01/03/2004 - Pubblicato su GU il decreto che contiene il nuovo codice per i Beni Culturali e Paesaggistici, emanato sulla base della delega prevista dall'art.10 della legge n. 137 del 6 luglio 2002.
Tale provvedimento è stato necessario al fine di aggiornare le norme riguardanti la tutela del patrimonio culturale e paesaggistico nazionale, risalenti al 1939.
Il codice fornisce uno strumento unico per difendere e promuovere il tesoro degli italiani, coinvolgendo gli Enti Locali e definendo in maniera irrevocabile i limiti dell'alienazione del demanio pubblico, che escluderà i beni di particolare pregio artistico, storico, archeologico e architettonico.
Il cardine attorno al quale ruota il Codice è l'art.9 della Costituzione, in forza del quale la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
All'interno del "patrimonio culturale nazionale", si inscrivono due tipologie di beni culturali: i beni culturali in senso stretto, coincidenti con le cose d'interesse storico, artistico, archeologico etc., di cui alla legge 1089 del 1939, e quell'altra specie di bene culturale, in senso più ampio, che è costituita dai paesaggi italiani (già retti dalla legge 1497 del 1939 e dalla legge "Galasso" del 1985), frutto della millenaria antropizzazione e stratificazione storica del nostro territorio, un unicum nell'esperienza europea e mondiale tale da meritare tutto il rilievo e la protezione dovuti.
Il testo è stato tratto dal sito del "Ministero per i Beni e le Attività culturali"
Vedi la versione integrale del decreto;
Decreto Legislativo 22/01/2004 n. 41
Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.
(Gazzetta ufficiale 24/02/2004 n. 45)
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