Ordinanza 19/03/2003 n. 3273
(Gazzetta ufficiale 31/03/2003 n. 75)
Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilita' nella localita' di Mestre, comune di Venezia.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
28 febbraio 2003, con il quale e' stato dichiarato, fino al 1 marzo
2004, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e
della mobilita' nella localita' di Mestre del comune di Venezia;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione A.N.A.S. in data
6 febbraio 2003, e di cui alla comunicazione in data 26 febbraio
2003, nonche' la relazione tecnico-amministrativa della Direzione
centrale autostrade e trafori, avente ad oggetto le opere del
"Passante autostradale di Mestre";
Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la
programmazione economica, in data 31 ottobre 2002, avente ad oggetto
il 1o Programma delle opere strategiche "Passante di Mestre", con la
quale e' stato previsto che l'onere di realizzazione del passante
esterno di Mestre, per la parte che non risultera' autofinanziata
dalle societa' concessionarie nel piano finanziario, verra' assunto
dallo Stato a proprio carico e verra' imputato alle risorse destinate
all'attuazione della "legge obiettivo";
Considerato che la grave situazione emergenziale determina un
rilevante pericolo per la salute fisica e psichica dei cittadini,
nonche' per la sicurezza stradale, e che si rende necessario
provvedere alla esecuzione delle opere viarie idonee a
decongestionare il traffico automobilistico e dei mezzi pesanti
circolanti sulla tangenziale di Mestre;
Ravvisata, quindi, la necessita' di assumere tutte le iniziative di
carattere urgente per il superamento dell'emergenza e per il ritorno
alle normali condizioni di vita;
Acquisita l'intesa della regione Veneto;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. Il segretario regionale alle infrastrutture e mobilita' della
regione Veneto e' nominato commissario-delegato per l'emergenza
socio-economico-ambientale determinatasi nel settore del traffico e
della mobilita' nella localita' di Mestre del comune di Venezia.
2. Il commissario delegato provvede al compimento di tutte le
iniziative finalizzate alla sollecita realizzazione delle opere
relative al "Passante autostradale di Mestre", individuate nella
relazione predisposta dalla Direzione centrale autostrade e trafori
dell'A.N.A.S. S.p.a., e di cui agli atti citati nella premessa della
presente ordinanza.
3. Per l'espletamento delle iniziative di cui al secondo comma del
presente articolo, il commissario delegato si avvale dell'opera di
due soggetti attuatori, nominati, rispettivamente, dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile e
dal presidente della regione Veneto, cui affidare specifici settori
di intervento, sulla base di direttive di volta in volta impartite
dal commissario medesimo.
Art. 2.
1. Il commissario delegato, per l'espletamento dei compiti di cui
alla presente ordinanza, si avvale di una struttura appositamente
costituita, composta complessivamente da non piu' di quindici unita'
di personale, anche con qualifica dirigenziale ed equiparata,
appartenenti ad amministrazioni statali ed enti pubblici territoriali
e non territoriali, nonche' a societa' con prevalente capitale di
titolarita' della regione. Tale personale viene posto in posizione di
comando o di distacco, previo assenso degli interessati, anche in
deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilita'.
L'assegnazione di tale personale avviene nel rispetto dei termini
perentori previsti dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio
1997, n. 127.
2. Il commissario delegato e' autorizzato a corrispondere al
personale di cui al comma 1 compensi per prestazioni di lavoro
straordinario nel limite massimo di settanta ore mensili, calcolato
sulla base degli importi spettanti in relazione alle qualifiche di
appartenenza ed all'attivita' effettivamente resa, ovvero, qualora si
tratti di personale con qualifica dirigenziale ed equiparata, un
compenso non superiore al 30% dell'indennita' di retribuzione di
posizione in godimento.
3. I compensi del commissario delegato e dei soggetti attuatori, i
cui oneri sono a carico della regione Veneto, sono determinati con
successivo provvedimento da adottarsi da parte del presidente della
regione Veneto.
4. Il commissario delegato puo' altresi' avvalersi, per esigenze
connesse al superamento dell'emergenza di cui alla presente
ordinanza, di due consulenti di elevata e comprovata
professionalita', con specifiche competenze tecniche e/o scientifiche
nelle materie di interesse della presente ordinanza. Con successivo
provvedimento, da adottarsi da parte del commissario delegato, verra'
determinato l'oggetto dell'incarico, la durata ed il compenso
spettante, il cui onere e' a carico delle risorse finanziarie di cui
all'art. 6.
5. Per la valutazione dei progetti, nonche' per garantire il
necessario supporto tecnico alle attivita' che devono essere eseguite
per il superamento dell'emergenza, il commissario delegato si avvale
di un comitato tecnico-scientifico, composto da sette membri, scelti
tra funzionari pubblici ed esperti anche estranei alla pubblica
amministrazione, di cui uno nominato dal commissario delegato, due
dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, due dal presidente
dalla regione Veneto e due dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della protezione civile, con oneri a carico
delle risorse finanziarie di cui all'art. 6. Con successivo
provvedimento, da adottarsi da parte del presidente della regione
Veneto, e' stabilita la durata del summenzionato comitato ed il
compenso spettante ai relativi componenti, che viene corrisposta in
deroga al regime giuridico della onnicomprensivita' della
retribuzione di cui all'art. 24 del decreto legislativo n. 165/2001,
e dell'art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del
personale dirigente sottoscritto in data 5 aprile 2001.
