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Documento unico di regolarità contributiva (DURC)

Documento unico di regolarità contributiva (DURC)

Vietata l'autocertificazione

31/08/2004 - Il ministero del lavoro con una recente lettera circolare (848 del 14 luglio 2004) ha comunicato che le imprese edili non possono avvalersi della autocertificazione per dimostrare la loro regolarità contributiva. Infatti se si rendessero così facilmente sostituibili questi certificati si vanificherebbe lo scopo della normativa volta a combattere il fenomeno del lavoro sommerso. Il DURC infatti deve essere richiesto e rilasciato dall'Inps, Inail e Casse edili. La richiesta deve essere effettuata dalla impresa esecutrice dei lavori e va consegnata al committente il quale a sua volta la trasmette all'amministrazione concedente prima che i lavori inizino o comunque all'atto di presentazione della denuncia di inizio attività. Il Durc non è necessario quando si eseguono lavori svolti in economia realizzati direttamente dai privati. Per quanto concerne la definizione di lavori in economia, in base alla circolare 848, ci si riferisce a tutte quelle opere edili realizzate dai privati. Infatti ciò che determina la differenza fra lavori in economia esenti dall’obbligo del Durc e gli altri lavori, non è la tipologia dei lavori stessi ma è il soggetto che li realizza. Per cui se i lavori edili vengono svolti da privati questi sono in economia e quindi esenti dalla presentazione del Durc, se gli stessi lavori sono svolti da imprese queste devono presentare il Durc.
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