Scheda Normativa

Norme Correlate

Legge regionale 08/07/ 2009 n. 14

Regione Veneto - Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche (Piano Casa)

News Correlate

14/11/2011
Regione Veneto, circolare esplicativa sul Piano Casa

Indicazioni per Comuni e Province sull’applicazione della legge regionale 13/2011

27/09/2011
Piano Casa Veneto, linee guida per il periodo transitorio

Chiesta una circolare per sbloccare le domande presentate ai sensi della vecchia normativa

21/09/2011
Piano Casa Veneto, chiesto coraggio ai Comuni

Zorzato: Applicazione snella senza temere danni al paesaggio, finora in regola tutti gli interventi

14/07/2011
Veneto, fotovoltaico fino a 1 MW con Procedura Semplificata

La modifica alla procedura autorizzativa è contenuta nella nuova legge sul Piano Casa

11/07/2011
Piano Casa Veneto, è legge la proroga al 2013

Approvato dal Consiglio Regionale lo slittamento dei termini, ok agli interventi nei centri storici

27/06/2011
Piano Casa Veneto, ok dalla Commissione Urbanistica

Ampliamenti nei centri storici e in zona agricola giudicati buona soluzione contro il consumo di suolo

20/05/2011
Piano Casa Veneto, in arrivo la proroga al 2013

Premialità aggiuntive con riqualificazione energetica e banca dati degli interventi tra le novità

Legge regionale 08/07/2011 n. 13

(Gazzetta regionale 08/07/2011 n. 50)

Regione Veneto - Modifiche alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" e successive modificazioni, alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" e successive modificazioni e disposizioni in materia di autorizzazioni di impianti solari e fotovoltaici

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:



Art. 1

Modifica all’articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche” e successive modificazioni

1. Il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 è così sostituito:

“1.Per le finalità di cui all’articolo 1, in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali, è consentito l’ampliamento degli edifici esistenti nei limiti del 20 per cento del volume se destinati ad uso residenziale e del 20 per cento della superficie coperta se adibiti ad uso diverso. Resta fermo che nei limiti dell’ampliamento non vanno calcolati i volumi scomputabili ai sensi della normativa vigente.”.

2. Al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 dopo le parole “corpo edilizio separato”sono soppresse le seguenti parole “di carattere accessorio e pertinenziale”.

3. Al comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 le parole “31 marzo 2009”sono sostituite dalle parole “31 maggio 2011”.

4. Dopo il comma 5 dell’articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 è inserito il seguente comma:

“5 bis. La percentuale di cui al comma 1 è elevata di un ulteriore 15 per cento per gli edifici residenziali, purché vi sia un contestuale intervento di riqualificazione dell’intero edificio che ne porti la prestazione energetica, come definita dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia” e dal decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 “Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia” e successive modificazioni, alla corrispondente classe B.”.

Art. 2

Modifica all’articolo 3 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche” e successive modificazioni

1. Al comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 dopo le parole “sono consentiti interventi di” è soppressa la parola “integrale”, dopo le parole “demolizione e ricostruzione”sono inserite le parole “anche parziali”, dopo le parole “40 per cento del volume” è soppressa la parola “esistente” ed è inserita la parola “demolito”, dopo le parole “ superficie coperta” è inserita la parola “demolita”.

Art. 3

Modifica all’articolo 5 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 [ . . . ]

TESTO INTEGRALE DISPONIBILE
PER GLI UTENTI REGISTRATI


Consiglia questa pagina ai tuoi amici
Progettare la Riqualificazione Efficiente
Planibel Light

NEWS NORMATIVA

25/05 - Milano dà il via libera al Piano di governo del territorio

Accolto il 44% delle osservazioni di cittadini, imprese e associazioni, Uil: housing sociale insufficiente

25/05 - Governo territorio, un ddl per l’omogeneità

Primo firmatario Gramazio: ‘evitare norme urbanistiche varate dagli enti locali che mettono in contrapposizione regioni, province e comuni’

Pavimentazioni drenanti