Art. 3.
1. Il commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti
attuatori, provvede all'approvazione dei progetti delle opere e degli
impianti, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza dei servizi,
che dovra' comunque concludersi entro trenta giorni dalla sua
apertura. In particolare, l'approvazione dei progetti da parte del
commissario delegato sostituisce ad ogni effetto pareri,
autorizzazioni, visti e nulla-osta, e costituisce, ove occorra,
variante agli strumenti urbanistici dei comuni interessati alla
realizzazione delle opere ed alla disposizione dell'area di rispetto
e comporta la dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed
indifferibilita' dei lavori.
2. Il commissario delegato, per l'espletamento delle indagini e
delle ricerche necessarie all'attivita' di progettazione, dispone
l'accesso alle aree interessate in deroga all'art. 16, comma 9 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed
integrazioni. Per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali
espropriazioni occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli
interventi, emette il decreto d'occupazione e provvede alla redazione
dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso
dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni.
Art. 4.
1. Per l'attuazione della presente ordinanza e' autorizzata, nel
rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, e delle
direttive comunitarie in materia di appalti pubblici di lavori, la
deroga alle sotto elencate disposizioni normative:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6 comma
2, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19 e 20;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40,
41, 42, 117 e 119;
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed
integrazioni, articoli 4, 5, 6, 9, 10, comma 1-quater, 14, 16, 17,
19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32 e 34 e le disposizioni del decreto
del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e del
decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, strettamente collegate
all'applicazione delle suindicate norme;
decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, come modificato ed
integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65,
articoli 6, 7, 8, 9, 22 e 24;
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive
modifiche ed integrazioni, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16 e 17;
legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 6 e disposizioni normative
regionali in materia di impatto ambientale;
decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, articoli 2, 4, commi
3, 4, 5;
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modifiche, articoli 19 e 24;
art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del
personale dirigente sottoscritto in data 5 aprile 2001;
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre
2001;
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002;
decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio
dei Ministri del 10 settembre 2002;
legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 14-bis, 14-ter,
14-quater, 16, 17;
legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17;
legge 25 giugno 1865, n. 2359, art. 18;
legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 3 e 4;
legge 22 ottobre 1971, n. 865, articoli 10 e 20;
leggi regionali strettamente connesse alla legislazione statale
oggetto di deroga.
2. Alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della
Repubblica dell'8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche, le
deroghe alle disposizioni di cui all'art. 18 della legge 25 giugno
1865, n. 2359, agli articoli 3 e 4 della legge 3 gennaio 1978, n. 1
ed agli articoli 10 e 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, si
intendono riferite alle corrispondenti previsioni normative contenute
nel predetto testo unico.
Art. 5.
1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza della
situazione emergenziale, il commissario delegato predispone entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i cronoprogrammi
delle attivita' da porre in essere, articolati in relazione alle
diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi.
Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, il
commissario medesimo comunica al Dipartimento della protezione civile
lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli
eventuali scostamenti ed indicando le misure che si intendono
adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi
stabiliti dai cronoprogrammi.
2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui
al comma 1 del presente articolo, entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, il capo del Dipartimento della protezione civile
della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un'apposita
struttura, diretta da un dirigente di prima fascia, con il compito di
monitorare l'attivita' del commissario delegato, valutando la
documentazione e gli atti di cui al precedente comma 1, ed assumendo,
altresi', ogni utile iniziativa per favorire un rapido rientro
nell'ordinario. La costituzione di detta struttura e l'affidamento
dell'incarico di dirigente di prima fascia avviene avvalendosi delle
deroghe di cui all'art. 4 della presente ordinanza.
Art. 6.
1. Agli oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi
previsti nella presente ordinanza si provvede mediante
l'utilizzazione delle risorse statali destinate all'attuazione della
legge del 21 dicembre 2001, n. 443, ai sensi della deliberazione CIPE
del 31 ottobre 2002, nonche' mediante autofinanziamento da parte
delle societa' concessionarie, cosi' come previsto dalla delibera del
consiglio di amministrazione A.N.A.S. del 6 febbraio 2003, citata in
premessa.
2. Il presidente della regione Veneto, per il perseguimento delle
finalita' di cui al presente provvedimento, puo' autorizzare, a
titolo di anticipazione su future provvidenze comunque disposte,
l'utilizzo di risorse finanziarie disponibili sul proprio bilancio
regionale, in deroga agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo
28 marzo 2000, n. 76, ed alle relative disposizioni normative
regionali.
Art. 7.
1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e' estraneo ad ogni rapporto contrattuale
scaturito dalla applicazione della presente ordinanza e pertanto
eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a
qualsiasi titolo insorgente, sono a carico del bilancio dell'ente
attuatore.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 19 marzo 2003
Il Presidente: Berlusconi
Consiglia questa pagina ai tuoi amici