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04/03/2005
Opere in cemento armato

I geometri non le possono progettare; lo ha chiarito la Corte di Cassazione

Sentenza 31/01/2001 n. 348

Consiglio di Stato, sez. V - Professioni e mestieri – Geometri – Competenze – Ex art. 16 R.D. n. 274/1929 – Progettazione e direzione dei lavori relative ad opere di cemento armato – E’ limitata a piccole costruzioni accessorie di edifici rurali ovvero adibiti ad uso di industrie agricole – Fattispecie.

Pres. Rosa, Est. Lipari – Braschi (Avv.ti R. Rosetti ed A. Cesellato) c. Comune di Rimini (n.c.) e Fabbri (n.c.) - (conferma TAR Emilia Romagna- Bologna, Sez. II, 17 febbraio 1995, n. 71).

Professioni e mestieri – Geometri – Competenze – Ex art. 16 R.D. n. 274/1929 – Progettazione e direzione dei lavori relative ad opere di cemento armato – Relative ad un edificio di notevoli dimensioni – Costituisce esercizio abusivo della professione- Circostanza che il progetto è stato controfirmato da un ingegnere od un architetto - Irrilevanza.

Tanto la progettazione quanto la direzione dell'esecuzione di opere in conglomerato cementizio, semplice ed armato, riservata per legge agli ingegneri ed agli architetti, esulano dalla competenza professionale dei geometri, cui è riconosciuta esclusivamente la facoltà (ex art. 16 lettera L del regolamento di cui al r.d. n. 274 del 1929) di progettare lavori comportanti l'impiego di cemento armato - solo per piccole costruzioni acc [ . . . ]

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