Tale sentenza sancisce la conformità del procedimento di ingiunzione per i crediti professionali al diritto comunitario.
Infatti non è illegittima la previsione del terzo comma dell'articolo 636 del codice di procedura civile secondo il quale il giudice se non rigetta il ricorso a norma dell'articolo 640 (ossia se son rigetta il ricorso per insufficienza di giustificazioni), deve attenersi al parere dell'Ordine sulla congruità della parcella, nei limiti della somma domandata, salva la correzione degli errori materiali.
Si riporta di seguito la versione integrale dell'art. 636 nonchè della sentenza in oggetto.
art. 636 codice procedura civile:
"Parcella delle spese e prestazioni.
Nei casi previsti nei nn. 2 e 3 dell'articolo 633, la domanda deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale. Il parere non occorre se l'ammontare delle spese e delle prestazioni è determinato in base a tariffe obbligatorie.
Il giudice, se non rigetta il ricorso a norma dell'articolo 640, deve attenersi al parere nei limiti della somma domandata, salva la correzione degli errori materiali".
Sentenza 29/11/2001 n. C-221/99
Corte di Giustizia Europea - «Onorari degli architetti - Procedimento sommario d'ingiunzione di pagamento - Parere dell'associazione professionale.
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