24/11/2003 – Presentiamo in sintesi l’intervento dell’ing. Andrea Gianasso, presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino, pronunciato in occasione del recente convegno “Testo Unico dell’edilizia: il nuovo disegno di legge regionale” tenutosi a Torino presso l’Unione Industriale.
Il discorso di Gianasso si è concentrato sulle nuove responsabilità dei professionisti nella progettazione delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie.
Due, sottolinea Gianasso, le novità importanti introdotte dal Testo Unico dell’edilizia, D.P.R. n. 380/2001, che riguardano da vicino i professionisti: le nuove definizioni degli interventi edilizi (art. 3), con l’estensione del concetto di “ristrutturazione” alla “demolizione e ricostruzione”, e la possibilità di ricorrere alla denuncia di inizio attività (DIA), in alternativa al permesso di costruire, per interventi per i quali, in passato, era necessaria la concessione o l’autorizzazione edilizia (art. 22, comma 3) seguendo la strada già indicata dalla Legge 662/96 e dalla Legge Obiettivo n. 443/2001.
In molti casi non è più necessario il rilascio della concessione/autorizzazione da parte della P.A., e i professionisti sono chiamati a sostituire l’ente pubblico garantendo, con atti asseverativi, la sussistenza dei presupposti di legge per la realizzazione delle costruzioni e quindi le effettive possibilità edificatorie.
Tale disposizione riguarda i seguenti casi:
- al comma 3, punto a): tutti gli interventi di ristrutturazione di cui all’art. 10, comma 1 lettera c), compresa la ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione, mantenendo soltanto la volumetria e la sagoma dell’edificio preesistente;
- al comma 3 punto b): gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica quando siano disciplinati da piani attuativi;
- al comma 3 punto c): gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica quando siano disciplinati da piani attuativi e (punto c) le nuove costruzioni se in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni planivolumetriche.
Ciò implica per i progettisti grosse responsabilità, in quanto essi assumono la qualità di pubblici ufficiali ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. Possono, pertanto, essere puniti penalmente secondo le sanzioni previste dal codice, e quelle erogate dal competente Ordine professionale.
Dunque, alle responsabilità dei tre momenti tradizionali (progettazione, direzione lavori e collaudo), si aggiunge ora la responsabilità di dover garantire e asseverare la conformità agli strumenti urbanistici, ai regolamenti edilizi, alle norme di sicurezza e alle norme igieniche.
Un simile cambiamento rende necessaria una enunciazione chiara e univocamente interpretabile delle normative in materia. Tuttavia, Gianasso fa notare come il nuovo disegno di legge regionale lasci delle incertezze interpretative, e come queste diventino ancora meno chiare nei molti casi in cui si introduce l’obbligo di fare ricorso alla DIA senza possibilità alternativa di chiedere il permesso di costruire.
Alla luce delle incongruenze individuabili, il presidente dell’ordine degli ingeneri di Torino auspica una nuova legge regionale che vada verso il miglioramento della normativa nazionale, e verso lo scioglimento dei nodi contenuti nel testo Unico affinché non emergano ulteriori complicazioni.
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