
In vigore il nuovo codice dei beni culturali
Dal 1° maggio il paesaggio diventa a tutti gli effetti un bene da salvaguardare

L'art. 146 comma 8 del D.Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" dispone che "l'autorizzazione paesaggistica costituisce atto distinto e presupposto della concessione o degli altri titoli legittimanti l'intervento edilizio" ed il successivo comma 10 lettera b) che la stessa "non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi". Prima della modifica legislativa l'autorizzazione paesaggistica in sanatoria era stata riconosciuta legittima dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (fra le altre, Sez. VI, 9 ottobre 2000, n. 3199). Vorrei sottoporre all'attenzione degli utenti di questo sito la questione, ritengo di interesse generale, della conciliabilità di queste nuove disposizioni con l'istituto dell'accertamento di conformità previsto dagli articoli 36 e 37 del vigente D.P.R. 380/01 "Testo Unico Edilizia". In sostanza, se dal 1 maggio in poi è legalmente ammissibile il rilascio di sanatoria come accertamento di conformità per abusi urbanisticamente legittimabili ma eseguiti in zona soggetta a vincolo paesaggistico.