegoziazione dei mutui
intervenuta in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 26, comma
3, della legge regionale 11 gennaio 2006, n. 1.

3. La Giunta regionale individua con proprie deliberazioni le specifiche
tipologie di intervento cui destinare le risorse del Fondo, con priorità per
quelle che possono beneficiare di cofinanziamenti da parte di soggetti diversi
dalla Regione, nonché le somme da destinare a ciascuna di esse. Le predette
deliberazioni sono trasmesse alla Commissione consiliare competente per il
parere, da rendere nei successivi trenta giorni. Decorso inutilmente tale
termine il parere si intende favorevole. Nel caso di interventi non
contemplati dalla legislazione vigente la relativa disciplina è disposta con
legge regionale.








ARTICOLO 2

(Stazione unica appaltante)

1. Al fine di semplificare e rendere omogenea l’azione amministrativa, nonché
per la gestione più uniforme, trasparente e conveniente degli appalti di
opere, lavori pubblici e forniture di beni e servizi, è istituita la Stazione
unica appaltante (SUA), con sede in Catanzaro.

2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
delle presente legge, presenta al Consiglio regionale una apposita proposta
legislativa che, fra l’altro, disciplini:

a. la composizione dell’organismo, prevedendo eventuali forme di
coinvolgimento di una rappresentanza del Ministero dell’Interno (Ufficio
territoriale del Governo) e della Magistratura contabile od amministrativa,
da richiedere ai competenti organi di autogoverno, nonché il reclutamento
del personale in via prioritaria mediante distacco da parte degli Enti di
cui alla lettera c);

b. le funzioni e le competenze attribuite o devolute alla SUA, ivi compresa la
redazione di relazioni semestrali sull’andamento degli appalti e delle
forniture, da presentare alla Giunta ed al Consiglio regionale;

c. l’obbligo, per gli organi dell’Amministrazione regionale, le Aziende
sanitarie ed ospedaliere, le Aziende regionali e gli Enti strumentali od
ausiliari della Regione, di ricorrere, salvo eccezioni adeguatamente
motivate, alla SUA per le procedure di predisposizione e di affidamento
degli appalti, fino alla stipula del contratto di affidamento, che rimane
nella titolarità dell’Ente beneficiario della prestazione;

d. la possibilità di attivare specifiche convenzioni o protocolli d’intesa con
altri Enti locali e territoriali calabresi, previa apposita richiesta degli
stessi;

e. l’eventuale articolazione dell’organismo in sezioni specializzate per
materia e tipologia di appalti;

f. il sistema di monitoraggio e verifica delle procedure di affidamento degli
appalti od incarichi comunque rimasti nella disponibilità dei soggetti di
cui alla lettera c), anche al fine di prevenire l’esclusione del divieto di
frazionamento degli appalti;

g. l’attribuzione alla SUA delle funzioni di Osservatorio sull’andamento dei
prezzi di mercato delle opere, beni e servizi oggetto degli appalti di che
trattasi.

3. La proposta di legge, presentata dalla Giunta regionale, sarà esaminata con
procedura di urgenza, secondo quanto previsto dal regolamento di funzionamento
del Consiglio regionale.

4. E’ fatto divieto assoluto di dare corso al rinnovo anche tacito di
contratti in essere per l’acquisto di beni e servizi, ancorché tale facoltà
sia espressamente prevista dai contratti stessi. Le disposizioni che precedono
non si applicano alla convenzione in essere con l’Osservatorio per il turismo
di cui al contratto n. 10273 del 5 settembre 2006, di cui si autorizza il
rinnovo.








ARTICOLO 3

(Riforma di FINCALABRA s.p.a.)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
la Giunta regionale provvede ad assumere le iniziative necessarie ad acquisire
alla Regione le quote azionarie di FINCALABRA s.p.a. detenute da altri soci,
anche attraverso la definizione di appositi accordi che, a titolo di [ . . . ]

TESTO INTEGRALE DISPONIBILE
PER GLI UTENTI REGISTRATI


Consiglia questa pagina ai tuoi amici
Planibel Light

NEWS NORMATIVA

25/05 - Milano dà il via libera al Piano di governo del territorio

Accolto il 44% delle osservazioni di cittadini, imprese e associazioni, Uil: housing sociale insufficiente

25/05 - Governo territorio, un ddl per l’omogeneità

Primo firmatario Gramazio: ‘evitare norme urbanistiche varate dagli enti locali che mettono in contrapposizione regioni, province e comuni’