LAVORI PUBBLICI
Subaffidamenti, subappalti e qualificazione di imprese mediante acquisto di aziende o rami di aziende
di
Daniela Colonna Daniela Colonna
Ecco gli argomenti delle nuove determinazioni dell'Authority per i lavori pubblici
04/03/2003 - L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici il 26 e il 27 febbraio ha emesso due nuove determinazioni sugli appalti pubblici.
La prima relativa a subaffidamenti e subappalti, stabilisce che tutti i subappalti di lavori, anche se d'importo inferiore al 2% del valore del contratto o a 100mila euro e indipendentemente dall'incidenza della manodopera, sono soggetti al regime di autorizzazine e incidono sul 30% dell'importo della categoria prevalente subappaltabile. Ioltre i subappalti di lavori che non superano i 100mila euro o il 2% del valore del contratto usufruiscono delle innovazione introdotte dalla legge 166/2002.
L'altra determinazione si occupa invece della qualificazione di imprese per mezzo di acquisti di aziende o rami di aziende.
La qualificazione di una impresa sulla base dei requisiti di un'impresa fallita è possibile solo se riguarda tutto il complesso dei beni organizzati dell'azienda o del ramo di azienda e solo se tale qualificazione avviene sotto stretta osservanza delle SOA.
Di seguito è possibile visionare entrambe le determinazioni;
Determinazione 26/02/2003 n. 5
Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici - Ulteriori chiarimenti sulla determinazione n. 11 del 5 giugno 2002, avente ad oggetto i “Criteri che le SOA debbono seguire in ordine al rilascio di attestazione di qualificazione di una impresa cessionaria di una azienda o di un ramo di azienda”, in materia di qualificazione di un’impresa cessionaria di ramo d’azienda di un’impresa fallita e in materia di imprese neocostituite.
Determinazione 27/02/2003 n. 6
Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici - Sub-affidamenti non qualificabili come subappalti, ai sensi dell’art.18, comma 12, della legge 19 marzo 1990, n. 55 - Facoltà di controllo esercitabili dalla stazione appaltante.