15/12/2004 - In tema di distanze fra le costruzioni risulta particolarmente interessante andare ad indagare il diritto di sopraelevare su edifici già esistenti.
Sentenze della Corte di Cassazione emesse fino ad oggi sono concordi nel ritenere che questo diritto spetta, sempre che, la costruzione preesistente è legittima (quindi se è stata costruita con le autorizzazioni necessarie) e sempre che vengano rispettate le linee e la sagoma del piano inferiore.
Diverso è il caso dei diritti acquisiti in deroga alle norme sulle distanze, per mezzo per es. dell'usucapione o del condono.
In questo caso è escluso il diritto di sopraelevare in quanto l'eventuale diritto acquisito, a mantenere la costruzione a distanza inferiore a quella legale non conferisce anche la facoltà di eseguire la sopraelevazione della medesima.
Questo potrebbere essere il caso di chi è proprietario di costruzioni vicine (per le quali le norme sulla distanza non sono state rispettate) che sorgono a quella distanza da più di vent’anni e che per questo sono tenuti ad accettarli in quella posizione senza poter far nulla per cambiarla; ma sicuramente potrà agire legalmente contro il vicino laddove questo proceda a sopraelevare.
Tutte le nuove costruzioni infatti sono tenute a rispettare le norme sulle distanze, e quindi anche le sopraelevazioni che sono considerate a tutti gli effetti nuove costruzioni.
In particolare la sentenza cui abbiamo fatto riferimento è la n. 93/9726 che è visionabile di seguito;
Sentenza 27/09/1993 n. 9726
Corte di Cassazione Sezione II Civile - Distanze fra le costruzioni; Sopraelevazione su edifici già esistenti