Norme Correlate
Regione Marche - Art. 6, co 5 e art. 14, co 2 lett b) e c) e co 3 lett. b), LR n. 14/2008 "Norme per l'edilizia sostenibile": sistema e procedure per la certificazione energetica e ambientale degli edifici, criteri e procedure per formazione e accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio della certificazione e criteri e modalità per erogazione contributi e per adozione incentivi di cui rispettivamente agli artt. 9 e 10. Integrazioni e modifiche delle DGR n. 760/2009, n. 1141/2009, n. 1499/2009, n. 359/2010, n. 361/2010 e n. 1494/2010
Regione Marche - Art. 14, comma 3 lett. b) della LR 14/2008 "Norme per l´edilizia sostenibile" - Sistema e procedure per la certificazione energetica e ambientale degli edifici di cui all´art. 6, comma 5
Regione Marche - LR n. 14/2008 “Norme per l’edilizia sostenibile” - Art. 14 comma 2 lett. A): “Linee guida per la valutazione energetico-ambientale degli edifici residenziali”; art. 14 comma 2, lett. B): “Criteri per la definizione degli incentivi”; art. 14, comma 2 lett. C): “Programma per la formazione professionale”
Regione Marche - Sistema e procedure per la certificazione energetico-ambientale degli edifici
Gruppo di lavoro interregionale “Edilizia sostenibile” e ITACA - Norme per l’edilizia sostenibile (Schema di legge regionale)
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Definite le procedure per la certificazione volontaria della sostenibilità energetico-ambientale degli edifici
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09/07/2008
Certificazione di sostenibilità e scomputo dei volumi per l’isolamento
Legge regionale 17/06/2008 n. 14
(Gazzetta regionale 26/06/2008 n. 59)
Regione Marche - Norme per l'edilizia sostenibile
Art. 1
(Finalità e oggetto)
1. La Regione promuove e incentiva la sostenibilità energetico-ambientale nella realizzazione delle opere edilizie pubbliche e private, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) ed in armonia con la direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici.
2. Al fine di cui al comma 1, la presente legge definisce le tecniche e le modalità costruttive di edilizia sostenibile negli strumenti di governo del territorio, negli interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione edilizia ed urbanistica, nonché di riqualificazione urbana e disciplina la concessione di contributi a soggetti pubblici e privati per la realizzazione di tali interventi.
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge, sono definiti interventi di edilizia sostenibile, comunemente indicata anche come edilizia naturale, ecologica, bioetica-compatibile, bioecologica, bioedilizia, gli interventi nell'edilizia pubblica e privata che soddisfano i seguenti requisiti:
a) sono progettati, realizzati e gestiti secondo criteri avanzati di compatibilità ambientale e di sviluppo sostenibile, in modo tale da soddisfare le necessità del presente senza compromettere quelle delle future generazioni;
b) hanno l'obiettivo di minimizzare i consumi di energia e delle risorse ambientali in generale, di favorire l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, nonché di contenere gli impatti complessivi sull'ambiente e sul territorio;
c) sono concepiti e realizzati in maniera tale da garantire il benessere e la salute degli occupanti;
d) tutelano l'identità storica dei centri urbani e favoriscono il mantenimento dei caratteri storici e tipologici legati alla tradizione degli edifici ed al loro inserimento nel paesaggio;
e) promuovono e sperimentano sistemi edilizi a costo contenuto con riferimento al ciclo di vita dell'edificio, anche attraverso l'utilizzo di metodologie innovative o sperimentali.
2. Ai fini della presente legge, sono definiti altresì:
a) fattori climatici: le precipitazioni atmosferiche, la temperatura dell'aria, l'umidità, l'irradiazione solare, la ventosità, che agiscono sull'edificio e di cui occorre tener conto nella progettazione;
b) fattori ambientali naturali: il suolo, il sottosuolo, le risorse idriche, la vegetazione, l'aria, che interagiscono con il progetto modificandosi;
c) fattori di rischio ambientale artificiali: l'inquinamento dell'aria, del suolo e dell'acqua, nonché le alterazioni dell'ambiente prodotte da sorgenti sonore, campi elettromagnetici e l'inquinamento luminoso;
d) [ . . . ]
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