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Regione Emilia Romagna - Governo e riqualificazione solidale del territorio (Piano Casa)
L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
INDICE
TITOLO I - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 LUGLIO 1998, N.19
Art. 1 - Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 19 del
1998
Art. 2 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 19 del
1998
Art. 3 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 19 del
1998
Art. 4 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 19 del
1998
Art. 5 - Introduzione dell'articolo 4-bis nella legge regionale n. 19
del 1998
Art. 6 - Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale n. 19 del
1998
Art. 7 - Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 19 del
1998
Art. 8 - Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 19 del
1998
Art. 9 - Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 19 del
1998
TITOLO II - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2000, N. 20
Art. 10 - Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 20 del
2000
Art. 11 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 20 del
2000
Art. 12 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 20 del
2000
Art. 13 - Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale n. 20 del
2000
Art. 14 - Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 20 del
2000
Art. 15 - Introduzione dell'articolo 7-bis nella legge regionale n.
20 del 2000
Art. 16 - Introduzione dell'articolo 7-ter nella legge regionale n.
20 del 2000
Art. 17 - Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 20 del
2000
Art. 18 - Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 20 del
2000
Art. 19 - Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 20 del
2000
Art. 20 - Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 20 del
2000
Art. 21 - Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 20 del
2000
Art. 22 - Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 20 del
2000
Art. 23 - Modifiche all'articolo 17 della legge regionale n. 20 del
2000
Art. 24 - Modifiche all'articolo 18 della legge regionale n. 20 del
2000
Art. 25 - Modifiche all'articolo 22 della legge regionale n. 20 del
2000
Art. 26 - Sostituzione dell'articolo 25 della legge regionale n. 20
del 2000
Art. 27 - Modifiche all'articolo 26 della legge regionale n. 20 del
2000
Art. 28 - Introduzione dell'articolo 27-bis nella legge regionale n.
20 del 2000
Art. 29 - Sostituzione dell'articolo 28 della legge regionale n. 20
del 2000
Art. 30 - Modifiche all'articolo 29 della legge regionale n. 20 del
2000
Art. 31 - Modifiche all'articolo 30 della legge regionale n. 20 del
2000
Art. 32 - Modifiche all'articolo 32 della legge regionale n. 20 del
2000
Art. 33 - Introduzione dell'articolo 32-bis nella legge regionale n.
20 del 2000
Art. 34 - Modifiche all'articolo 33 della legge regionale n. 20 del
2000
Art. 35 - Modifiche all'articolo 34 della legge regionale n. 20 del
2000
Art. 36 - Modifiche all'articolo 35 della legge regionale n. 20 del
2000
Art. 37 - Integrazione del Titolo III della legge regionale n. 20 del
2000
Art. 38 - Modifiche all'articolo 39 della legge regionale n. 20 del
2000
Art. 39 - Modifiche all'articolo 40 della legge regionale n. 20 del
2000
Art. 40 - Modifiche all'articolo 41 della legge regionale n. 20 del
2000
Art. 41 - Modifiche all'articolo 43 della legge regionale n. 20 del
2000
Art. 42 - Sostituzione dell'articolo 48 della legge regionale n. 20
del 2000
Art. 43 - Modifiche all'articolo 50 della legge regionale n. 20 del
2000
Art. 44 - Introduzione dell'articolo 50-bis nella legge regionale n.
20 del 2000
Art. 45 - Modifiche all'articolo A-4 dell'Allegato alla legge
regionale n. 20 del 2000
Art. 46 - Introduzione degli articoli A-6-bis e A-6-ter nell'Allegato
alla legge regionale n. 20 del 2000
Art. 47 - Modifiche all'articolo A-11 dell'Allegato alla legge
regionale n. 20 del 2000
Art. 48 - Introduzione dell'articolo A-14 bis nell'Allegato alla
legge regionale n. 20 del 2000
Art. 49 - Modifiche all'articolo A-24 dell'Allegato alla legge
regionale n. 20 del 2000
Art. 50 - Modifiche all'articolo A-26 dell'Allegato alla legge
regionale n. 20 del 2000
TITOLO III - NORME PER LA QUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO
ABITATIVO
Art. 51 - Oggetto
Art. 52 - Definizioni
Art. 53 - Interventi di ampliamento
Art. 54 - Interventi di demolizione e ricostruzione
Art. 55 - Limiti e condizioni comuni
Art. 56 - Titoli abilitativi, procedimenti edilizi e sanzioni
TITOLO IV - NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 57 - Interpretazione autentica dell'articolo 41, comma 1, della
legge regionale n. 20 del 2000
Art. 58 - Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 9 del
1999
Art. 59 - Modifiche alla legge regionale n. 23 del 2004
Art. 60 - Proroga dell'efficacia del Titolo I della L.R. n. 9 del
2008
Art. 61 - Modifiche alla legge regionale n. 19 del 2008
Art. 62 - Modifiche alla legge regionale n. 37 del 2002
Art. 63 - Definizione di bosco
Art. 64 - Norme transitorie
Art. 65 - Abrogazioni
TITOLO I
MODIFICHE ALLA
LEGGE REGIONALE 3 LUGLIO 1998, N. 19
Art. 1
Modifiche all'articolo 1
della legge regionale n. 19 del 1998
1. All'articolo 1 della legge regionale 3 luglio 1998, n. 19 (Norme in
materia di riqualificazione urbana), sono apportate le seguenti
modifiche:
a) la rubrica e' cosi' sostituita: "Finalita', oggetto e ambito di
applicazione della legge";
b) al comma 1, dopo le parole "Emilia-Romagna", sono inserite le
seguenti: ", nel quadro dei principi stabiliti dalla normativa vigente
ed in coerenza con le previsioni degli strumenti di pianificazione
territoriale e urbanistica,";
c) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1 bis. La Regione favorisce le iniziative che a livello locale
promuovono la partecipazione dei cittadini alla definizione degli
obiettivi della riqualificazione urbana attraverso l'istituzione di
processi partecipativi o di laboratori di urbanistica partecipata e
incentiva il ricorso da parte dei Comuni a procedure concorsuali che
consentano la scelta del progetto che meglio corrisponde agli
obiettivi di qualita' attesi.";
d) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
"2-bis. Il Titolo I della presente legge continua a trovare
applicazione nei Comuni dotati di PRG approvato nell'osservanza della
legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 (Tutela e uso del territorio),
e fino all'approvazione del Piano strutturale comunale, in conformita'
alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla
tutela e l'uso del territorio). Per l'approvazione di programmi di
riqualificazione in variante agli strumenti di pianificazione trovano
applicazione i limiti previsti dall'art. 41 della legge regionale n.
20 del 2000.
2-ter. A seguito dell'approvazione del Piano strutturale comunale,
trova applicazione la disciplina della legge regionale n. 20 del 2000
relativa agli interventi di riqualificazione urbana, come integrata da
quanto disposto dal Titolo I della presente legge.".
Art. 2
Modifiche all'articolo 2
della legge regionale n. 19 del 1998
1. All'articolo 2 della legge regionale n. 19 del 1998, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Il Consiglio comunale, con apposita delibera su proposta della
Giunta, individua gli [ . . . ]
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